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Valorizziamo la conoscenza in un rapporto aperto con le imprese e la società per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese
Promuoviamo la diffusione del sapere e sosteniamo le trasformazioni sociali, partecipando al progresso della comunità e del territorio
L’identità di Unipi: la sua storia, i valori che la guidano e la visione del futuro, tra tradizione, innovazione e impegno per la comunità
In caso di soggiorno all’estero, l’importo della borsa di studio è aumentato del 50% in proporzione ai giorni effettivamente trascorsi presso la sede estera ospitante.
È considerata permanenza all’estero anche un periodo anche non continuativo, purché ciascun periodo non sia inferiore a quindici giorni. Il periodo massimo di maggiorazione ottenibile è pari a 12 mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione in forma associata con i soggetti di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca e nel caso di percorsi in cotutela).
I dottorandi* che intendano trascorrere un periodo all’estero devono chiedere l’autorizzazione formale al Collegio dei docenti, indipendentemente dalla durata del soggiorno. L’autorizzazione consente l’estensione della copertura assicurativa anche all’estero. La delibera del Collegio dei docenti di autorizzazione deve indicare:
* Possono presentare domanda tutti i dottorandi con borsa e i dottorandi senza borsa solo se immatricolati a decorrere dall’anno accademico 2022/2023 (38° ciclo).
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, il dottorando dovrà:
Al rientro in Italia, il dottorando dovrà:
Il pagamento è effettuato previa presentazione della suddetta attestazione del responsabile della sede ospitante.
La maggiorazione della borsa è corrisposta il 30 del mese, (contestualmente al pagamento della rata mensile della borsa di studio) purché la relativa documentazione pervenga all’Ufficio entro il 15 dello stesso mese; Nel caso la richiesta pervenga successivamente al giorno 15, il pagamento sarà corrisposto al 30 del mese successivo. Nei mesi di agosto e dicembre il termine ultimo entro cui la documentazione deve pervenite è anticipato al 1° del mese.
In caso di lunghi soggiorni sono possibili pagamenti intermedi relativi, comunque, a periodi già trascorsi (non inferiori a 30 giorni) , sempre presentando la relativa attestazione della sede ospitante riferita al periodo per il quale viene richiesta la maggiorazione “intermedia”.
Nel caso in cui la borsa di dottorato sia finanziata da un ente esterno, il pagamento della maggiorazione è subordinato al versamento all’Ateneo delle somme dovute da parte del finanziatore. L’Ateneo, pertanto, non provvederà al pagamento dell’importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno privato e non corrisposta.
La procedura sopra descritta si applica esclusivamente ai periodi di ricerca svolto presso un’istituzione estera. Qualora il soggiorno all’estero sia finalizzato alla partecipazione a Convegni, Seminari, Workshop e Summer School trova applicazione la disciplina prevista per il rimborso delle spese di missione (Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede).
Per il rimborso delle spese di missione:
Il dottorando che intenda rinunciare alla maggiorazione deve formalizzare la rinuncia per iscritto e trasmetterla tramite apertura di un ticket tramite lo Sportello Virtuale. La rinuncia decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa.