Visto d’ingresso per lavoro autonomo

Il visto per lavoro autonomo, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero degli Esteri n. 850 dell’11/05/2011, consente a cittadine e cittadini stranieri di entrare in Italia per svolgere un’attività professionale o lavorativa non subordinata, sia per un soggiorno di breve che di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato.
È fondamentale che l’attività non rientri tra quelle riservate dalla legge ai cittadini italiani o ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono disciplinati dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 286/1998, nonché dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 394/1999, comprese eventuali modifiche e integrazioni successive.
In particolare, come previsto dal comma 22 dell’art 40 del Dpr 394/99, possono entrare in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo, al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico:

In questi casi, lo schema di contratto d’opera professionale viene preventivamente sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo in cui è prevista l’esecuzione del contratto. Quest’ultima verifica che l’accordo non configuri un rapporto di lavoro subordinato e, se confermato, rilascia la relativa certificazione. Tale certificazione, va allegata alla richiesta ed è necessaria per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo, in conformità alla presente disposizione.
Per ottenere il visto, il lavoratore non UE deve anche dimostrare il possesso di:

La seguente procedura non si applica a cittadini UE, della Svizzera e degli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
Per evitare il ricorso al visto per lavoro autonomo, necessario per poter ricevere un emolumento o un rimborso spese, si suggerisce se possibile che il Dipartimento proceda col pre-pagato nei confronti del Visiting.

Procedura di richiesta

Di seguito i passaggi necessari per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo per cittadini e cittadine non UE:

  1. Il Dipartimento o Struttura dell’Ateneo richiede alla Direzione (Ispettorato) Territoriale del Lavoro, del luogo in cui l’attività verrà eseguita, la certificazione che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
    La richiesta va fatta in bollo, a nome del Direttore o della Direttrice del Dipartimento, allegando il contratto di prestazione d’opera intellettuale, agli indirizzi mail PEC: itl.livorno-pisa@pec.ispettorato.gov.it e ITL.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it
  2. La Direzione Territoriale del Lavoro, verificato che il contratto sottoscritto tra l’Università ed il Professore o la Professoressa non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia il certificato richiesto alla Struttura dell’Ateneo, che lo inoltra al docente straniero trattenendo una copia per l’Ufficio.
  3. Delega al Direttore o Direttrice del Dipartimento: il docente o la docente non UE deve contattare l’Ambasciata o il Consolato italiano nel proprio Paese di residenza per predisporre una delega. La delega deve essere tradotta e con legalizzazione della firma del delegante, se l’Ambasciata o il Consolato italiano non effettuino più la legalizzazione della firma del docente, il Visiting Fellow dovrà rivolgersi a un procuratore nel proprio Stato di residenza.
    La delega dovrà essere conferita al Direttore o Direttrice del Dipartimento ospitante a Pisa, autorizzandolo a richiedere alla Questura di Pisa, per conto del docente non UE, la verifica (nulla osta) dell’assenza di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia per motivi di lavoro autonomo.
    Per effettuare la delega sono necessari:

    1. un documento di riconoscimento del mandante (preferibilmente il passaporto);
    2. le generalità complete della persona delegata, comprensive di una copia della carta d’identità o del passaporto del Direttore del Dipartimento.
  4. Richiesta del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso: la richiesta di verifica dell’assenza di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia deve essere presentata dal Direttore del Dipartimento interessato alla Questura di Pisa, in bollo. Alla richiesta devono essere allegati:
    1. il Certificato rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro
    2. la delega menzionata al punto 3
    3. i documenti che attestano la sistemazione alloggiativa del Docente non appartenente all’UE.
  5. Una volta esaminata la documentazione, la Questura rilascia il nulla osta provvisorio, che verrà consegnato al docente straniero (o a un suo delegato). Il docente dovrà quindi richiedere il visto d’ingresso specifico, denominato “Visto per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c”Attenzione: solo in presenza di questa precisa tipologia di visto il Professore o la Professoressa potrà lavorare e ricevere compensi dall’Università. Per il ritiro del nulla osta dalla Questura – che appone il timbro del nulla osta sulla lettera di richiesta –  il Direttore del Dipartimento può a sua volta incaricare altro personale del Dipartimento.
  6. Una volta ottenuto il visto e arrivato in Italia, il docente dovrà presentare richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso, nel caso in cui il visto sia di tipo D, destinato a soggiorni superiori a 90 giorni.
    L’ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente (art 49, comma 1bis, Dpr 394/99)
    Per ulteriori dettagli sulla tipologia di visto e documentazione necessaria occorre rivolgersi all’Ambasciata o Consolato italiano di pertinenza nello Stato di residenza della docente o del docente straniero.

 

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