Nuove classi di concorso

Nella GU n. 12 del 16 gennaio 2024 (che recepisce il DM n. 221 del 20 novembre 2023) e nella GU n. 34 del 10 febbraio 2024 (che recepisce il DM n. 255 del 22 dicembre 2023) sono state revisionate alcune classi di concorso per l’accesso all’insegnamento nella scuola di I e II grado. In specifici casi la revisione prevede l’accorpamento di alcune classi di concorso, l’introduzione di nuovi requisiti (l’aggiunta di diplomi di laurea prima non previsti che consentono di accedere all’insegnamento) e di nuovi vincoli (tot numero di crediti in tot settori scientifico-disciplinari) ed è consultabile nella Tabella A allegata ai rispettivi DM e GU (come segnalato di seguito per ogni classe oggetto di revisione).

Di seguito si riportano le indicazioni principali, che non hanno carattere di ufficialità. Per informazioni più dettagliate relative ai requisiti di accesso all’insegnamento gli interessati possono consultare la normativa di riferimento o rivolgersi all’ente di competenza che è l’Ufficio scolastico. L’Ateneo di Pisa fornisce solo informazioni generali per facilitare l’orientamento, informazioni che, da parte degli interessati, devono essere sottoposte alla verifica dell’Ufficio scolastico.

Per le classi di concorso A-01, A-12, A-20, A-22, A-27, A-30, A-48, A-53, A-70, A-71 si evidenziano alcune indicazioni presenti nel DM 255/2023 e nella GU 34/2024:

Art. 2 (Classi di concorso), c. 1: “…Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado… Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze”.

Art. 5 (Norme transitorie e finali), c. 1: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Il comma specifica che le norme relative alla revisione delle classi di concorso valgono solo per coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dall’11 febbraio 2024), non possedevano ancora il titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze. Pertanto, se interessati all’insegnamento, dovranno assolvere i nuovi requisiti ministeriali.

Viceversa, coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dall’11 febbraio 2024), erano in possesso del titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze mantengono valido il titolo posseduto, a cui non si applica la revisione in oggetto.

 

Per le classi di concorso A-26 e A-28 si evidenziano alcune indicazioni presenti nel DM 221/2023 e nella GU 12/2024:

Art. 5 (Norme transitorie e finali), c. 1: “Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259”.

Il comma specifica che le norme relative alla revisione delle classi di concorso valgono solo per coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 gennaio 2024), non possedevano ancora il titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze. Pertanto, se interessati all’insegnamento, dovranno assolvere i nuovi requisiti ministeriali.

Viceversa, coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 gennaio 2024), erano in possesso del titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze mantengono valido il titolo posseduto, a cui non si applica la revisione in oggetto.

Contenuti in lingua straniera CLIL

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

  1. a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER;
  2. b) attestazione di competenza metodologica CLIL;

Per ulteriori indicazioni si veda le Nota introduttiva alla Tabella A allegata al DM 255/2023 e nella GU 34/2024.

Normativa