La violenza di genere può essere definita come:
[…] violenza diretta contro una persona a causa del suo genere o che colpisce le persone di uno specifico genere in maniera sproporzionata. (Commissione Europea)
e deve essere intesa come:
“ogni tipo di danno che sia perpetrato contro una persona o un gruppo in ragione del suo sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere, fattuale o percepito.” (Consiglio d’Europa)
I termini “violenza di genere” e “violenza contro le donne” sono spesso utilizzati come sinonimi, in ragione del fatto che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza di genere e che la violenza contro le donne è spesso agita per ragioni legate al genere, ma la violenza contro le donne è più propriamente da intendersi come un tipo specifico di violenza fondata sul genere.
In ragione della molteplicità di danni provocati, la violenza di genere è considerata come un fenomeno multiforme, che può configurarsi come:
- violenza fisica: con riferimento ad atti o comportamenti tesi a minacciare o ledere l’integrità fisica della persona (ad esempio spingere o spintonare, schiaffeggiare, colpire, etc.);
- violenza psicologica: quando gli atti o i comportamenti agiti causano un danno psicologico a un individuo (ad esempio rivolgere commenti offensivi, ridicolizzanti o umilianti, minacciare di violenza, etc.);
- violenza on line: quando atti o comportamenti violenti – anche di natura psicologica – sono compiuti online (ne sono esempi fotografare o registrare illegalmente, diffondere immagini o registrazioni, anche di natura sessuale, senza consenso, rivolgere commenti offensivi e minacciosi su social media, su piattaforme di studio o di lavoro o su altre piattaforme collaborative, etc.);
- violenza economica: utilizzata per identificare quegli atti o comportamenti che causino un danno economico a un individuo (ne sono esempi limitare ingiustamente e/o ingiustificatamente l’accesso a risorse finanziarie quali finanziamenti, rimborsi, contratti o promozioni; limitare ingiustamente e/o ingiustificatamente l’accesso a opportunità quali conferenze, progetti, posizioni e cariche; etc.);
- molestie sessuali: ovvero comportamenti verbali, non verbali o fisici indesiderati di natura sessuale (ad esempio fare commenti invadenti, inappropriati, indesiderati sull'aspetto fisico o sul corpo, fare battute sessualmente allusive, fare domande invadenti sulla vita privata di una persona, inviare o forzare a guardare immagini a contenuto sessuale, toccare, abbracciare o baciare in modo sgradito, etc.);
- violenza sessuale: con riferimento a qualsiasi atto sessuale compiuto su un individuo senza il suo consenso (ne sono esempi: tentare di estorcere o estorcere favori sessuali in cambio di qualcosa che è in proprio potere di concedere o negare; tentare di costringere o costringere una persona a un atto/rapporto sessuale minacciandola, etc.).
Ricordiamo che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica definisce il genere come insieme di “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” (art. 3) e poiché le aspettative sociali connesse al genere sono strettamente connesse anche con la coincidenza tra sesso e identità di genere di una persona, nonché con il suo orientamento sessuale, è possibile ricondurre i fenomeni di discriminazione e di violenza legati a tali dimensioni sotto la stessa definizione.
Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla definizione, alle forme e all’entità del fenomeno della violenza di genere, è possibile consultare i seguenti siti:
- Gender-based violence, European Commision
- What is gender-based violence?, Council of Europe
- What is gender-based violence?, European Institute for Gender Equality