La clausola penale
(Disposizioni di riferimento: art. 1382 c.c.)

Con la clausola penale le parti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento della prestazione pattuita, la parte inadempiente è tenuta ad una prestazione (diversa da quella pattuita) stabilita dalle parti stesse.
La prestazione stabilita con l’introduzione della clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, ult. comma).
Con la clausola penale, in sostanza, le parti limitano il risarcimento del danno provocato dall’inadempimento alla diversa prestazione promessa. Questo sempre che non venga previsto anche il risarcimento del danno ulteriore.
In sostanza la clausola penale è un “patto accessorio” al contratto che ha una doppia funzione, sia di indurre all’adempimento sia di garantire un risarcimento in caso di inadempimento.
Nella fissazione delle penali per inadempimenti parziali non gravi, la misura delle stesse deve essere individuata senza spropositi quantitativi, ma commisurata alla effettiva entità dell’inadempimento e collegata, soprattutto, con un sistema di accertamento serio e possibilmente in contraddittorio con l’altra parte.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017