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Congedo di paternità

Congedo di paternità 

  • Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi;
  • in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni;
  • la fruizione del congedo deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta con un anticipo non minore di cinque giorni;
  • il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • il periodo di congedo è retribuito con un’indennità pari al 100 % della retribuzione e deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
  • il congedo spetta anche al padre affidatario o adottivo.

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Decreto Legislativo n. 105/2022 - Novità

Ultima modifica: Mar 20 Feb 2024 - 09:08

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