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Statuto dell'Università di Pisa

Articolo 15 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
In particolare il nucleo svolge:
a. la verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi dell’art. 36;
b. la verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
c. le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
d. le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.
2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell’ateneo. Riferisce al rettore, con cadenza trimestrale, del proprio operato.
3. Il nucleo è così composto:
a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell’Università di Pisa;
b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalità previste nel regolamento generale di ateneo.
I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici nel sito dell’Università.
4. I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Articolo 13 - Il Senato Accademico

[...]3. Approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:
[...]f. i criteri generali necessari all’individuazione degli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio, sentito il nucleo di valutazione; [...]

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione

[...]2. In particolare il consiglio di amministrazione:
[...]m. approva, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
[...]n. stabilisce, sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
[...]o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione avvalendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione;

Articolo 50 - Incompatibilità

[...]2. Il rettore e i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
b. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti anche di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
c. ricoprire il ruolo di responsabile di Scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.
3. Il prorettore vicario, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e dei centri di ateneo, i presidenti delle scuole interdipartimentali e i responsabili dei sistemi di ateneo non possono ricoprire altra carica accademica.[...]
7. Le cariche accademiche e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.[...]

Ultima modifica: Lun 22 Ott 2018 - 10:39

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