Atto di ordinativo o scambio di corrispondenza

Per “scambio di corrispondenza” si intende, secondo i dizionari della lingua italiana, uno “scambio epistolare”, che presuppone la materiale trasmissione del documento da un soggetto all’altro, che prescinde dal mezzo utilizzato: può trattarsi del servizio postale, di un corriere o di una trasmissione “a mani” (effettuata dal mittente o suo incaricato).
Con riferimento ai “contratti” conclusi mediante corrispondenza (e quindi all’incrocio di proposta e accettazione), si presuppone un duplice invio documentale (la “spedizione”): dal mittente al destinatario e dal destinatario al mittente.
Per esemplificare, si ha un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza quando, dopo aver ricevuto da una ditta un preventivo per la fornitura di un certo bene o servizio, si invia il relativo “ordine”. In questi casi è necessario che il “contenuto” della volontà delle parti sia manifestato in questi atti (proposta /accettazione) e cioè che questi documenti contengano in maniera completa tutte le condizioni contrattuali.
Per i contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza è previsto il bollo in caso d’uso (ai sensi del DPR n. 642/1972 Parte II All. A art. 24)




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017