Domande frequenti (FAQ)


1) Quali sono le principali novità introdotte dal CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021 in materia di incarichi al personale di Area Elevate Professionalità?

Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area Elevate Professionalità (EP) sono:

  • l’introduzione dell’imprescindibilità del conferimento di un incarico per il personale di Area EP;
  • l’eliminazione della previsione della retribuzione di posizione per il personale dell’Area delle Elevate Professionalità privo di incarico;
  • l’attribuzione dell’incarico al termine di un periodo di prova della durata di tre mesi;
  • La riduzione del termine massimo di durata dell’incarico (da cinque a tre anni) e l’introduzione di un termine minimo (un anno).

Riferimenti normativi:

Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) Quali sono le tipologie di incarico previste per il personale dell’Area delle Elevate Professionalità?

Le tipologie di incarico previste per il personale appartenente all’Area EP sono le seguenti:

  1. Incarico per funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale (iscrizione ad albi professionali) o specialistico (PO II livello);
  2. Incarico per funzioni professionali richiedenti alta qualificazione e specializzazione, nonché la gestione di progetti complessi richiedenti elevata professionalità e competenza specialistica”.

Riferimenti normativi:

Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

art. 4 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

3) L’Ateneo può conferire un incarico a personale di Area EP con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale?

L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi per funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale (iscrizione ad albi professionali) o specialistico (PO II livello) a personale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno. A tale personale l’Ateneo attribuisce, in ragione dell’introduzione dell’imprescindibilità del conferimento dell’incarico al personale appartenente all’Area delle Elevate Professionalità, incarichi per funzioni professionali richiedenti alta qualificazione e specializzazione, nonché la gestione di progetti complessi richiedenti elevata professionalità e competenza specialistica

Riferimenti normativi:

art. 5 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

4) L’incarico al personale di Area EP è revocabile?

Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area EP possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Direttore Generale a seguito di:

  1. intervenuti mutamenti organizzativi;
  2. valutazione della prestazione lavorativa individuale ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo che accerti risultati non positivi;
  3. violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.

La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.
Riferimenti normativi:

Art. 88 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

art. 6 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

1) Quali sono le principali novità introdotte dal CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021in materia di incarichi al personale di Area Funzionari?

Le novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 sulla disciplina degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari sono:

  • la previsione di un “avviso interno”, preliminare al conferimento dell’incarico;
  • l’affidamento al dirigente, anziché al Direttore Generale, della competenza all’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico;
  • l’individuazione di criteri per la scelta del funzionario cui attribuire l’incarico, prima lasciati alla libera decisione degli atenei (requisiti culturali, attitudini e capacità professionali dei dipendenti);
  • l’introduzione della possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di elevare il limite massimo dell’indennità di posizione (fino a 12.000 euro);
  • l’introduzione di limiti temporali alla durata degli incarichi (massimo tre anni).

Riferimenti normativi:

Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) Quali sono le tipologie di incarico previste per il personale dell’Area Funzionari?

Le tipologie di incarico (PO III livello) previste per il personale appartenente all’Area Funzionari sono le seguenti:

  1. di natura organizzativo-gestionale (amministrativo – gestionale e amministrativo – dipartimentale);
  2. di natura specialistica (tecnico-informatica, scientifico-tecnologica, bibliotecaria, comunicativa informativa, giuridica);
  3. di natura professionale, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali.

Riferimenti normativi:

Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

art. 8 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

3) L’ Ateneo può conferire un incarico a personale di Area Funzionari con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale?

L’Ateneo, secondo quanto previsto delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, non può conferire incarichi di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale a personale di Area Funzionari con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale (cd. part-time) con prestazione inferiore o uguale al 50% del tempo pieno.
Riferimenti normativi:

art. 7 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

4) Quali sono i requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari?

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità, gli incarichi al personale di Area Funzionari sono conferiti a Funzionari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ateneo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aver maturato un anno di servizio a tempo indeterminato nell’Area dei Funzionari presso l’Ateneo;
  2. aver maturato due anni di servizio a tempo determinato nell’Area dei Funzionari presso l’Ateneo.

Per incarichi di natura specialistica o professionale, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali, può essere richiesto il possesso di un titolo di studio specifico e/o di una abilitazione professionale. Inoltre, presupposto per il conferimento dell’incarico è l’inquadramento del Funzionario, alla data di pubblicazione dell’avviso, nel/nei settore/i professionale/i corrispondente/i al posto da ricoprire, come di seguito raggruppati:

− settore amministrativo – gestionale e amministrativo – dipartimentale;

− settore tecnico – informatico e settore scientifico – tecnologico;

− settore delle biblioteche;

− settore comunicazione e informazione.
Riferimenti normativi:

art. 9 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

5) Quale procedura viene utilizzata per il conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari?

La procedura di conferimento degli incarichi al personale dell’Area dei Funzionari è disciplinata dall’art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità.

La procedura prevede un “avviso interno” quale strumento preliminare e obbligatorio per il conferimento degli incarichi in parola.

Di seguito una breve sintesi della procedura richiamata.
L’amministrazione provvede alla pubblicazione di avvisi interni relativi agli incarichi da attribuire, di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale.
I Funzionari interessati possono manifestare il proprio interesse a ricoprire uno o più degli incarichi oggetto dell’avviso, nel limite massimo di 3 posizioni all’anno.
Per ciascuna struttura viene nominata una Commissione ad hoc da parte del Direttore Generale.

La Commissione, per ogni singolo incarico:

  • esamina le manifestazioni di interesse pervenute, verificando il possesso dei requisiti di ammissione;
  • valuta i candidati in base ai seguenti criteri di selezione:

– competenze professionali;

– competenze trasversali e attitudini;

– requisiti culturali;

  • svolge un colloquio finalizzato a verificare l’effettiva rispondenza tra il profilo del candidato e le caratteristiche richieste per l’incarico.

Gli atti della Commissione sono approvati con disposizione del Direttore Generale.

Successivamente, il Dirigente, Direttore o Presidente della struttura interessata procede, con proprio provvedimento, al conferimento dell’incarico al funzionario risultato vincitore della procedura.
Riferimenti normativi:

art. 10 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

6) L’incarico al personale di Area Funzionari è revocabile?

Sì. Gli incarichi conferiti a personale di Area Funzionari possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente che ha provveduto al loro conferimento a seguito di:

  1. inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
  2. intervenuti mutamenti organizzativi;
  3. valutazione individuale negativa;
  4. violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.

La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità correlata all’incarico.
Riferimenti normativi:

Art. 87 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

art. 11 delle Linee guida per il conferimento degli incarichi ai dipendenti dell’area dei Funzionari e dell’Area delle Elevate professionalità

1) Le Indennità di Specifiche Responsabilità possono essere attribuite a tutto il personale TAB (Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario)?

No. A differenza di quanto previsto dal precedente contratto, l’art. 117 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 limita l’attribuzione delle Indennità per Specifiche Responsabilità (ISR) al solo personale appartenente all’Area degli Operatori e Collaboratori.

Pertanto, non possono essere riconosciute al personale inquadrato nelle Aree Funzionari o Elevate Professionalità, per il quale sono previste altre forme di valorizzazione.

Riferimenti normativi:

Art. 117 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021

2) È possibile attivare una posizione per lo svolgimento di compiti a carattere sporadico?

No, il Dirigente/Direttore/Presidente non può proporre l’attivazione di posizioni che prevedano esclusivamente compiti a carattere sporadico (come attività da svolgere una volta al mese o con minore frequenza), in quanto tali incarichi non soddisfano i requisiti di continuità e rilevanza previsti dall’Accordo.

Tuttavia, questi compiti possono essere inclusi in posizioni più ampie, a condizione che:

  • siano abbinati ad altre attività coerenti, continuative e strutturate;
  • la posizione complessiva così costituita sia rispondente ai criteri e requisiti stabiliti dall’Accordo.
3) È possibile modificare l’area o il settore professionale di una posizione di specifica responsabilità già assegnata nel Piano delle Specifiche Responsabilità?

No, non è possibile. Una volta assegnata, l’area e il settore professionale della posizione di specifica responsabilità restano fissi e non possono essere modificati. Non sono ammesse variazioni né sostituzioni, a prescindere da eventuali esigenze organizzative sopravvenute o da modifiche nella struttura di riferimento.

4) È possibile non attivare una posizione di specifica responsabilità assegnata alla struttura dal Piano delle Specifiche Responsabilità?

Sì, ma solo in presenza di motivate ragioni che ne impediscano l’attivazione. Le ragioni devono essere esplicitate in una nota a firma del Responsabile della Struttura, controfirmata per presa visione dai rappresentanti del personale (ove presenti), inviata e trasmessa al Direttore Generale e al Presidente della Commissione di cui all’art. 6.1. nota con cui il Dirigente/Direttore/Presidente dichiara di non attivare le posizioni è trasmessa alla RSU a cura della Commissione.