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Cambio settore

I professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato possono presentare istanza di passaggio ad altro Settore Scientifico Disciplinare.

I ricercatori a tempo determinato possono presentare istanza di passaggio ad altro Settore Scientifico Disciplinare “soltanto nel caso in cui esso avvenga all’interno del Settore Concorsuale per il quale è stata bandita la loro posizione e, anche in questo caso, il passaggio non è ammissibile se il bando prevedeva esplicitamente un profilo specificato dall’indicazione di un determinato Settore Scientifico Disciplinare” (CUN, 10 settembre 2014).

L’istanza, adeguatamente motivata e corredata dal curriculum vitae dell’attività scientifica e didattica e dall’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili alla valutazione sul passaggio ad altro settore, deve essere indirizzata al Rettore, e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza. L’istanza può essere redatta in carta libera o utilizzando il modulo apposito.

Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito all’istanza, tenendo conto delle esigenze didattiche riferibili al Settore Scientifico Disciplinare interessato. Qualora il Consiglio si esprima positivamente, la delibera deve essere trasmessa quanto prima alla Direzione del Personale.

Acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento, l’istanza passa all’esame del Consiglio di Amministrazione. In caso di parere positivo del Consiglio di Amministrazione, gli atti vengono trasmessi al Consiglio Universitario Nazionale per acquisirne il parere.

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, i provvedimenti di passaggio al nuovo settore “sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da parte del CUN entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Il passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta”.

Ultima modifica: Mer 01 Feb 2017 - 08:41

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