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Elezioni dei Direttori delle Scuole di specializzazione

La seguente rassegna ha lo scopo di illustrare i principali adempimenti e le disposizioni che regolano le elezioni dei Direttori dei Centri interdipartimentali oltre a quella di fornire una modulistica in fondo allegata che ne agevoli le relative procedure.

Si procede al voto in caso di: (Art. 49.3 dello statuto)

  • scadenza naturale del mandato
  • interruzione del mandato

Indizione delle elezioni

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, ovvero nei trenta giorni dall'interruzione, il decano dei professori ordinari fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Elettorato attivo

Il direttore è eletto dai membri del consiglio della scuola

Elettorato passivo

Per le scuole dell’area sanitaria, il direttore è eletto tra i professori dell’Università di Pisa a tempo pieno che fanno parte del consiglio della scuola di specializzazione, che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolgono attività didattica all’interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, può essere eletto direttore della scuola di specializzazione un professore a tempo pieno, afferente ad uno dei suddetti settori, che svolga attività didattica all’interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. In caso di indisponibilità dei professori a tempo pieno l’elettorato passivo è esteso ai professori a tempo definito.

 Per le scuole dell’area veterinaria, dell’area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale l’elettorato passivo è attribuito, di norma, ai professori di prima fascia della scuola. In caso di motivato impedimento, possono essere eletti i professori di seconda fascia (artt. 16 e 94 del D.P.R. 382/80 richiamati dall'art. 8 del D.P.R. 162/82). Sul punto vedi anche delibera del senato accademico n. 428 del 20 luglio 1999. Per le scuole dell’area veterinaria, l'eletto deve appartenere al settore scientifico disciplinare la tipologia della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola (vedi Decreto del MIUR del 27 gennaio 2006 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione dell’area veterinaria).

Per la scuola per le professioni legali le elezioni del Direttore sono disciplinate con D.M. 21 dicembre 1999, n. 537

Chi risulta eletto deve essere in possesso dei requisiti richiesti al momento dell’elezione a pena di ineleggibilità e i requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato a pena di decadenza

Restano ferme le cause di esclusione dall’elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo (art. 5)

 Commissione di seggio

La commissione di seggio è composta da almeno tre membri, nominati dal decano con proprio provvedimento, individuando tra loro il presidente, il segretario e lo scrutatore. Le modalità elettive indicate nel provvedimento possono indicare due diverse opzioni:

  • per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio della scuola, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  • il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso, nel rispetto delle tempistiche definite dallo statuto, non sono previsti termini minimi tra i vari turni.

Modalità di voto, quorum e maggioranze

In assenza di una normativa statutaria specifica, trovano applicazione le disposizioni di ateneo relative alle cariche direttive. Pertanto le elezioni del direttore si svolgono a scrutinio segreto e ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Nella prima votazione, per essere eletti, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di mancata elezione dopo la seconda votazione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione.

In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Mandato

Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici, salvo la scuola per le professioni legali per la quale è previsto un mandato di quattro anni accademici (D.M. 21 dicembre 1999, n. 537. Non sono previsti limiti alla riconferma del direttore e/o coordinatore uscente.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta rispetto a quella prevista dallo statuto della frazione di anno necessaria a far coincidere il termine del mandato con la fine dell’anno accademico, fatta eccezione per la scuola per le professioni legali per la quale la durata del mandato del nuovo eletto non può eccedere il termine di scadenza del consiglio che lo ha eletto.

Incompatibilità (art. 50.2, lett. c dello statuto)

Ai sensi, la carica è incompatibile con quella di rettore, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione

In ogni caso non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche scientifiche e di servizio della medesima tipologia

Incompatibilità ex punto 5.4 delle Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca di cui all’art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 della legge n. 311/58 e art.8 della legge n. 349/58

Il congedo per attività di studio e ricerca così come l’alternanza, qualora superino i tre mesi, sono incompatibili con la carica di direttore della scuola di specializzazione. Se si verifica tale incompatibilità, il docente interessato deve rinunciare formalmente alla carica rivestita.

La decadenza è sancita con decreto del rettore.

Vicedirettore

In assenza di una normativa statutaria specifica, trovano applicazione le disposizioni di ateneo relative alle cariche direttive. Il direttore può designare come suo vice un professore o un ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del consiglio della scuola.

Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore su richiesta del direttore.

La modulistica di seguito allegata non ha in ogni caso carattere vincolante.

Allegati:

Ultima modifica: Lun 20 Lug 2020 - 11:30

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