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Domande frequenti sull'accesso civico

Che cos’è l’accesso civico semplice?

Secondo quanto previsto dall’art.5 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". Si configura come un rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito web.

Chi può esercitare l’accesso civico e a chi va presentata l’istanza?

Chiunque può esercitare l’accesso civico. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Va indirizzata al Responsabile della prevenzione, della corruzione e trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

Come si presenta una istanza di accesso civico?

La domanda va presentata all’Unità Relazioni con il Pubblico mediante:
• Consegna diretta presso il front – office dell’Unità Relazioni con il Pubblico
• Spedizione mediante lettera raccomandata all’indirizzo Università di Pisa, sezione Protocollo, Lungarno Pacinotti, 43-44, 56126 – Pisa
• Trasmissione mediante posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
• Trasmissione posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?

No, si tratta di due istituti diversi.
L’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse concreto, attuale e diretto, volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

Quanto tempo ha l’Ateneo per rispondere alle richieste di accesso civico?

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Quanto costa accedere ai documenti?

L’accesso civico semplice è gratuito. Per l’accesso civico generalizzato e per l’accesso documentale l’Università può richiedere il rimborso dei soli costi di riproduzione su supporti materiali.

Che cos'è l'accesso civico generalizzato?

Il D.Lgs 97/2016, di modifica al D.Lgs 33/2013, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di accesso civico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5bis D.Lgs 33/2013.

Chi può presentare richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013?

L’accesso civico generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino o residente nel territorio dello Stato.

E’ necessario motivare la richiesta di accesso civico generalizzato?

No, non è necessario fornire alcuna motivazione

Che cosa si può richiedere con l’accesso civico generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa:
• che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
• che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso;
• che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’Università di Pisa deve chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

L’Università di Pisa è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni?

L’Università di Pisa è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.

A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?

La richiesta può essere trasmessa all’Unità Relazioni con il Pubblico.

Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?

La domanda va presentata all’Unità Relazioni con il Pubblico mediante:
• Consegna diretta presso il front – office dell’Unità Relazioni con il Pubblico
• Spedizione mediante lettera raccomandata all’indirizzo Università di Pisa, sezione Protocollo, Lungarno Pacinotti, 43-44, 56126 – Pisa
• Trasmissione mediante posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
• Trasmissione posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Chi sono i controinteressati?

Sono soggetti titolari di un interesse connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), che potrebbero subire un pregiudizio dalla ostensione dei documenti, dati e informazioni.
Il pregiudizio deve essere concreto e deve sussistere un preciso nesso di causalità tra accesso e pregiudizio.
L’Università di Pisa deve informare i soggetti titolari di tali interessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’Università di Pisa, provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Quanto tempo ha l’Università di Pisa per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato?

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Quali sono i diritti procedimentali dei controinteressati?

Quando la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art.5 – bis, comma 2, informa i controinteressati. Entro 10 giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Cosa succede all’atto dell’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato?

In caso di accoglimento l’Università di Pisa provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto contiene la motivazione?

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art.5, commi 1 e 2, contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto.
Anche il provvedimento di accoglimento deve contenere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell’amministrazione?

Nel caso di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Nel caso di accesso civico semplice, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
A fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.116 del D.Lgs 104/2010 sul codice del processo amministrativo.

Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da parte dell’Università di Pisa, nonostante l’opposizione presentata?

Ai sensi del comma 9, art. 5 D.Lgs 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza interpelli il Garante per la protezione dei dati personali. Avverso la decisione dell’Università di Pisa, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art.116 del D.Lgs 104/2010 sul codice del processo amministrativo.

E’ possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al TAR ai sensi dell’art.116 del D.Lgs 104/2010 sul Codice del processo amministrativo, avverso la decisione di diniego/differimento dell’accesso.

Ultima modifica: Mer 20 Dic 2023 - 12:33

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