La legge

La legge che l’Università e il contraente straniero hanno scelto disciplinerà: i requisiti di forma del contrattola sua interpretazionel'esecuzione delle obbligazioni che ne discendonole conseguenze dell’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni che eventualmente derivano dal contratto, compresa la liquidazione del dannoi diversi modi di estinzione delle obbligazioni, nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un terminele conseguenze della nullità del contratto Per quanto riguarda, invece, le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si applicherà la legge dello Stato in cui avrà luogo l’esecuzione.
L’Università e il contraente straniero potrebbero decidere, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza.
Nell’ipotesi in cui debba essere sottoscritto un contratto redatto in lingua straniera è indispensabile allegare allo stesso la cosiddetta “asseverazione”, ovvero la traduzione “giurata” di un perito iscritto in apposito elenco tenuto dal Tribunale che, sotto la propria responsabilità, ne attesta la corrispondenza al documento originale.
Quando, poi, la traduzione debba essere utilizzata in uno Stato non facente parte dell’unione europea, oltre alla traduzione giurata, sarà necessaria la legalizzazione (o apostilla) che consiste nell’attestazione della qualità legale di colui che ha sottoscritto per l’Università il documento (o, qualora per la validità del documento sia necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento stesso), nonché dell’autenticità della firma stessa.




Ultimo aggionamento documento: 25-Aug-2017