La caparra penitenziale
(Disposizioni di riferimento: art. 1386 c.c.)

Al momento della stipula del contratto una parte dà all’altra una somma di denaro come corrispettivo per il riconoscimento della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale.
Con il versamento della caparra, una o entrambe le parti si riservano la scelta tra l’adempimento e il recesso.
La parte che esercita il diritto di recesso perde la caparra data o, se l’ha ricevuta, deve restituire il doppio di quella ricevuta. La caparra potrebbe essere anche versata da entrambi i contraenti nelle mani di un terzo.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017