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Organizzazione della sicurezza in Ateneo

Presentiamo di seguito la struttura organizzativa delle figure che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo.

organigramma

La parte datoriale

Il Datore di lavoro dell'Università di Pisa è individuato nella figura del Rettore.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università.

Il Rettore, con proprio provvedimento, delega tutti gli obblighi e funzioni previste per il Datore di Lavoro, al Direttore Generale quale soggetto responsabile della complessiva gestione dell’Ateneo.

Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Dirigenti

i Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale sono responsabili, per la propria struttura, dell’attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

  • Sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela previste.
  • Valutano, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.

All'art. 8 del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, sono riportati i compiti dei Responsabili.

Responsabile dell’Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio (R.A.D. e R.A.R.)

Per Responsabile dell’attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Sono considerati laboratori, ai sensi del DM 363/98; i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime.

All'art. 9 del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, sono riportati i compiti dei RAR e RAD.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università di Pisa, previsto all’interno dell’Ufficio Sicurezza ed Ambiente, è articolato in due Settori (SPP1 e SPP2) rispettivamente relativi all’Area 1 ed all’Area 2, secondo la suddivisione virtuale operata tra le strutture dell’Ateneo riportata nell'Allegato 1 del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Nel Regolamento sopra citato sono previste anche le figure degli Addetti Locali del SPP, operanti presso le varie strutture di Ateneo ed in stretto collegamento e/o comunicazione con la struttura centrale del SPP, al fine di fornire informazioni utili alla valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento, oltre che alla gestione di situazioni di rischio.

Addetto antincendio e addetti al primo soccorso

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di intervenire, sull’evento in corso per controllarne l’evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti nella sede ed infine per impedire che persone vadano verso la zona interessata dall’emergenza in atto.

Gli Addetti al Primo Soccorso hanno il compito di intervenire in caso di segnalazione di incidente/infortunio per prestare il primo soccorso agendo secondo l’addestramento ricevuto durante i corsi di formazione effettuati dal Medico Competente dell’Università di Pisa.

Gli Addetti vengono designati dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

Medico Competente

Il Medico Competente dell’Università di Pisa assolve le funzioni di cui agli articoli art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, già viste in precedenza, nonché alle funzioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 230/95.

Nel caso di nomina di più medici competenti, è attribuita ad uno di essi la funzione di indirizzo e coordinamento.

Coordinatore dei Medici Competenti: Prof. Rudy Foddis 

Medici competenti: Dott. Alessandro Ciberti, Dott. Salvio Perretta.

Medico Autorizzato

Il Medico Autorizzato è "il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A", la cui qualificazione e specializzazione è riconosciuta secondo le procedure e le modalità stabilite dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Medico Autorizzato: Prof. Rudy Foddis.

Esperto Qualificato

L’Esperto Qualificato è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni).

L’Esperto Qualificato, ai sensi dell’art. 79 del citato D.Lgs. 230/95, svolge i seguenti compiti:

  • Individuazione e classifica le “zone controllate e sorvegliate”.
  • Classifica i lavoratori esposti alle radiazioni.
  • Effettua la valutazione delle dosi individuali.
  • Svolge attività tecnico-amministrative finalizzate all’ottenimento del nulla osta per la detenzione ed utilizzo di sorgenti radiogene.

Esperto qualificato di II grado: Ing. Iliano Ciucci

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono persone elette dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo è così individuata:
n. 6 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
n. 4 membri eletti in rappresentanza del personale docente e ricercatore;
n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti, in rappresentanza degli studenti.

Gli RLS dell’università di Pisa sono organizzati in un coordinamento ed hanno concordato con il datore di Lavoro un protocollo d’intesa per l’esercizio delle funzioni a loro attribuite dall’art 50 del D.lgs. 81/08.

 

Ultima modifica: Mer 17 Feb 2016 - 13:52

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