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Trattamento integrativo Legge n. 21 del 2020

A decorrere dal 1 gennaio 2022, sarà corrisposto il Trattamento Integrativo per un importo annuo pari a 1.200,00 a tutti coloro che sono in possesso di un reddito da lavoro dipendente annuo non superiore a 15.000,00* euro.

Questo Ufficio procede inoltre alla corresponsione del Trattamento Integrativo a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (ad esempio detrazioni per lavoro dipendente o detrazioni per carichi di famiglia) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In questo ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suddette e l’imposta lorda.

Chi ha ricevuto il trattamento integrativo e ritiene di non averne diritto può comunicarlo all'Unità Retribuzioni della Direzione del Personale all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL n. 3/2020 è invece stata abrogata 

 

*importo modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 

 

 

 

 

Ultima modifica: Mer 19 Ott 2022 - 07:15

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