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Regolamento Generale di Ateneo

Articolo 59 – Rappresentanza nel Nucleo di Valutazione

1. Nella prima seduta utile dopo l’insediamento, il consiglio degli studenti è convocato per eleggere il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione individuato tra coloro che hanno i requisiti di cui all’articolo 45, commi 2 e 3.
2. Alle operazioni di voto sovrintende una commissione formata da tre componenti il consesso, tra cui il presidente e il segretario dell’organo. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.
3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione di cui al comma precedente deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda preventivamente predisposta sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell’apposita riga tracciata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell’elettore nell’apposita urna, la commissione attesta su un registro l’avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell’elettore.
4. Terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige un verbale.
5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
6. Risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato iscritto da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Articolo 61 – Incompatibilità

1. Le cariche di membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Lo studente che viene eletto in entrambi i consessi dovrà esercitare l’opzione per l’uno o l’altro organo entro tre giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla nomina in entrambi gli organi. 2. Le cariche di cui al comma 1 sono inoltre incompatibili con la carica di componente nel Nucleo di valutazione dell’ateneo nonché con ogni altra carica prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera s) della legge n. 240/2010.

Ultima modifica: Lun 22 Ott 2018 - 10:38

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