Decadenza dagli studi universitari

La decadenza dagli studi comporta, al verificarsi di determinate condizioni, la chiusura di ufficio della carriera universitaria e l’impossibilità di proseguire il percorso formativo senza una nuova immatricolazione.

Sibylla Carriera e contribuzione è l’assistente ChatGpt che si occupa delle pratiche di segreteria e delle tasse per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.
Può aiutarti, ad esempio, a capire se hai diritto ad una riduzione e come fare a chiederla.

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Condizioni di decadenza

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento didattico d’Ateneo è applicato l’istituto della decadenza, alle studentesse e agli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale che, indipendentemente dall’anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:

  1. non abbiano rinnovato l’iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
  2. non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione;
  3. in caso di immatricolazione ai Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, non abbiano acquisito almeno 18 CFU entro il secondo anno di corso, cioè entro il 30 settembre dell’anno accademico di riferimento.

Sono esclusi dal conteggio degli anni accademici eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.  

Decorrenza della decadenza

Se rientri in una delle casistiche sopra-elencate, riceverai una comunicazione entro il 31 luglio dell’anno accademico di riferimento. Nel caso in cui non avrai provveduto a regolarizzare la tua posizione, la decadenza sarà applicata a decorre dal 1° ottobre successivo al verificarsi delle condizioni di cui sopra senza ulteriore avviso.

Soggetti esclusi dalla decadenza

La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:

  1. che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
  2. che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
  3. non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all’art. 46, comma 4, del DPR n. 394/1999;
  4. detenuti;
  5. iscritti con abbreviazione di carriera.

Ordinamenti degli studi ante-riforma

Alle iscritte e agli iscritti corsi di laurea del vecchio ordinamento antecedente al DM 509/99 (corsi di laurea attivati prima dell’introduzione dei CFU) si applica l’istituto della decadenza in caso di mancato sostenimento di esami per 8 anni consecutivi (ai sensi dell’art. 149 del R.D.L. 31 agosto 1933, n. 1592.  

Cosa puoi fare in caso di decadenza

Se i tuoi studi sono decaduti e vuoi avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università di Pisa, sei tenuto ad immatricolarti di nuovo. Tuttavia, in caso di decadenza da un corso di studio ad accesso programmato, perdi il diritto a immatricolarti nuovamente al medesimo corso, salvo il caso in cui ti collocherai nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione. 

A seguito della nuova immatricolazione, potrai richiedere al Consiglio del corso di studio il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera ai fini della loro eventuale convalida (parziale o totale) del nuovo percorso formativo. Trovi le indicazioni relative alla procedura da seguire sulla pagina dedicata al riconoscimento crediti.