Il termine essenziale
(Disposizioni di riferimento: art. 1457 c.c.)

Il termine fissato dalle parti per l’adempimento della prestazione è “essenziale” quando l’adempimento della prestazione diventa inutile per il creditore se eseguito dopo il termine stabilito (si pensi al caso del sarto che deve consegnare l’abito da sposa per il giorno del matrimonio).
L’essenzialità del termine può essere: oggettiva quando risulta dalla natura stessa della prestazione che essa è utile per il creditore solo nel caso in cui sia eseguita nei modi e tempi pattuitisoggettiva quando dalle pattuizioni contrattuali risulti che il creditore non ha interesse all’esecuzione della prestazione oltre il termine indicato. Nel caso di sussistenza di un termine essenziale, l’inadempimento determina la risoluzione automatica del contratto, senza bisogno di alcuna dichiarazione della parte non inadempiente.
La risoluzione può sempre essere evitata da una espressa dichiarazione del creditore, che comunichi, entro 3 giorni dalla scadenza del termine rimasto inosservato, di essere comunque interessato all’adempimento tardivo.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017