Informazioni sul procedimento
I ricercatori universitari sono sottoposti al giudizio di conferma in ruolo dopo tre anni di effettivo servizio a decorrere dalla data di nomina.
Sono considerati effettivo servizio e come tali sono utili per il completamento del triennio, anche i periodi trascorsi in congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/58, e in missione per conto della struttura di appartenenza.
Costituiscono invece motivo di interruzione varie tipologie di assenze, fra le quali il congedo straordinario, l'aspettativa per malattia e per motivi di famiglia, la sospensione cautelare, l'adesione a sciopero, le astensioni per maternità.
Qualora una di queste si verifichi nel corso del triennio, l'inizio del procedimento di conferma in ruolo viene posticipato dell'esatto periodo corrispondente a quello dell'assenza.
Gli effetti giuridici ed economici della conferma in ruolo decorrono dalla data di compimento del triennio di servizio; nei soli casi riconducibili ad astensione per maternità, retroagiscono al momento in cui il periodo si sarebbe concluso se non si fosse verificata l'interruzione.
Le fasi
- Le Amministrazioni di appartenenza dei candidati comunicano ai membri delle Commissioni giudicatrici nazionali (non appena resi noti dal Ministero), i nomi di coloro che hanno compiuto il triennio di effettivo servizio, e di coloro che si prevede che lo compiranno, durante il biennio solare di validità delle Commissioni medesime. Ogni Commissione deve sottoporre a giudizio di conferma in ruolo tutti i candidati appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata nominata.
- L'Amministrazione di appartenenza comunica a ogni candidato la data di compimento del triennio di effettivo servizio, invitandolo a depositare presso la segreteria del Dipartimento di afferenza una relazione in carta libera sull'attività scientifica e didattica svolta nel triennio;
- il candidato fa pervenire al Dipartimento la relazione insieme a anche eventuali titoli e pubblicazioni relativi a lavori svolti nel periodo oggetto del giudizio di conferma.
- Il Direttore promuove una deliberazione con cui il Consiglio di Dipartimento esprime un motivato giudizio sull’attività scientifica e didattica svolta nel triennio.
- Il candidato invia la delibera, insieme a titoli, pubblicazioni e relazione triennale, ai membri della Commissione nazionale.
- A seguito del giudizio favorevole della Commissione, è disposta, con decreto rettorale, la conferma nel ruolo di ricercatore universitario.
Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un ulteriore biennio di servizio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passare ad altra amministrazione.
Entro un anno dalla notifica dell'avvenuta conferma in ruolo, il ricercatore può richiedere, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80, il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in tale qualifica.
Istruzioni per la commissione
La commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di professore associato, per l'assolvimento dei propri compiti, può riunirsi in una sede universitaria oppure per via telematica.
Riunione presso sede universitaria
La commissione si riunisce presso una sede universitaria, concordata dai membri stessi, e procede quindi alla nomina del presidente e del segretario della commissione. Dopo aver accertato che non esistono rapporti di parentela entro il quarto grado tra i commissari e tra questi e i candidati, la commissione esamina il materiale di cui è in possesso. Quindi, per ciascun candidato, valuta l'attività didattica, tenendo conto della delibera di Dipartimento, nonché l'attività scientifica che comprende, oltre le pubblicazioni, anche dattiloscritti, articoli e bozze purché relativi al triennio interessato. Infine, in relazione alle determinazioni alle quali perviene nella precedente fase, la commissione esprime un giudizio collegiale per ciascun candidato. Il presidente della commissione provvede a riunire i giudizi al verbale e ne cura l'invio, per mezzo di una lettera di trasmissione, al Rettore dell'Ateneo dove il candidato presta servizio.
Riunione per via telematica
In questo caso, i membri della commissione operano ognuno nella propria sede. I criteri da utilizzare e gli adempimenti da assolvere sono analoghi alla modalità precedente, con la differenza che i membri della commissione concordano i giudizi telefonicamente o per fax o per e-mail. Inoltre, nel verbale viene specificato che lo stesso è redatto e sottoscritto dal presidente della commissione e che ne fanno parte integrante le dichiarazioni di partecipazione ai lavori e di approvazione trasmesse dagli altri due membri. Tali dichiarazioni sono inoltrate al presidente tramite Fax o e-mail unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Il presidente invia al Rettore dell'Università dove il candidato presta servizio, con una lettera di trasmissione a mezzo e-mail o pec, il verbale sottoscritto dal medesimo, nonché le dichiarazioni degli altri membri corredate delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità.