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Polizza di tutela giudiziaria e spese legali

Polizza n. 2020.9929 TL
Validità: dal 01.01.2021 al 31.12.2024;
Compagnia: HDI Global Specialty

Testo completo della polizza

Chi è assicurato

  • il Rettore, anche nella sua funzione di legale rappresentante;
  • dipendenti e dirigenti;
  • componenti (anche non dipendenti) degli organi e/o organismi istituzionali e accademici;
  • dottorandi, assegnisti di ricerca, specializzandi e altri assimilabili
  • collaboratori convenzionati;

in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, a servizio e nell’interesse dell’Università di Pisa.

In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa è operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

Cosa è assicurato

L’assicurazione si obbliga, fino all’importo del massimale, a tenere indenne l’Università di Pisa degli oneri che la stessa è tenuta a pagare ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto spese legali, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi assicurato. Sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti d’ufficio.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione.

In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più assicurati, l’assicurazione rimborserà le spese legali sostenute per la difesa dell’assicurato contro l’accusa di responsabilità amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dell’assicurato con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, per dolo o colpa grave l’assicurazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, per le somme anticipate in quanto spese legali sostenute per la difesa di tali casi.

La garanzia si intende operante per:

  • la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni.
  • la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
  • le spese a carico dell’Università di Pisa nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. L’assicurazione rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'assicurato;
  • pacchetto Sicurezza
  • tutela della Privacy
  • estensione in materia di inquinamento
  • gli arbitrati o l’azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze
  • le controversie nell’ambito della circolazione stradale con mezzi dell’Università di Pisa o di proprietà privata sempreché in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l’università per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale.

Cosa fare in caso di sinistro

Nel caso si abbia notizia dell’attivazione di procedimenti di responsabilità, o si sia dovuto agire nei confronti di terzi per il risarcimento di danni subiti alla persona e alle cose, ne deve essere data tempestiva comunicazione all’Unità Assicurazioni, telefonia, bar e distributori automatici presso la Direzione Gare, Contratti e Logistica (dott. Davide Arduini, tel. 050 2212163, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), accompagnando la richiesta ricevuta, con la documentazione utile per illustrare quanto accaduto.

Devono essere comunicati anche nominativo e recapito del legale incaricato della difesa.

Validità temporale

La garanzia assicurativa è valida per le vertenze insorte durante il periodo di validità della polizza e riferite ad atti e comportamenti posti in essere dopo il 31.12.2008.

Presupposto per la validità della retroattività è quello di non essere a conoscenza di situazioni che possono far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli assicurati.

Validità territoriale

La garanzia assicurativa è valida per fatti che si sono verificati in Italia e nel resto del territorio dell’Unione Europea.

Massimali

Sono previsti i seguenti massimali:

Euro 200.000,00 per anno,

con il limite di Euro 50.000,00 per singolo caso.

Ultima modifica: Gio 18 Feb 2021 - 16:22

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