La clausola risolutiva espressa
(Disposizioni di riferimento: art. 1456 c.c.)

Nel contratto si può inserire una apposita clausola che preveda la risoluzione del contratto stesso nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta affatto o non venga eseguita secondo le modalità stabilite. La risoluzione non è automatica, poiché è necessario che la parte interessata dichiari ( e comunichi nelle forme opportune: ad es. con racc. a.r.), all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Le parti devono specificamente indicare quali sono le obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione, in quanto l’indicazione generica o addirittura riferita al complesso delle pattuizioni non ha alcun valore.
L’inadempimento deve essere imputabile al debitore, ma non deve essere necessariamente grave.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017