Maggiorazione della borsa di studio per soggiorno all’estero

In caso di soggiorno all’estero, l’importo della borsa di studio è aumentato del 50% in proporzione ai giorni effettivamente trascorsi presso la sede estera ospitante.

È considerata permanenza all’estero anche un periodo anche non continuativo, purché ciascun periodo non sia inferiore a quindici giorni. Il periodo massimo di maggiorazione ottenibile è pari a 12 mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione in forma associata con i soggetti di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca e nel caso di percorsi in cotutela).

Cosa fare prima della partenza all’estero

I dottorandi* che intendano trascorrere un periodo all’estero devono chiedere l’autorizzazione formale al Collegio dei docenti, indipendentemente dalla durata del soggiorno. L’autorizzazione consente l’estensione della copertura assicurativa anche all’estero. La delibera del Collegio dei docenti di autorizzazione deve indicare:

* Possono presentare domanda tutti i dottorandi con borsa e i dottorandi senza borsa solo se immatricolati a decorrere dall’anno accademico 2022/2023 (38° ciclo).

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, il dottorando dovrà:

Cosa fare una volta tornati in Italia

Al rientro in Italia, il dottorando dovrà:

  1. accedere al Portale Alice
  2. selezionare, dal menu di destra: “Segreteria” => “Carriera” =>Allegati carriera
  3. effettuare l’upload dell’attestazione, rilasciata su carta intestata e firmata dal responsabile della sede ospitante, contenente: il periodo di soggiorno (data di inizio e fine) e attività svolte. In caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, dovrà essere presentata una dichiarazione del supervisore del dottorando, attestante il periodo di permanenza presso l’istituzione ospitante.

Pagamento della maggiorazione

Il pagamento è effettuato previa presentazione della suddetta attestazione del responsabile della sede ospitante.

La maggiorazione della borsa è corrisposta il 30 del mese, (contestualmente al pagamento della rata mensile della borsa di studio) purché la relativa documentazione pervenga all’Ufficio entro il 15 dello stesso mese; Nel caso la richiesta pervenga successivamente al giorno 15, il pagamento sarà corrisposto al 30 del mese successivo. Nei mesi di agosto e dicembre il termine ultimo entro cui la documentazione deve pervenite è anticipato al 1° del mese.

In caso di lunghi soggiorni sono possibili pagamenti intermedi relativi, comunque, a periodi già trascorsi (non inferiori a 30 giorni) , sempre presentando la relativa attestazione della sede ospitante riferita al periodo per il quale viene richiesta la maggiorazione “intermedia”.

Nel caso in cui la borsa di dottorato sia finanziata da un ente esterno, il pagamento della maggiorazione è subordinato al versamento all’Ateneo delle somme dovute da parte del finanziatore. L’Ateneo, pertanto, non provvederà al pagamento dell’importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno privato e non corrisposta.

Missioni all’estero per convegni e attività formative

La procedura sopra descritta si applica esclusivamente ai periodi di ricerca svolto presso un’istituzione estera. Qualora il soggiorno all’estero sia finalizzato alla partecipazione a Convegni, Seminari, Workshop e Summer School trova applicazione la disciplina prevista per il rimborso delle spese di missione (Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede).

Per il rimborso delle spese di missione:

Rinuncia alla maggiorazione

Il dottorando che intenda rinunciare alla maggiorazione deve formalizzare la rinuncia per iscritto e trasmetterla tramite apertura di un ticket tramite lo Sportello Virtuale. La rinuncia decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa.