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Definizioni generali e tipologie incarichi

Con D.R. prot. n. 15587 del 07.03.2018, è stato emanato il nuovo Regolamento sugli incarichi esterni conferiti ai docenti, la cui entrata in vigore è prevista per il 23.03.2018.
Ai fini del regolamento si intendono:

Incarichi esterni
tutti gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti, pubblici privati, diversi dall’Università di Pisa, in assenza di vincolo di subordinazione;
Personale Docente
professori, ricercatori, anche a tempo determinato dell’Ateneo
Struttura
dipartimento cui afferisce il personale docente
Committente
soggetto esterno che conferisce l’incarico
Attività di consulenza
prestazione d’opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, su una questione o un problema determinato che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio
Attività di referaggio
selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore, per verificarne l’idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all’approvazione degli stessi
Attività di valutazione
complesso di azioni, o esito di queste, finalizzate all’espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell’ambito dei progetti di ricerca/sviluppo o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione
Attività libero-professionali
attività non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l’iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità
Funzioni didattiche non occasionali
docenza presso enti pubblici diversi dall’Università di Pisa o enti privati senza scopo di lucro svolta per un numero complessivo di ore superiore alle 40 nell’arco dello stesso anno accademico
Funzioni di ricerca
assunzione, per conto e presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, di compiti nell’ambito della ricerca, di incarichi di associazione alle attività scientifico-tecniche, nonché di compiti in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca
Collaborazione scientifica
attività di cooperazione e collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, nell’ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica
Lezioni e seminari di carattere occasionale
docenza presso enti pubblici diversi dall’Università di Pisa o enti privati, svolta per un limite massimo complessivo di 40 ore nell’arco dello stesso Anno Accademico

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

Il personale docente a tempo pieno può svolgere liberamente senza necessità di autorizzazione le seguenti attività, con o senza retribuzione:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché le attività pubblicistiche ed editoriali;
  2. relazioni a convegni, nonché le attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
  3. svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale presso enti pubblici e privati;
  4. attività di valutazione e referaggio;
  5. attività di collaborazione scientifica;
  6. attività di consulenza, comprese le consulenze tecniche di parte, purché rese pro veritate, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale o amministrativo;
  7. perizie o consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate dall’autorità giudiziaria;
  8. partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territo riali e degli enti di ricerca;
  9. partecipazione, anche occasionale, a comitati e organismi consultivi istituiti presso enti pubblici e privati, nei casi in cui tale partecipazione non avvenga su designazione dell’università, nonché la partecipazione a organismi di valutazione interna presso enti pubblici;
  10. attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a titolo professionale;
  11. esercizio di cariche sociali in società o amministrazioni partecipate dall’Ateneo e che siano emanazione del medesimo, qualora l’incarico sia conferito su designazione o nomina dell’Ateneo;
  12. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  13. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di ope re dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  14. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

Le attività di cui alle lettere c), e) ed f) devono essere comunicate dagli interessati compilando il modulo on line accedibile a partire dalla pagina Modulo per comunicazione incarichi esterni.

Attività compatibili previa autorizzazione

Il personale docente a tempo pieno può svolgere con o senza retribuzione, nei limiti previsti dal regolamento, previa autorizzazione del Rettore, attività ed incarichi di seguito elencati (in via esemplificativa e non esaustiva):

  1. funzioni didattiche non occasionali e funzioni di ricerca ex articolo 1, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ateneo, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate;
  2. attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica, purché prestate in quanto esperti nel proprio settore disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;
  3. incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente nelle società quotate, ai sensi dell’articolo 147 ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, nelle società di capitali con azioni non quotate, incarichi di amministratore senza deleghe e non esecutivo, con caratteristiche analoghe alla figura dell’amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;
  4. assunzione di cariche in società o enti per le quali la nomina è fatta da enti pubblici, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica;
  5. assunzione di incarichi di componente di collegio sindacale o di organismi interni di vigilanza presso società;
  6. incarichi di arbitro o componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;
  7. incarichi di interprete e/o traduttore;
  8. incarichi aggiudicati all'esito di concorsi di idee;
  9. assunzione di responsabilità formali in società con caratteristiche di start up e spin off dell’Università di Pisa, fermo restando per il personale che partecipa a tali società le incompatibilità con le cariche accademiche individuate nel DM n. 168/2011, nel rispetto sia della disciplina di Ateneo in materia, sia del divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l’Ateneo stesso.

Gli incarichi esterni non contemplati nell’elenco, eccetto quelli svolgibili liberamente senza necessità di autorizzazione preventiva, possono essere svolti dal personale docente a tempo pieno solo previa autorizzazione del Rettore.

Per richiedere l'autorizzazione occorre compilare il modulo online accedibile dalla pagina Modulo per richiesta autorizzazione incarichi esterni.

Attività assolutamente incompatibili

Per il docente, sia che sia a tempo pieno che a tempo definito, è sempre incompatibile:

  1. l’esercizio del commercio e dell’industria (ad eccezione degli spin off e start up);
  2. lo svolgimento di attività di qualsiasi genere per conto di enti, società o organismi che offrono servizi a pagamento agli studenti per la preparazione degli esami universitari e delle tesi di laurea.

Ultima modifica: Gio 05 Apr 2018 - 08:26

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