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"Bonus mamme" - esonero contributivo lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

L'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181 il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile (massimo 250 € mensili).

Tale agevolazione sarà direttamente applicata sulle buste paga delle dipendenti a partire dal mese di marzo 2024, con il riconoscimento degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024. La misura in questione risulta alternativa all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, comma 15, della medesima legge.

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 (reperibile sul sito istituzionale dell’istituto https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e- messaggi.2024.01.circolare-numero-27-del-31-01-2024_14458.html), ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti.

In particolare, al paragrafo n. 4 sono enunciate le seguenti condizioni di spettanza dell’esonero:

  • lavoratrice madre di tre o più figli, inclusi i figli in adozione o in affidamento;
  • età del figlio più piccolo inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero trova applicazione anche in

presenza delle seguenti condizioni:

  • lavoratrice madre di due figli, inclusi i figli in adozione o in affidamento;
  • età del figlio più piccolo inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

 

Al fine di agevolare l’accesso alle misure sinteticamente descritte le lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento mediante la compilazione del form al seguente link: https://su.unipi.it/bonusmamme

Al fine di vedere riconosciuti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio le istanze dovranno essere presentate attraverso il link sopra indicato entro il 4 marzo.

Per eventuali informazioni restano a disposizione:

Per i figli a carico:

  • i colleghi dell’Unità Amministrazione personale tecnico amministrativo all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • i colleghi dell’Unità amministrazione personale docente all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

Per l’applicazione dell’esonero contributivo:

  • i colleghi dell’Unità retribuzioni all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Ultima modifica: Ven 23 Feb 2024 - 12:44

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