Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area Elevate Professionalità (EP) sono:
Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Le tipologie di incarico previste per il personale appartenente all’Area EP sono le seguenti:
Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 4 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi per funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale (iscrizione ad albi professionali) o specialistico (PO II livello) a personale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno. A tale personale l’Ateneo attribuisce, in ragione dell’introduzione dell’imprescindibilità del conferimento dell’incarico al personale appartenente all’Area delle Elevate Professionalità, incarichi per funzioni professionali richiedenti alta qualificazione e specializzazione, nonché la gestione di progetti complessi richiedenti elevata professionalità e competenza specialistica
Riferimenti normativi:
Art. 5 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area EP possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Direttore Generale a seguito di:
La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.
Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 6 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono:
Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Le tipologie di incarico (PO III livello) previste per il personale appartenente all’Area Funzionari sono le seguenti:
Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 8 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale a personale di Area Funzionari con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno.
Riferimenti normativi:
Art. 7 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
Secondo quanto previsto dalle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, gli incarichi al personale di Area Funzionari sono conferiti a Funzionari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ateneo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Per incarichi di natura specialistica o professionale, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali, può essere richiesto il possesso di un titolo di studio specifico e/o di una abilitazione professionale. Inoltre, presupposto per il conferimento dell’incarico è l’inquadramento del Funzionario, alla data di pubblicazione dell’avviso, nel/nei settore/i professionale/i corrispondente/i al posto da ricoprire, come di seguito raggruppati:
− settore amministrativo – gestionale e amministrativo – dipartimentale;
− settore tecnico – informatico e settore scientifico – tecnologico;
− settore delle biblioteche;
− settore comunicazione e informazione.
Riferimenti normativi:
Art. 9 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
La procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari è disciplinata dall’art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità.
La procedura prevede un “avviso interno” quale strumento preliminare e obbligatorio per il conferimento degli incarichi in parola.
Di seguito una breve sintesi della procedura richiamata.
L’amministrazione provvede alla pubblicazione di avvisi interni relativi agli incarichi da attribuire, di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale.
I Funzionari interessati possono manifestare il proprio interesse a ricoprire uno o più degli incarichi oggetto dell’avviso, nel limite massimo di 3 posizioni all’anno.
Per ciascuna struttura viene nominata una Commissione ad hoc da parte del Direttore Generale.
La Commissione, per ogni singolo incarico:
Gli atti della Commissione sono approvati con disposizione del Direttore Generale.
Successivamente, il Dirigente, Direttore o Presidente della struttura interessata procede, con proprio provvedimento, al conferimento dell’incarico al funzionario risultato vincitore della procedura.
Riferimenti normativi:
Art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area Funzionari possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente che ha provveduto al loro conferimento a seguito di:
La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.
Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 11 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità
Nell’elaborazione del form non sono stati prefissati dei limiti. Tuttavia, Microsoft Forms ha di default un numero massimo di 4000 caratteri consentiti per ogni risposta.
Sì, è possibile rinunciare alla posizione.
Riferimenti:
La mail di riepilogo di compilazione della manifestazione d’interesse rende visibili tutti i campi previsti dal form per ogni tipo di posizione organizzativa messa a bando. Per questo motivo è possibile visualizzare nel riepilogo della compilazione alcuni campi vuoti (titolo di studio, Ateneo e/o abilitazione professionale) che, in fase di redazione del form, non sono apparsi come domanda da compilare. Questi campi sono popolati in fase di compilazione del form solo nel caso in cui si selezionino alcune posizioni che richiedono titolo di studio e/o abilitazione professionale specifica es. Avvocatura
È tecnicamente possibile, ma si suggerisce di non inserirli. (es. per uno specifico progetto si può fare riferimento indicandone denominazione e anno)
No, non si può fare riferimento al fascicolo personale.
Per i corsi obbligatori per il personale dell’Ateneo è possibile sia un’indicazione generica, sia un maggior grado di dettaglio (corso e anno di frequenza), anche in ragione di ciò che si desidera maggiormente valorizzare.
Per corsi esterni o specifici si può indicare il nome del corso, l’Ente che ha erogato il corso e l’anno di ottenimento della certificazione.
Ogni Avviso contiene un numero di schede allegate pari al numero di strutture di Ateneo appartenente alla tipologia di struttura indicata es. Avviso interno per i Dipartimenti conterrà una scheda per ogni Dipartimento di Ateneo. Ogni scheda allegata all’Avviso contiene tutte le posizioni organizzative e professionali della struttura per cui è stata avviata la procedura, riportando:
Il codice identificativo della PO, visibile nelle schede allegate ad ogni Avviso interno, ha il solo scopo di identificare in maniera univoca e distinguere la posizione organizzativa da altre con denominazione simile es. Unità Didattica (presente in tutti i Dipartimenti)
I requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono elencati all’art. 9 delle Linee Guida.
Si ricorda che l’Avviso per l’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari presso Direzioni/Dipartimenti/Centri/Sistemi ha riportato per ogni posizione organizzativa una scheda allegata in cui si precisa quale sia il settore professionale corrispondente al posto da ricoprire.
Riferimenti:
Le competenze professionali, trasversali e i requisiti culturali richiesti sono esemplificati all’art. 10 co. 9 delle Linee Guida.
Sì. Il colloquio, come indicato dalle Linee Guida, art. 10 co. 9, è parte del punteggio del candidato e la non partecipazione allo stesso costituisce la rinuncia del Funzionario alla procedura per il conferimento dell’incarico della relativa posizione organizzativa e professionale.
Non esistono materiali di supporto per prepararsi alla valutazione della Commissione.
Le Linee Guida non prevedono un feedback. Si rimanda ai commi 12-19 dell’art. 10 delle Linee Guida per quanto concerne l’esito della procedura.
Come indicato all’art. 10, co. 4.1 delle Linee Guida ogni Funzionario può manifestare interesse per un massimo di 3 posizioni organizzative e professionali all’anno.
No. A differenza di quanto previsto dal precedente contratto, l’art. 117 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 limita l’attribuzione delle Indennità per Specifiche Responsabilità (ISR) al solo personale appartenente all’Area degli Operatori e Collaboratori.
Pertanto, non possono essere riconosciute al personale inquadrato nelle Aree Funzionari o Elevate Professionalità, per il quale sono previste altre forme di valorizzazione.
Riferimenti normativi:
Art. 117 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
No, il Dirigente/Direttore/Presidente non può proporre l’attivazione di posizioni che prevedano esclusivamente compiti a carattere sporadico (come attività da svolgere una volta al mese o con minore frequenza), in quanto tali incarichi non soddisfano i requisiti di continuità e rilevanza previsti dall’Accordo.
Tuttavia, questi compiti possono essere inclusi in posizioni più ampie, a condizione che:
No, non è possibile. Una volta assegnata, l’area e il settore professionale della posizione di specifica responsabilità restano fissi e non possono essere modificati. Non sono ammesse variazioni né sostituzioni, a prescindere da eventuali esigenze organizzative sopravvenute o da modifiche nella struttura di riferimento.
Sì, ma solo in presenza di motivate ragioni che ne impediscano l’attivazione. Le ragioni devono essere esplicitate in una nota a firma del Responsabile della Struttura, controfirmata per presa visione dai rappresentanti del personale (ove presenti), inviata e trasmessa al Direttore Generale e al Presidente della Commissione di cui all’art. 6.1. nota con cui il Dirigente/Direttore/Presidente dichiara di non attivare le posizioni è trasmessa alla RSU a cura della Commissione.
Il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali (direttori di dipartimento, presidenti di sistema e direttori di centri di ateneo con autonomia gestionale) è dotato di autonomia decisionale e assume la responsabilità in relazione all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
In estrema sintesi, a dirigenti e a chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali spetta:
Inoltre:
Riferimenti normativi:
La delega è un provvedimento amministrativo di natura organizzatoria mediante il quale il titolare originario di un potere (delegante) attribuisce ad altro soggetto (delegato) l’esercizio di tale potere, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell’atto di delega.
Il delegante:
Il delegato:
La delega costituisce uno strumento di organizzazione interna volto a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, senza alterare l’assetto generale delle competenze stabilito dall’ordinamento.
Caratteristiche della delega
La delega:
La delega non determina il trasferimento definitivo della competenza, ma conferisce soltanto l’attribuzione dell’esercizio del potere.
Durata della delega
La durata è stabilita nell’atto di delega.
In mancanza di espressa previsione temporale, la delega si intende efficace fino:
In ogni caso, il rapporto di delega viene meno con il mutamento di uno dei soggetti del rapporto, salvo diversa espressa previsione dell’atto.
Riferimenti normativi:
Il dirigente può delegare al coordinatore o al responsabile di Ufficio (personale dell’Area delle Elevate Professionalità, EP):
Quanto sopra vale per il direttore di dipartimento e dei centri dotati di autonomia gestionale nei confronti del responsabile amministrativo, per il presidente di sistema nei confronti del coordinatore organizzativo
Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1 e 3 d. lgs. n. 165 del 2001
Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali (direttore di dipartimento, presidente di sistema e direttore di centri di ateneo con autonomia gestionale) può, con apposito provvedimento, delegare il potere di spesa (cd. delega di gestione del budget) ai:
Inoltre, il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali può delegare il potere di spesa su alcune quote parti di budget assegnato al personale dell’Area delle Elevate Professionalità (EP)
La delega di gestione del budget deve essere conferita con provvedimento scritto e motivato del dirigente/titolare di poteri dirigenziali e gestionali successivamente al provvedimento del direttore generale che, successivamente all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione (dicembre anno 20xx), attribuisce al dirigente//titolare di poteri dirigenziali e gestionali il potere di spesa sulla quota parte assegnata.
Il provvedimento di delega deve specificare:
La delega di gestione del budget ha durata annuale (pari alla durata dell’esercizio contabile) e deve pertanto essere rinnovata ogni anno.
Con riferimento alla sua efficacia, valgono le regole di diritto amministrativo sulla delega (v. FAQ 1).
L’art. 5 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità definisce chiaramente i limiti della delega di gestione del budget.
Non possono infatti essere oggetto di delega:
Con provvedimento motivato è possibile derogare ai suddetti limiti di cui ai punti sub. a), e) purché vengano comunque definiti specifici limiti di valore.
Riferimenti normativi:
Artt. 3, c. 4, 4 e 5 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità
La delega di funzioni, detta anche delega di competenza o delegazione funzionale, prevede una trasposizione e traslazione delle competenze, nonché l’esercizio dei relativi poteri e facoltà dal soggetto delegante al delegato. In conseguenza di ciò, il regime di imputazione dell’atto volge sulla sfera giuridica del delegato. Pertanto, oggetto di questa tipologia di delega è una funzione specifica – (EP).
La delega di firma prevede il mantenimento da parte del delegante del pieno esercizio di un potere determinato, assegnando al delegato il compito di sottoscrivere gli atti in sua vece. Ne consegue che non vi sia uno spostamento di competenza, che resta nella sfera giuridica del delegante assieme alla responsabilità amministrativa e contabile degli atti prodotti. Il delegato, di fatto, è la longa manus del delegante – (Funzionari e Collaboratori).
Riferimenti normativi:
Istituti di natura giurisprudenziale e dottrinale. I due istituti giuridici che in questo caso trovano attuazione sono: culpa in eligendo (colpa nella scelta, art. 2049 c.c.) e culpa in vigilando (colpa nell’omesso controllo, artt. 2047 e 2048 c.c.).
Ai sensi degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001, la gestione del personale rientra tra le competenze gestionali dei dirigenti e dei responsabili di struttura, cui spetta l’organizzazione del lavoro e l’adozione degli atti connessi alla gestione delle risorse umane assegnate.
In tale ambito si colloca anche la gestione delle autorizzazioni relative a ferie, permessi, lavoro agile e altri istituti contrattuali tramite il sistema di rilevazione delle presenze.
In coerenza con la disciplina regolamentare interna di Ateneo in materia di organizzazione e delega di funzioni, il Responsabile di struttura può delegare lo svolgimento delle attività operative connesse al sistema di rilevazione delle presenze.
La delega:
La gestione può essere delegata al personale appartenente all’Area delle Elevate Professionalità.
Nelle strutture in cui tale figura non sia presente, la delega può essere conferita al personale appartenente all’Area dei Funzionari, nel rispetto della disciplina organizzativa interna.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Responsabile di struttura in ordine alla corretta gestione del personale assegnato.
Riferimenti normativi:
Art. 5 e 17 D.Lgs. 165/2001
Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo
Circolari interne sulla gestione presenze
In caso di ferie, malattia o altra assenza dal servizio, il dipendente non può sottoscrivere atti amministrativi, in quanto l’esercizio delle funzioni è connesso all’effettiva presenza in servizio.
La sottoscrizione costituisce elemento essenziale per l’imputabilità giuridica dell’atto all’amministrazione.
In tali ipotesi l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto titolare presente in servizio o dal soggetto formalmente delegato.
Riferimenti normativi:
Gli ordinativi di pagamento e di incasso devono essere sottoscritti e trasmessi all’istituto cassiere ex art. 26 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità.
La sottoscrizione degli ordinativi di incasso di norma è in carico alla Direzione Finanza e Fiscale.
Per peculiarità dell’attività commerciale svolta Il direttore generale può, con apposito provvedimento, affidare la sottoscrizione ai Centri di gestione.
Gli ordinativi di pagamento sono sottoscritti dai singoli centri di gestione mentre in Amministrazione Centrale (AC) dalla Direzione Finanza e Fiscale.
La sottoscrizione nei centri di gestione è a cura del responsabile amministrativo mentre nell’AC dal dirigente della Direzione Finanza e Fiscale.
Per i centri di gestione esterni all’AC i sostituti dei responsabili amministrativi, in caso di impedimento e/o assenza, sottoscrivono gli ordinativi di competenza (fa eccezione lo Sistema Bibliotecario di Ateneo, SBA, v. focus infra).
I sostituti sono nominati con provvedimento del direttore generale, su proposta dei responsabili delle strutture e dei responsabili amministrativi (o coordinatori organizzativi).
Riferimenti normativi:
Art. 26 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità
Le carte di credito e le carte prepagate sono strumenti di pagamento da parte dei soggetti titolari del potere di spesa e loro delegati.
I soggetti autorizzati all’uso della carta di credito sono i titolari del potere di spesa e pertanto il Rettore, il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione.
Tali soggetti possono autorizzare, con provvedimento motivato, l’utilizzo delle carte di credito secondo la seguente corrispondenza:
I provvedimenti di autorizzazione sono comunicati alla Direzione Finanza e Fiscale che provvederà a trasmetterli all’Istituto cassiere.
I soggetti autorizzati all’uso della carta prepagata sono il Rettore, il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione. Tali soggetti possono autorizzare, con provvedimento motivato, l’utilizzo della carta prepagata, secondo la seguente corrispondenza:
Riferimenti normativi:
Artt. 3 e 7 del Regolamento per l’uso delle carte credito
Conformemente alle procedure interne disciplinate dai regolamenti di Ateneo, le fasi del processo di spesa (perfezionamento dell’obbligazione/ordine, liquidazione) possono essere gestite dal medesimo responsabile del procedimento.