La caparra confirmatoria
(Disposizioni di riferimento: art. 1385 c.c.)

Con un’apposita clausola è possibile stabilire che, al momento della conclusione del contratto, una parte consegna all’altra una somma di denaro o una quantità di cose fungibili (cioè di cose che possono essere sostituite indifferentemente con altre dello stesso genere) a titolo di caparra (detta appunto confirmatoria).
La caparra confirmatoria costituisce una forma di liquidazione del danno, concordata dalle parti prima dell’eventuale inadempimento.
Quindi
- In caso di adempimento della prestazione prevista nel contratto: la caparra sarà restituita o imputata alla prestazione dovuta.
- In caso di inadempimento invece occorre distinguere: se inadempiente è la parte che ha dato la caparra, l’altra la può trattenere recedendo dal contratto;se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Tuttavia, in applicazione dell’art. 1385 ult. comma, se la parte non inadempiente (anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella data) preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali
Occorre distinguere la caparra confirmatoria dal semplice acconto sul prezzo. L’anticipato versamento di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria solo se le parti intendano conseguire gli scopi pratici di cui all’art. 1385 c.c. (preventiva liquidazione del danno, in caso di inadempimento, ovvero anticipato parziale pagamento, in caso di adempimento).
In giurisprudenza si ritiene che quando non è chiaro se la somma sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, il versamento debba essere considerato come avvenuto a titolo di acconto sul prezzo.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017