Guida alla stipula dei contratti

La presente Guida riguarda esclusivamente i contratti stipulati dall’Università in forma privatistica e non i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Par. 1 - Cosa è un contratto?
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
Gli elementi costitutivi, e quindi essenziali, del contratto sono l'accordo, l’oggetto, la causa, la forma.
Accanto agli elementi essenziali del contratto, possono esservene altri, così detti accidentali, che ne integrano il contenuto, per esempio il termine, la condizione, il modo, la caparra, la Clausola penale.

Par. 2 - Quale normativa disciplina il contratto?
Per quanto interessa più in particolare le Università, capita spesso che l’Università sottoscriva convenzioni o stipuli contratti con altre Università o, più in generale, con Enti e organizzazioni, anche di diritto privato, stranieri: in questi casi il contratto è regolato dalla legge dello Stato che le parti hanno scelto e indicato espressamente, legge che le parti potrebbero anche decidere di applicare ad una sola parte del contratto.

Par. 3 - Che durata può avere il contratto?
Tutti i contratti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni devono avere sempre durata certa).
Per quanto riguarda il computo del termine fissato per l’adempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c., la scadenza “a mese” si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
Il Regolamento di Ateneo per L’Amministrazione, la finanza e la contabilità, all’art. 53 comma 5, vieta il rinnovo tacito dei contratti.

Par. 4 - E’ possibile stipulare un contratto mediante scambio di corrispondenza?
Quando per legge non è prevista una forma particolare, il contratto può essere concluso anche con "atto di ordinativo" o "scambio di corrispondenza" secondo l’uso del commercio, (ad esempio: con atto unilaterale di obbligazione sottoscritto dal solo offerente ed accettato con altra dichiarazione dall’amministrazione, oppure con scambio di lettere “commerciali” di offerta e accettazione).
In questo caso le dichiarazioni sono validamente rese in tempi separati e con documenti diversi (come, ad esempio, nel caso dello scambio epistolare), sia che con questa modalità, per esigenze di carattere pratico, venga sottoscritto uno stesso documento, sia che lo scambio epistolare corrisponda a due momenti diversi della fase precontrattuale (proposta/ accettazione).
In tali ipotesi il contratto si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).

Par. 5 - Come deve essere redatto un contratto?
La corretta redazione di un contratto è garanzia per una esatta esecuzione dello stesso e tutela l’Università e le parti in generale, in caso di eventuali controversie o contestazioni.
Il contenuto del contratto è costituito dall’insieme delle dichiarazioni che rientrano nell’accordo contrattuale. In senso sostanziale indica ciò che le parti stabiliscono, cioè l’ “autoregolamento” delle parti stesse. Esso deve essere chiaro ed esaustivo.

Par. 6 - Deve essere sempre indicato il termine della prestazione?
Nel caso di prestazioni ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica – c.d. obbligazioni di durata – occorre determinare il momento iniziale e il momento finale della prestazione dovuta (termine di efficacia). Occorre cioè fissare con esattezza il tempo delle consegne e stabilire il termine oltre il quale le consegne stesse vanno considerate alla stregua di inadempimenti, idonei a determinare la risoluzione del contratto.
Se il contratto è ad esecuzione istantanea, occorre determinare il momento in cui la prestazione deve essere effettuata.
E’ opportuno che vengano determinate le modalità per il pagamento della controprestazione in denaro (prezzo) da parte dell’amministrazione, individuando anche il termine massimo che è concesso alla stessa dopo la presentazione della fattura, nota o parcella, per procedere concretamente alla erogazione della somma corrispettiva totale o parziale, specificando anche quali sono gli adempimenti che spettano al contraente privato (ad esempio modalità particolari con le quali far pervenire la fattura).

Par. 7 - Quali clausole possono essere inserite nel contratto?
Le parti possono inserire negli accordi contrattuali molteplici clausole, idonee al perseguimento in concreto delle esigenze cui tende il contratto.
Tra le clausole più comunemente inserite nei contratti ci sono: la clausola penale, la caparra confirmatoria, la caparra penitenziale, la clausola risolutiva espressa, il termine essenziale.

Par. 8 - Cosa vuol dire il contratto ha forza di legge tra le parti?
Dal momento in cui il contratto di perfeziona (conclude) le parti sono obbligate ad osservarlo. La legge esprime questo principio affermando addirittura che “il contratto ha forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.).
Ed il contratto obbliga le parti “non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità” (art. 1374 c.c.).

Par. 9 - E’ ammesso il recesso?
Una volta perfezionato il contratto non è ammesso il recesso unilaterale, cioè il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto: un contratto può essere sciolto solo con uno specifico accordo bilaterale in tal senso (mutuo dissenso) o per cause ammesse dalla legge (art. 1372).

Par. 10 - In quali modi ci si può tutelare nel caso di inadempimento dell’altra parte?
In caso di inadempimento contrattuale esiste la risoluzione del contratto, un istituto che tutela il contraente, liberandolo dal vincolo contrattuale.
La risoluzione è uno strumento che opera soltanto nei contratti a prestazioni corrispettive, cioè nei contratti nei quali le prestazioni sono a carico di ambedue le parti e sono legate da un nesso di interdipendenza.
La risoluzione del contratto è un rimedio al quale si può ricorrere solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Par. 11 - Qual è il foro competente in caso di controversie?
In caso di controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti stipulati dall’Università, è senz’altro preferibile (per ragioni di economicità) indicare la competenza del Foro di Pisa.
E’ da sconsigliare l’inserimento nei contratti della clausola compromissoria che demanda agli arbitri la risoluzione di eventuali controversie; infatti la procedura arbitrale è una procedura molto complessa e costosa e, nel caso di controversie per mancato pagamento delle prestazioni, sicuramente più lunga rispetto alla procedura giudiziaria di recupero crediti.

Par. 12 – Quali sono gli adempimenti fiscali per i contratti?
I contratti sono soggetti all’imposta di bollo e di registro.
L’imposta di bollo è regolata dal DPR n.642 del 26.10.1972, che individua gli atti soggetti all’imposta sin dall’origine, quelli soggetti all’imposta in caso d’uso, e gli atti esenti in modo assoluto. L’imposta si applica agli atti formati nello Stato italiano. Si ha caso d’uso quando gli atti sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione. L’imposta di bollo ha natura cartolare, ed è quindi collegata all’esistenza di un atto scritto, a prescindere dal contenuto patrimoniale o meno dello stesso.
Con riferimento ai contratti, sono soggetti all’imposta fin dall’origine tutti gli atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai o altri pubblici ufficiali, (i contratti redatti in forma pubblica amministrativa), nonché le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti. Sono soggetti all’imposta in caso d’uso, i contratti redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art.1341 del codice civile (condizioni generali di contratto). Ai sensi della legge di contabilità di Stato (art.17 R.D. 18.11.1923, n.2440), i contratti “a trattativa privata” possono stipularsi per mezzo di corrispondenza, quando sono conclusi con ditte commerciali.
In conclusione, ad eccezione dei contratti conclusi sotto forma di corrispondenza, per i quali è prevista l’imposta in caso d’uso, tutti gli altri contratti e convenzioni sono soggetti al bollo sin dall’origine.
I casi di esclusione dall’imposta in modo assoluto sono tassativi e sono previsti dalla tabella-allegato B al DPR 642. I casi più rilevanti di esenzione riguardano i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi ed i contratti di locazione di fondi rustici (art.25). Con la risoluzione n.36/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si applica il bollo sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto si tratta di contratti di lavoro e di impiego.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento, l’art.22 del DPR 642 stabilisce che tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico dell’altro parte, nonostante qualunque patto contrario. In sede di rapporto contrattuale la legge di contabilità di Stato stabilisce che le spese di bollo sono a carico del contraente/appaltatore con amministrazione dello Stato. La norma del regolamento di esecuzione dei contratti pubblici che poneva a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo del contratto, è stata abrogata. In mancanza di una deroga espressa per i contratti pubblici e sulla base della nuova formulazione dell’art.7, comma 7, della legge 168 del 1989, in tema di autonomia degli Atenei, l’Università può regolamentare autonomamente la questione dell’addebito delle spese di bollo nei contratti.

L’imposta di registro trova la sua disciplina nel Testo Unico dell’imposta di Registro, DPR n.131 del 26 aprile 1986.
La registrazione attesta l’esistenza degli atti e attribuisce loro data certa di fronte ai terzi (art.2704 c.c.).
In relazione al momento in cui sorge l’obbligo di registrazione, gli atti si dividono in atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Nella tariffa allegata al DPR 131, parte prima e parte seconda, sono individuati compiutamente gli atti ed i contratti soggetti a registrazione in termine fisso e quelli soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Al fine di evitare una doppia imposizione (ad IVA ed a Imposta di Registro), è prevista l’alternatività dell’applicazione dell’IVA rispetto all’imposta di registro. Il testo unico stabilisce che le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
La misura dell’imposta è stabilita dalla legge, e può essere in misura fissa o proporzionale cioè in misura percentuale in base al valore dell’atto.
Nell’accordo contrattuale le spese dell’imposta di registro possono essere addebitate anche ad uno solo dei contraenti.

Par. 13 – Qual è la procedura di accettazione delle donazioni?
La donazione, ai sensi dell’art. 782 c.c., richiede per la sua validità una forma particolare e cioè l’atto pubblico, sia che si tratti di beni immobili che di beni mobili. Tale rigore formale è stabilito dalla legge per indurre il donante a riflettere sulla gravità dell’atto che compie e che lo spoglia di un diritto senza alcun corrispettivo.
Tuttavia l’atto pubblico non è richiesto, ai sensi dell’art. 783 c.c., per le donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili. La modicità deve essere valutata in base a due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. In sostanza, l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Con riferimento alla procedura di accettazione delle donazioni, di cui al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, l’art. 56 del regolamento stesso prevede che spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare il Rettore all’accettazione di eredità e legati e all’accettazione delle donazioni che, ai sensi del Codice Civile, richiedono la forma dell’atto pubblico.
Le donazioni che, ai sensi dell’art. 783 c.c., sono considerate di modico valore, sono accettate dal Rettore senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle finalizzate alle attività istituzionali dei Centri di gestione diversi dalle strutture dirigenziali dell’Amministrazione centrale, che invece sono accettate dai relativi responsabili, previa autorizzazione dei rispettivi consigli.
L’art. 56 comma 3 prevede poi che sono accettati senza formalità gli omaggi librari e qualsiasi acquisizione a titolo gratuito di materiale bibliografico e similare, fatta eccezione per le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico.
L’art. 56 comma 4 prevede infine che spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare eventuali atti di liberalità verso terzi aventi ad oggetto la cessione di beni ovvero conferimenti in denaro da parte dell’Ateneo, comunque connessi alle finalità istituzionali, fatta salva la diversa procedura prevista dall’art. 52, comma 2, ultimo periodo del regolamento stesso (relativo allo scarico inventariale di beni mobili).

Facsimili contrattuali

Clausola penale
Caparra confirmatoria
Caparra penitenziale
Clausola risolutiva espressa
Termine essenziale
Contratto di comodato
Contratto di locazione immobile ad uso commerciale
Contratto di ricerca
Accordo di riservatezza e di non rivelazione
Contratto di edizione con contributo alle spese
Contratto di somministrazione
Contratto di sponsorizzazione
Fideiussione



Ultimo aggionamento documento: 28-Aug-2017