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Elezioni dei Direttori di Dipartimento

La seguente rassegna ha lo scopo di illustrare i principali adempimenti e le disposizioni che regolano le elezioni dei Direttori dei Centri interdipartimentali oltre a quella di fornire una modulistica in fondo allegata che ne agevoli le relative procedure.

Si procede al voto in caso di: (Art. 49.3 statuto)

  • scadenza naturale del mandato
  • interruzione anticipata del mandato

Indizione delle elezioni 

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, ovvero nei trenta giorni dall'interruzione, il decano dei professori ordinari fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Elettorato attivo (Art.24.5 dello statuto)

Il direttore è eletto dai componenti del consiglio di dipartimento.

Elettorato passivo (Art.24.4 dello statuto)

L’elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari del dipartimento medesimo in regime di impegno a tempo pieno.

In caso di indisponibilità dei professori ordinari l’elettorato passivo è esteso ai professori associati.

L’elettorato passivo è esteso ai professori associati anche nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

Ai fini della eleggibilità, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il tempo pieno deve sussistere all’atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato mentre i requisiti richiesti per l’eleggibilità devono essere posseduti al momento dell’elezione a pena di ineleggibilità e mantenuti per la durata del mandato a pena di decadenza.

Restano ferme le cause di esclusione dall’elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo (art. 5)

Commissione di seggio

La commissione di seggio è composta da almeno tre membri, nominati dal decano con proprio provvedimento, individuando tra loro il Presidente, il segretario e lo scrutatore. Le modalità elettive indicate nel provvedimento possono indicare due diverse opzioni:

  • per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio della scuola, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  • il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.

Modalità di voto, quorum e maggioranze (Art. 24.5 dello statuto)

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Nella prima votazione, per essere eletti, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di mancata elezione dopo la seconda votazione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione.

In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Mandato (Art. 24.6 di Ateneo e art. 49 dello statuto)

Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

Ai fini della rieleggibilità, un ulteriore mandato può essere svolto solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo almeno pari alla durata nominale del mandato.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta rispetto a quella prevista dallo statuto della frazione di anno necessaria a far coincidere il termine del mandato con la fine dell’anno accademico.

Ai fini dell'ineleggibilità il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

Incompatibilità (Art. 50 dello statuto)

La carica di direttore di dipartimento, è incompatibile con la carica di rettore, componente del senato accademico, fatta eccezione per la quota di rappresentanza dei direttori di dipartimento in senato accademico (art. 14 dello statuto), componente del consiglio di amministrazione, di prorettore e delegato del rettore, di presidente della scuola interdipartimentale, di direttore di centro di ateneo, di presidente di sistema di ateneo, di presidente del consiglio di corsi di studio e di coordinatore del dottorato di ricerca.

Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, sia eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

Incompatibilità ex punto 5.4 delle Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca di cui all’art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 della legge n. 311/58 e art.8 della legge n. 349/58

Il congedo per attività di studio e ricerca così come l’alternanza, qualora superino i tre mesi, sono incompatibili con la carica di direttore di dipartimento. Se si verifica tale incompatibilità, il docente interessato deve rinunciare formalmente alla carica rivestita.

La decadenza è sancita con decreto del rettore.

Vicedirettore (Art. 24.8 dello statuto)

Il direttore designa tra i professori a tempo pieno del dipartimento un vice direttore, nominato con decreto del rettore, che lo sostituisca in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore su richiesta del direttore.

La modulistica di seguito allegata non ha in ogni caso carattere vincolante.

Allegati:

Ultima modifica: Lun 20 Lug 2020 - 11:27

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