Qualità nei Corsi di Dottorato

L’assicurazione della Qualità nei PhD si lega necessariamente ai Dipartimenti che ne sono sede e all’accreditamento stesso che ne determina l’attivazione.

La valutazione dei PhD, all’interno del sistema AVA3, si focalizza sulla progettazione, sulle attività formative e sulle attività di monitoraggio e miglioramento (i cosiddetti Punti di Attenzione). Per ognuno vengono definiti da ANVUR degli aspetti da considerare.

Il Corso di Dottorato utilizza a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame quanto prescritto, oltre che dalla norma (D.M. 1154/2021), dal modello AVA3 e dalle Linee Guida fornite dal PQA.

Oltre a ciò, i Corsi sono coinvolti nella (in)formazione realizzata dall’Ateneo in materia di AQ e sono sottoposti alla verifica, attraverso audizioni, operata dal Nucleo di Valutazione.

I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la responsabilità di predisporre/aggiornare almeno la seguente documentazione:

  • Decreto Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022 Linee guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, N. 226
  • Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 – Regolamento sull’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
  • Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio con aggiornamenti ANVUR (AVA3)
  • Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.
  • Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  • Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.