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Segnalazioni di illecito - whistleblower

D.lgs. n. 24/2023

 

La segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 disciplina, in attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019, la protezione delle persone che segnalano condotte illecite di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. La legge, oltre a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, garantisce quest’ultimo attraverso specifiche misure di protezione da atti ritorsivi e discriminatori. Le misure di protezione sono estese alle persone indicate nell’art. 3, comma 5.

L’Università di Pisa mette a disposizione un canale interno che consente di presentare al Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), una segnalazione con modalità che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzi la piattaforma telematica accessibile dal seguente link: https://unipi.it/whistleblowing.

 

Chi può segnalare 

Possono presentare una segnalazione (whistleblowing): 

a) il personale dipendente dell’Università di Pisa con rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico; 

b) i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione che svolgono la propria attività presso l’Ateneo;

c) i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, i dottorandi, i borsisti e gli assegnisti di ricerca dell’Università di Pisa; 

d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la loro attività presso l’Università di Pisa; 

e) i lavoratori e i collaboratori di soggetti, pubblici o privati, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore dell’Ateneo;

f) le persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Università di Pisa.

 

Oggetto della segnalazione 

Sono oggetto di segnalazione atti o comportamenti che, posti in violazione di disposizioni di leggi, nazionali o dell’Unione Europea, ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università di Pisa e di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Vi rientrano gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali.

Tra le ipotesi di violazioni escluse espressamente dalla legge (art. 1, comma 2), in particolare non possono essere oggetto di segnalazione notizie palesemente infondate, rivendicazioni di carattere personale riguardanti il proprio rapporto di lavoro o il rapporto con superiori o colleghi o mere irregolarità.

 

Contenuto della segnalazione  

La segnalazione deve contenere gli elementi utili per consentire al RPCT di gestire la segnalazione stessa. Deve quindi contenere una descrizione chiara e completa dei fatti e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati, le generalità del segnalante, le generalità del segnalato o degli elementi utili per identificarlo, l’indicazione di eventuali persone in grado di riferire sui fatti e ogni altra informazione a loro conferma. 

Possono essere allegati documenti che contengano elementi utili per l’accertamento dei fatti segnalati.

 

Segnalazioni anonime 

Alle segnalazioni anonime non si applicano le tutele previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023. Le segnazioni anonime presentate a mezzo della piattaforma online sono conservate, con le stesse modalità e termini delle altre segnalazioni, per consentire all'Università di Pisa di rispondere a eventuali richieste di ANAC ai fini della tutela del segnalante nei confronti di misure ritorsive.

 

Misure di protezione e di sostegno

Il Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 individua, a  favore del segnalante, misure di protezione (divieto di ritorsione, protezione da ritorsioni, limitazioni di responsabilità, nullità di rinunce e transazioni) e misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze gratuite da parte di Enti del terzo settore individuati da ANAC).  Le misure di protezione sono estese anche ad altre persone, quali i facilitatori, parenti e persone che hanno un legame affettivo con il segnalante e che lavorano nello stesso contesto, colleghi di lavoro, enti di proprietà o per i quali lavora il segnalante ed enti che operano nel suo stesso contesto lavorativo.

 

Modalità di segnalazione (canali interni ed esterni)

La legge individua i seguenti canali di segnalazione:

  • canale interno alla pubblica amministrazione;
  • canale esterno gestito da ANAC;
  • divulgazione pubblica;
  • denuncia all’Autorità giudiziaria.

La segnalazione esterna (ANAC) è subordinata a specifiche condizioni (art. 6). Anche per la divulgazione pubblica, affinché il segnalante possa beneficiare della protezione della legge devono sussistere particolari condizioni (art. 15).

 

Canali interni dell’Università di Pisa

Le segnalazioni interne possono essere presentate:

  1. in modalità orale, attraverso un incontro personale con il RPCT su richiesta del segnalante;
  2. in modalità scritta, tramite apposita piattaforma online.

Si raccomanda, quale strumento prioritario, l’utilizzo della piattaforma on line.

L’informativa ex artt. 13 e 14 per il trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/ .

 

Segnalazione in forma orale: incontro personale con il RPCT

Il segnalante può richiedere un incontro personale con il RPCT telefonando, preferibilmente da un numero anonimo, ad un numero dedicato a cui risponde direttamente ed esclusivamente il RPCT (050 2212500).

Il RPCT provvederà a fissare un incontro che avverrà entro un termine ragionevole.

 

Segnalazione in forma scritta:

Il segnalante utilizza la procedura informatizzata on line messa a disposizione dall’Università di Pisa ed accessibile al seguente link: https://unipi.it/whistleblowing.

La piattaforma, basata su un software libero e open-source, è gestita da un responsabile esterno del trattamento, debitamente nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Inviata la segnalazione attraverso la piattaforma, il segnante riceve un key code, cioè un codice univoco progressivo generato automaticamente dal software. Il key code identifica il segnalante e gli consente di accedere alla piattaforma per:

  • comunicare con il RPCT e ricevere le comunicazioni relative alla segnalazione;
  • trasmettere ulteriori informazioni o documenti;
  • monitorare lo stato della propria segnalazione.

La piattaforma utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la segregazione dell’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione e prevede la possibilità per il segnalante di comunicare in forma riservata con il RPCT. Quest’ultima, infatti, oltre ad essere criptata, è disaccoppiata dal sistema informatico.

Il codice univoco non può essere recuperato o duplicato, neppure in caso di smarrimento, per cui è raccomandata la massima attenzione nella sua custodia, anche per evitare il rischio di accesso da parte di terzi estranei.

 

 

Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite - regolamento in fase di revisione

 

Ultima modifica: Lun 18 Nov 2024 - 10:58

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