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Il dottorando che è iscritto al corso di dottorato può ottenere d’ufficio la sospensione del corso per:
In presenza di gravi motivi personali e familiari, la sospensione non è concessa d’ufficio, ma è soggetta a valutazione del Collegio dei docenti del corso previa presentazione di idonea documentazione.
La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM).
La richiesta deve essere inoltrata all’Unità “Concorsi e carriere dottorandi”:
– accedere al portale Alice (www.studenti.unipi.it)
– selezionare dal menù a destra “Segreteria”, “Carriera”, “Domanda sospensione carriera”
– effettuare l’upload della richiesta di sospensione compilata secondo il modello “SOSP” disponibile in fondo alla pagina.
Al termine della procedura verrà generato un PAGOPA per il pagamento della prevista marca da bollo da 16,00 Euro.
Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di sospensione (se superiore a due mesi) deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata con conseguente slittamento dell’ammissione all’esame finale; infatti, in sede di verifica di passaggio d’anno, il Collegio, nella valutazione dell’attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell’ultimo anno.
Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa diversa. La richiesta di sospensione non può essere retroattiva. Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o con il Coordinatore.
I dottorandi che hanno richiesto una sospensione del corso di studio sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, nel rispetto delle medesime scadenze degli iscritti al medesimo ciclo. Allo stesso modo, il Collegio docenti delibererà sulla loro ammissione al nuovo anno accademico nella stessa seduta degli altri dottorandi degli iscritti al medesimo ciclo.
Al termine della durata del corso, i termini per gli adempimenti legati alla domanda di conseguimento del titolo sono, invece, differiti in funzione del periodo di sospensione.
IMPORTANTE: I periodi di proroga (ex art. 8, cc. 6 e 7, d.m. n. 226/2021) e di sospensione possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatto salvo il congedo di maternità/paternità e gli altri casi specifici previsti dalla legge (art. 8, c. 9, d.m. n. 226/2021).
Le norme in materia di sospensione sono disciplinate dal documento “Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato” e dall’articolo 16 del “Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca”.