Domande frequenti (FAQ)

1) Quali sono le principali novità introdotte dal CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021 in materia di incarichi al personale di Area Elevate Professionalità?

Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area Elevate Professionalità (EP) sono:

  • l’introduzione dell’imprescindibilità del conferimento di un incarico per il personale di Area EP;
  • l’eliminazione della previsione della retribuzione di posizione per il personale dell’Area delle Elevate Professionalità privo di incarico;
  • l’attribuzione dell’incarico al termine di un periodo di prova della durata di tre mesi;
  • La riduzione del termine massimo di durata dell’incarico (da cinque a tre anni) e l’introduzione di un termine minimo (un anno).

Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) Quali sono le tipologie di incarico previste per il personale dell’Area delle Elevate Professionalità?

Le tipologie di incarico previste per il personale appartenente all’Area EP sono le seguenti:

  1. Incarico per funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale (iscrizione ad albi professionali) o specialistico (PO II livello);
  2. Incarico per funzioni professionali richiedenti alta qualificazione e specializzazione, nonché la gestione di progetti complessi richiedenti elevata professionalità e competenza specialistica”.

Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 4 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

3) L’Ateneo può conferire un incarico a personale di Area EP con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale?

L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi per funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale (iscrizione ad albi professionali) o specialistico (PO II livello) a personale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno. A tale personale l’Ateneo attribuisce, in ragione dell’introduzione dell’imprescindibilità del conferimento dell’incarico al personale appartenente all’Area delle Elevate Professionalità, incarichi per funzioni professionali richiedenti alta qualificazione e specializzazione, nonché la gestione di progetti complessi richiedenti elevata professionalità e competenza specialistica

Riferimenti normativi:
Art. 5 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

4) L’incarico al personale di Area EP è revocabile?

Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area EP possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Direttore Generale a seguito di:

  1. intervenuti mutamenti organizzativi;
  2. valutazione della prestazione lavorativa individuale ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo che accerti risultati non positivi;
  3. violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.

La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.

Riferimenti normativi:
Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 6 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

1) Quali sono le principali novità introdotte dal CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021 in materia di incarichi al personale di Area Funzionari?

Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono:

  • la previsione di un “avviso interno”, preliminare al conferimento dell’incarico;
  • l’affidamento al dirigente, anziché al Direttore Generale, della competenza all’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico;
  • l’individuazione di criteri per la scelta del funzionario cui attribuire l’incarico, prima lasciati alla libera decisione degli atenei (requisiti culturali, attitudini e capacità professionali dei dipendenti);
  • l’introduzione della possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di elevare il limite massimo dell’indennità di posizione (fino a 12.000 euro);
  • l’introduzione di limiti temporali alla durata degli incarichi (massimo tre anni).

Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) Quali sono le tipologie di incarico previste per il personale dell’Area Funzionari?

Le tipologie di incarico (PO III livello) previste per il personale appartenente all’Area Funzionari sono le seguenti:

  1. di natura organizzativo-gestionale (amministrativo – gestionale e amministrativo – dipartimentale);
  2. di natura specialistica (tecnico-informatica, scientifico-tecnologica, bibliotecaria, comunicativa informativa, giuridica);
  3. di natura professionale, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali.

Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 8 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

3) L’ Ateneo può conferire un incarico a personale di Area Funzionari con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale?

L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale a personale di Area Funzionari con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno.

Riferimenti normativi:
Art. 7 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

4) Quali sono i requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari?

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, gli incarichi al personale di Area Funzionari sono conferiti a Funzionari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ateneo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aver maturato un anno di servizio a tempo indeterminato nell’Area dei Funzionari presso l’Ateneo;
  2. aver maturato due anni di servizio a tempo determinato nell’Area dei Funzionari presso l’Ateneo.

Per incarichi di natura specialistica o professionale, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali, può essere richiesto il possesso di un titolo di studio specifico e/o di una abilitazione professionale. Inoltre, presupposto per il conferimento dell’incarico è l’inquadramento del Funzionario, alla data di pubblicazione dell’avviso, nel/nei settore/i professionale/i corrispondente/i al posto da ricoprire, come di seguito raggruppati:
− settore amministrativo – gestionale e amministrativo – dipartimentale;
− settore tecnico – informatico e settore scientifico – tecnologico;
− settore delle biblioteche;
− settore comunicazione e informazione.

Riferimenti normativi:
Art. 9 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

5) Quale procedura viene utilizzata per il conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari?

La procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari è disciplinata dall’art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità.

La procedura prevede un “avviso interno” quale strumento preliminare e obbligatorio per il conferimento degli incarichi in parola.

Di seguito una breve sintesi della procedura richiamata.
L’amministrazione provvede alla pubblicazione di avvisi interni relativi agli incarichi da attribuire, di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale.
I Funzionari interessati possono manifestare il proprio interesse a ricoprire uno o più degli incarichi oggetto dell’avviso, nel limite massimo di 3 posizioni all’anno.
Per ciascuna struttura viene nominata una Commissione ad hoc da parte del Direttore Generale.

La Commissione, per ogni singolo incarico:

  • esamina le manifestazioni di interesse pervenute, verificando il possesso dei requisiti di ammissione;
  • valuta i candidati in base ai seguenti criteri di selezione:
    • – competenze professionali;
    • – competenze trasversali e attitudini;
    • – requisiti culturali;
  • svolge un colloquio finalizzato a verificare l’effettiva rispondenza tra il profilo del candidato e le caratteristiche richieste per l’incarico.

Gli atti della Commissione sono approvati con disposizione del Direttore Generale.

Successivamente, il Dirigente, Direttore o Presidente della struttura interessata procede, con proprio provvedimento, al conferimento dell’incarico al funzionario risultato vincitore della procedura.

Riferimenti normativi:
Art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

6) L’incarico al personale di Area Funzionari è revocabile?

Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area Funzionari possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente che ha provveduto al loro conferimento a seguito di:

  1. inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
  2. intervenuti mutamenti organizzativi;
  3. valutazione individuale negativa;
  4. violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.

La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.

Riferimenti normativi:
Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021
Art. 11 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

Procedura avvisi interni di conferimento degli incarichi

7) Domande a risposta aperta: esistono dei limiti di battitura per ogni risposta?

Nell’elaborazione del form non sono stati prefissati dei limiti. Tuttavia, Microsoft Forms ha di default un numero massimo di 4000 caratteri consentiti per ogni risposta.

8) Il candidato che risulti vincitore o idoneo non vincitore può rinunciare alla posizione organizzativa relativa?

Sì, è possibile rinunciare alla posizione.

Riferimenti:

  • Avvisi per l’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari (art.4);
  • Linee Guida (art. 10, co.17)
9) Nella mail di conferma di invio della manifestazione di interesse sono visibili dei campi non compilati che, al momento della redazione del form, non mi sono stati sottoposti. Che cosa devo fare?

La mail di riepilogo di compilazione della manifestazione d’interesse rende visibili tutti i campi previsti dal form per ogni tipo di posizione organizzativa messa a bando. Per questo motivo è possibile visualizzare nel riepilogo della compilazione alcuni campi vuoti (titolo di studio, Ateneo e/o abilitazione professionale) che, in fase di redazione del form, non sono apparsi come domanda da compilare. Questi campi sono popolati in fase di compilazione del form solo nel caso in cui si selezionino alcune posizioni che richiedono titolo di studio e/o abilitazione professionale specifica es. Avvocatura

10) Che cos’è l’ID della manifestazione di interesse? A che cosa serve e dove si trova?

  • L’ ID della manifestazione di interesse è un codice numerico che identifica in maniera univoca la compilazione del form.
  • Il codice numerico è utilizzato nelle disposizioni di approvazione atti delle procedure di conferimento di incarico per identificare il candidato idoneo non vincitore. Per il vincitore, invece, è riportato direttamente il nome ed il cognome.
  • Al termine della compilazione, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Funzionario arriverà una mail automatica No Reply contenente i dettagli della manifestazione di interesse presentata e automaticamente inviata al protocollo. L’ID della domanda è contenuto sia nel documento protocollato (disponibile al link indicato nella mail riepilogativa) che al termine della mail citata ID:44.
11) Competenze: possono essere inseriti dei link nel form (es. inserire il link riferito ad un sito di un progetto)?

È tecnicamente possibile, ma si suggerisce di non inserirli. (es. per uno specifico progetto si può fare riferimento indicandone denominazione e anno)

12) Requisiti culturali: si può rimandare alla consultazione del fascicolo personale, dove sono già raccolti e accessibili i corsi svolti in Ateneo e limitarsi ad elencare solo quelli ‘extra-Ateneo’ o che non risultano in fascicolo?

No, non si può fare riferimento al fascicolo personale.

Per i corsi obbligatori per il personale dell’Ateneo è possibile sia un’indicazione generica, sia un maggior grado di dettaglio (corso e anno di frequenza), anche in ragione di ciò che si desidera maggiormente valorizzare.

Per corsi esterni o specifici si può indicare il nome del corso, l’Ente che ha erogato il corso e l’anno di ottenimento della certificazione.

13) Com’è strutturato ogni Avviso interno per l’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari?

Ogni Avviso contiene un numero di schede allegate pari al numero di strutture di Ateneo appartenente alla tipologia di struttura indicata es. Avviso interno per i Dipartimenti conterrà una scheda per ogni Dipartimento di Ateneo. Ogni scheda allegata all’Avviso contiene tutte le posizioni organizzative e professionali della struttura per cui è stata avviata la procedura, riportando:

  • il codice identificativo e la denominazione dell’incarico correlato alla PO;
  • il/i settore/i professionale/i corrispondente/i all’incarico;
  • le attività che il titolare dell’incarico sarà chiamato a svolgere, come definite dal vigente provvedimento organizzativo della struttura.
14) A che cosa serve il codice identificativo della PO contenuto nelle schede allegate?

Il codice identificativo della PO, visibile nelle schede allegate ad ogni Avviso interno, ha il solo scopo di identificare in maniera univoca e distinguere la posizione organizzativa da altre con denominazione simile es. Unità Didattica (presente in tutti i Dipartimenti)

15) Per quali posizioni organizzative e professionali posso manifestare interesse?

I requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono elencati all’art. 9 delle Linee Guida.

Si ricorda che l’Avviso per l’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari presso Direzioni/Dipartimenti/Centri/Sistemi ha riportato per ogni posizione organizzativa una scheda allegata in cui si precisa quale sia il settore professionale corrispondente al posto da ricoprire.
Riferimenti:

16) Cosa si intende per competenze professionali, trasversali e requisiti culturali?

Le competenze professionali, trasversali e i requisiti culturali richiesti sono esemplificati all’art. 10 co. 9 delle Linee Guida.

17) È obbligatorio sostenere un colloquio?

Sì. Il colloquio, come indicato dalle Linee Guida, art. 10 co. 9, è parte del punteggio del candidato e la non partecipazione allo stesso costituisce la rinuncia del Funzionario alla procedura per il conferimento dell’incarico della relativa posizione organizzativa e professionale.

18) Per partecipare alla procedura di Avviso interno per il conferimento di incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono disponibili dispense o testi?

Non esistono materiali di supporto per prepararsi alla valutazione della Commissione.

19) Una volta sostenuto il colloquio, la Commissione fornisce una risposta dell’esito del colloquio?

Le Linee Guida non prevedono un feedback. Si rimanda ai commi 12-19 dell’art. 10 delle Linee Guida per quanto concerne l’esito della procedura.

20) Per quante posizioni organizzative si può manifestare interesse?

Come indicato all’art. 10, co. 4.1 delle Linee Guida ogni Funzionario può manifestare interesse per un massimo di 3 posizioni organizzative e professionali all’anno.

1) Le Indennità di Specifiche Responsabilità possono essere attribuite a tutto il personale TAB (Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario)?

No. A differenza di quanto previsto dal precedente contratto, l’art. 117 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 limita l’attribuzione delle Indennità per Specifiche Responsabilità (ISR) al solo personale appartenente all’Area degli Operatori e Collaboratori.

Pertanto, non possono essere riconosciute al personale inquadrato nelle Aree Funzionari o Elevate Professionalità, per il quale sono previste altre forme di valorizzazione.

Riferimenti normativi:
Art. 117 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) È possibile attivare una posizione per lo svolgimento di compiti a carattere sporadico?

No, il Dirigente/Direttore/Presidente non può proporre l’attivazione di posizioni che prevedano esclusivamente compiti a carattere sporadico (come attività da svolgere una volta al mese o con minore frequenza), in quanto tali incarichi non soddisfano i requisiti di continuità e rilevanza previsti dall’Accordo.

Tuttavia, questi compiti possono essere inclusi in posizioni più ampie, a condizione che:

  • siano abbinati ad altre attività coerenti, continuative e strutturate;
  • la posizione complessiva così costituita sia rispondente ai criteri e requisiti stabiliti dall’Accordo.
3) È possibile modificare l’area o il settore professionale di una posizione di specifica responsabilità già assegnata nel Piano delle Specifiche Responsabilità?

No, non è possibile. Una volta assegnata, l’area e il settore professionale della posizione di specifica responsabilità restano fissi e non possono essere modificati. Non sono ammesse variazioni né sostituzioni, a prescindere da eventuali esigenze organizzative sopravvenute o da modifiche nella struttura di riferimento.

4) È possibile non attivare una posizione di specifica responsabilità assegnata alla struttura dal Piano delle Specifiche Responsabilità?

Sì, ma solo in presenza di motivate ragioni che ne impediscano l’attivazione. Le ragioni devono essere esplicitate in una nota a firma del Responsabile della Struttura, controfirmata per presa visione dai rappresentanti del personale (ove presenti), inviata e trasmessa al Direttore Generale e al Presidente della Commissione di cui all’art. 6.1. nota con cui il Dirigente/Direttore/Presidente dichiara di non attivare le posizioni è trasmessa alla RSU a cura della Commissione.

1) Quali funzioni spettano ai dirigenti e ai direttori dei dipartimenti, ai presidenti dei sistemi e ai direttori dei centri di Ateneo dotati di autonomia gestionale?

Il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali (direttori di dipartimento, presidenti di sistema e direttori di centri di ateneo con autonomia gestionale) è dotato di autonomia decisionale e assume la responsabilità in relazione all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

In estrema sintesi, a dirigenti e a chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali spetta:

  • la gestione del budget annualmente assegnato alla struttura in qualità di titolari di un autonomo potere di spesa sulla quota parte del budget loro attribuita dal direttore generale con proprio provvedimento (successivamente all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione);
  • la gestione del personale tecnico-amministrativo;
  • la gestione complessiva della struttura e della qualità e quantità delle prestazioni poste in essere dal personale.

Inoltre:

  • adottano (firmano) atti e provvedimenti amministrativi di competenza della struttura;
  • organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  • individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  • avanzano richiesta al direttore generale del personale necessario allo svolgimento dei compiti della struttura;
  • procedono all’assegnazione del personale alle rispettive Unità/Uffici attraverso proprio provvedimento;
  • individuano gli obiettivi della struttura e ne pianificano il raggiungimento;
  • valutano la performance individuale dei propri collaboratori.

Riferimenti normativi:

  • 4, c. 2 e 17 d. lgs. n. 165 del 2001
  • 42 Statuto di Ateneo
  • 170, comma 6, Regolamento Generale di Ateneo
  • 3 Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo
2) Cos’è la delega? Qual è la sua durata?

La delega è un provvedimento amministrativo di natura organizzatoria mediante il quale il titolare originario di un potere (delegante) attribuisce ad altro soggetto (delegato) l’esercizio di tale potere, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell’atto di delega.

Il delegante:

  • può delegare esclusivamente poteri rientranti nella propria competenza;
  • conserva la titolarità del potere delegato;
  • mantiene poteri di indirizzo, controllo e revoca.

Il delegato:

  • esercita il potere nei limiti di materia, valore e durata fissati nell’atto di delega;
  • è responsabile degli atti adottati nell’esercizio della delega.

La delega costituisce uno strumento di organizzazione interna volto a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, senza alterare l’assetto generale delle competenze stabilito dall’ordinamento.

Caratteristiche della delega

La delega:

  • presuppone la legittima titolarità del potere in capo al delegante;
  • deve essere conferita per iscritto e adeguatamente motivata;
  • è specifica e individua con precisione oggetto, limiti di materia e di valore;
  • è revocabile;
  • ha carattere temporaneo.

La delega non determina il trasferimento definitivo della competenza, ma conferisce soltanto l’attribuzione dell’esercizio del potere.

Durata della delega

La durata è stabilita nell’atto di delega.

In mancanza di espressa previsione temporale, la delega si intende efficace fino:

  • alla revoca da parte del delegante;
  • alla cessazione dell’incarico del delegante;
  • alla cessazione dell’incarico del delegato;
  • al raggiungimento dell’obiettivo specifico per il quale la delega è stata conferita.

In ogni caso, il rapporto di delega viene meno con il mutamento di uno dei soggetti del rapporto, salvo diversa espressa previsione dell’atto.

Riferimenti normativi:

  • 97 della Costituzione (principio di buon andamento e organizzazione dell’amministrazione)
  • legge n. 241 del 1990
  • lgs. n. 165 del 2001
  • disciplina regolamentare interna dell’Ateneo in materia di organizzazione e attribuzione delle funzioni
3) Quali funzioni possono essere delegate dal dirigente e da chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali? Può essere delegato chiunque?

Il dirigente può delegare al coordinatore o al responsabile di Ufficio (personale dell’Area delle Elevate Professionalità, EP):

  • la gestione del personale tecnico amministrativo;
  • la gestione del budget annualmente assegnato alla direzione, limitatamente alle voci relative a spese per le quali non è richiesta la firma di autorizzazione del responsabile del fondo;
  • la firma di atti/provvedimenti amministrativi.

Quanto sopra vale per il direttore di dipartimento e dei centri dotati di autonomia gestionale nei confronti del responsabile amministrativo, per il presidente di sistema nei confronti del coordinatore organizzativo

Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1 e 3 d. lgs. n. 165 del 2001
Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo.

4) Chi può essere destinatario della delega di gestione del budget? Ci sono dei limiti?

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali (direttore di dipartimento, presidente di sistema e direttore di centri di ateneo con autonomia gestionale) può, con apposito provvedimento, delegare il potere di spesa (cd. delega di gestione del budget) ai:

  • titolari di fondi derivanti da contratti, convenzioni e contributi di ricerca e di formazione;
  • responsabili dei fondi destinati al funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei master.
  • responsabili delle strutture gestite all’interno del Centro di Gestione (Direzioni, Dipartimenti, Sistemi, Centri di Ateneo con autonomia gestionale amministrativa) non dotate di autonomia gestionale e amministrativa.

Inoltre, il dirigente e chi è titolare di poteri dirigenziali e gestionali può delegare il potere di spesa su alcune quote parti di budget assegnato al personale dell’Area delle Elevate Professionalità (EP)

La delega di gestione del budget deve essere conferita con provvedimento scritto e motivato del dirigente/titolare di poteri dirigenziali e gestionali successivamente al provvedimento del direttore generale che, successivamente all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione (dicembre anno 20xx), attribuisce al dirigente//titolare di poteri dirigenziali e gestionali il potere di spesa sulla quota parte assegnata.

Il provvedimento di delega deve specificare:

  • materia/e;
  • valore;
  • durata (di nome l’esercizio contabile).

La delega di gestione del budget ha durata annuale (pari alla durata dell’esercizio contabile) e deve pertanto essere rinnovata ogni anno.

Con riferimento alla sua efficacia, valgono le regole di diritto amministrativo sulla delega (v. FAQ 1).

L’art. 5 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità definisce chiaramente i limiti della delega di gestione del budget.

Non possono infatti essere oggetto di delega:

  1. le spese per l’attivazione dei contratti di lavoro subordinato, assegni di ricerca e borse di studio a prescindere dal loro valore
  2. le spese per gli incarichi di collaborazione di cui all’art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 sottoforma di contratti di co.co.co., prestazioni professionali e prestazioni occasionali, qualora il compenso sia superiore a 500 euro (lordo amministrazione);
  3. le spese relative a missioni di durata superiore a sette giorni (compresi i giorni non lavorativi);
  4. le spese per acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro;
  5. gli atti dai quali derivi un ricavo per l’Ateneo (es. conto terzi)

Con provvedimento motivato è possibile derogare ai suddetti limiti di cui ai punti sub. a), e) purché vengano comunque definiti specifici limiti di valore.

Riferimenti normativi:
Artt. 3, c. 4, 4 e 5 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità

5) Che differenza c’è fra delega di funzioni e delega di firma?

La delega di funzioni, detta anche delega di competenza o delegazione funzionale, prevede una trasposizione e traslazione delle competenze, nonché l’esercizio dei relativi poteri e facoltà dal soggetto delegante al delegato. In conseguenza di ciò, il regime di imputazione dell’atto volge sulla sfera giuridica del delegato. Pertanto, oggetto di questa tipologia di delega è una funzione specifica – (EP).

La delega di firma prevede il mantenimento da parte del delegante del pieno esercizio di un potere determinato, assegnando al delegato il compito di sottoscrivere gli atti in sua vece. Ne consegue che non vi sia uno spostamento di competenza, che resta nella sfera giuridica del delegante assieme alla responsabilità amministrativa e contabile degli atti prodotti. Il delegato, di fatto, è la longa manus del delegante – (Funzionari e Collaboratori).

Riferimenti normativi:
Istituti di natura giurisprudenziale e dottrinale. I due istituti giuridici che in questo caso trovano attuazione sono: culpa in eligendo (colpa nella scelta, art. 2049 c.c.) e culpa in vigilando (colpa nell’omesso controllo, artt. 2047 e 2048 c.c.).

6) Il Dirigente/Direttore/Presidente può delegare la gestione del sistema di rilevazione delle presenze Zucchetti?

Ai sensi degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001, la gestione del personale rientra tra le competenze gestionali dei dirigenti e dei responsabili di struttura, cui spetta l’organizzazione del lavoro e l’adozione degli atti connessi alla gestione delle risorse umane assegnate.

In tale ambito si colloca anche la gestione delle autorizzazioni relative a ferie, permessi, lavoro agile e altri istituti contrattuali tramite il sistema di rilevazione delle presenze.

In coerenza con la disciplina regolamentare interna di Ateneo in materia di organizzazione e delega di funzioni, il Responsabile di struttura può delegare lo svolgimento delle attività operative connesse al sistema di rilevazione delle presenze.

La delega:

  • deve essere formalizzata per iscritto;
  • è circoscritta alle attività tecniche e operative;
  • non trasferisce la titolarità della funzione, che resta in capo al Responsabile di struttura.

La gestione può essere delegata al personale appartenente all’Area delle Elevate Professionalità.

Nelle strutture in cui tale figura non sia presente, la delega può essere conferita al personale appartenente all’Area dei Funzionari, nel rispetto della disciplina organizzativa interna.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Responsabile di struttura in ordine alla corretta gestione del personale assegnato.

Riferimenti normativi:
Art. 5 e 17 D.Lgs. 165/2001
Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo
Circolari interne sulla gestione presenze

7) Posso sottoscrivere provvedimenti/atti amministrativi se sono assente dal lavoro?

In caso di ferie, malattia o altra assenza dal servizio, il dipendente non può sottoscrivere atti amministrativi, in quanto l’esercizio delle funzioni è connesso all’effettiva presenza in servizio.
La sottoscrizione costituisce elemento essenziale per l’imputabilità giuridica dell’atto all’amministrazione.
In tali ipotesi l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto titolare presente in servizio o dal soggetto formalmente delegato.

Riferimenti normativi:

  • 97 Cost.
  • 21-septies L. 241/1990
  • principi generali su imputabilità e competenza
  • Lgs. 165/2001 (esercizio delle funzioni dirigenziali)
8) A chi spetta la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento?

Gli ordinativi di pagamento e di incasso devono essere sottoscritti e trasmessi all’istituto cassiere ex art. 26 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità.

La sottoscrizione degli ordinativi di incasso di norma è in carico alla Direzione Finanza e Fiscale.

Per peculiarità dell’attività commerciale svolta Il direttore generale può, con apposito provvedimento, affidare la sottoscrizione ai Centri di gestione.

Gli ordinativi di pagamento sono sottoscritti dai singoli centri di gestione mentre in Amministrazione Centrale (AC) dalla Direzione Finanza e Fiscale.

La sottoscrizione nei centri di gestione è a cura del responsabile amministrativo mentre nell’AC dal dirigente della Direzione Finanza e Fiscale.

Per i centri di gestione esterni all’AC i sostituti dei responsabili amministrativi, in caso di impedimento e/o assenza, sottoscrivono gli ordinativi di competenza (fa eccezione lo Sistema Bibliotecario di Ateneo, SBA, v. focus infra).

I sostituti sono nominati con provvedimento del direttore generale, su proposta dei responsabili delle strutture e dei responsabili amministrativi (o coordinatori organizzativi).

Riferimenti normativi:
Art. 26 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità

9) Chi è autorizzato all’uso delle carte di credito?

Le carte di credito e le carte prepagate sono strumenti di pagamento da parte dei soggetti titolari del potere di spesa e loro delegati.

I soggetti autorizzati all’uso della carta di credito sono i titolari del potere di spesa e pertanto il Rettore, il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione.

Tali soggetti possono autorizzare, con provvedimento motivato, l’utilizzo delle carte di credito secondo la seguente corrispondenza:

  1. Il Rettore per i Prorettori;
  2. Il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione per il personale di Area EP.

I provvedimenti di autorizzazione sono comunicati alla Direzione Finanza e Fiscale che provvederà a trasmetterli all’Istituto cassiere.

I soggetti autorizzati all’uso della carta prepagata sono il Rettore, il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione. Tali soggetti possono autorizzare, con provvedimento motivato, l’utilizzo della carta prepagata, secondo la seguente corrispondenza:

  1. Il Rettore per i Prorettori;
  2. Il Direttore generale e i Responsabili dei Centri di gestione per il personale di Area EP.
  3. I Direttori dei Dipartimenti e dei Centri e i Presidenti dei Sistemi per il personale docente afferente alla Struttura titolare di fondi di ricerca o altro fondo.

Riferimenti normativi:
Artt. 3 e 7 del Regolamento per l’uso delle carte credito

10) L’ordine e l’atto di liquidazione possono essere firmati dallo stesso soggetto?

Conformemente alle procedure interne disciplinate dai regolamenti di Ateneo, le fasi del processo di spesa (perfezionamento dell’obbligazione/ordine, liquidazione) possono essere gestite dal medesimo responsabile del procedimento.

  • Emissione dell’ordine
    L’emissione dell’ordine perfeziona l’obbligazione giuridica verso il fornitore e ne consente la rilevazione nei sistemi dell’Ateneo.
    L’atto è firmato dal responsabile della struttura proponente.
  • Liquidazione della spesa
    La liquidazione accerta la regolarità della prestazione e la sussistenza del credito del fornitore.
    L’atto di liquidazione è sottoscritto dal medesimo responsabile della struttura proponente, che:

    • verifica la documentazione giustificativa;
    • attesta la conformità della prestazione a contratto/ordine;
    • conferma la corretta imputazione contabile (centri di costo, conti, progetti, eventuali vincoli).