Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per ogni figlio nei primi 12 anni di vita.
Adozioni e affido
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozioni e affidamento nazionale e internazionale. In tala caso il congedo può essere fruito entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre i 18 anni dello stesso, applicando lo stesso trattamento economico e le ferie spettante come sopra.
In base all'articolo 26 comma 2 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, la possibilità di fruire su base oraria del congedo e l'elevazione dei limiti di età del figlio rispetto a quelli previsti in precedenza, "si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo". Ne consegue che nel caso in cui il legislatore non ne consolidi la vigenza, esse perderanno efficacia dal 1 gennaio 2016, con possibilità di fruizione solo in forma giornaliera e nei limiti di età previsti dalla precedente normativa (8 anni per il congedo, 3 per il diritto all'indennità).
Informazioni e contatti
"Novità sui congedi parentali a seguito del decreto legislativo 80/2015" Circolare prot. n. 33172 del 4/9/2015
Decreto Legislativo n. 105/2022 - Novita Circolare prot.n. 118043 del 16/09/2022
L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.