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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area amministrativo-contabile / Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Area amministrativo-contabile

Funzioni utili

Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

D.R. del 8 ottobre 2008 n. 13745 – Emanazione
D.R. del 30 dicembre 2008 n. 18710 – Centri di spesa e centri di responsabilità
D.R. del 7 ottobre 2010 n. 13099 - Modifiche (allegato B)
D.R. del 27 gennaio 2011 n. 1057 - Modifiche artt. 8 c.9 bis e 74

 

Indice degli articoli
CAPO I - Principi generali
Capo II - Organi centrali di governo
Capo III - Gestione finanziaria
Capo IV - Conti consuntivi
Capo V - Gestione del patrimonio
Capo VI - Attività negoziale
Capo VII - Procedure di controllo e valutazione
Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Principi generali e attività dell'Università
Articolo 1 - Finalità
  1. Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Università di Pisa, in attuazione dell’art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell’art. 43 dello Statuto dell’Università e per il perseguimento delle finalità da questo stabilite.
Articolo 2 - Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)“centri di responsabilità” le unità organizzative, dotate di autonomia gestionale ed
    organizzativa, a cui possono essere assegnate, per il raggiungimento degli obiettivi programmati,
    risorse finanziarie del cui utilizzo rispondono direttamente;
    b)“unità di spesa” i centri di responsabilità dell’amministrazione centrale a cui è assegnata la
    gestione di risorse finanziarie;
    c)“centri di spesa” le unità organizzative dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e
    contabile, che dispongono di un proprio bilancio;
    d)“unità previsionale” il raggruppamento di capitoli o di parte di essi appartenenti ad una o più
    macrovoce di entrata o di spesa, assegnati alla medesima unità organizzativa costituente centro
    di responsabilità;
    e)“macrovoce” il raggruppamento omogeneo di capitoli prevalentemente per natura per le
    entrate e per funzione per le spese;
    f)“programmi di entrata” gli stanziamenti necessari per la copertura dei crediti sorti negli esercizi
    precedenti e non ancora riscossi e dei crediti che si prevede sorgeranno nell’esercizio in corso;
    g)“programmi di spesa” gli stanziamenti necessari alla copertura dei debiti sorti negli esercizi
    precedenti e non ancora pagati e dei debiti che si prevede sorgeranno nell’esercizio in corso; 
    h)“bilancio di Ateneo” il bilancio consolidato dell’amministrazione centrale e delle strutture
    didattiche scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa.
Articolo 3 - Manuale di amministrazione
  1. L’Università emana un “manuale di amministrazione” nel quale sono indicate analiticamente le procedure e le modalità per l’adozione degli atti e lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili.
Articolo 4 – Strutture di gestione
  1.  La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell’Università si realizza mediante i centri di responsabilità e i centri di spesa.
  2.  Sono centri di responsabilità:
    a) i centri di Ateneo e i centri di ricerca e di servizi, non costituiti in centri di spesa;
    b) le unità di spesa costituite dalle aggregazioni interne dell’amministrazione centrale.
  3.  L’afferenza dei centri di responsabilità di cui al comma 2 lettera a) ai centri di spesa è disposta
    dalla delibera dell’organo che li istituisce.
    L’eventuale successiva afferenza è disposta con delibera dei consigli dei centri di spesa interessati e deve essere comunicata all’organo che lo ha istituito.
  4.  Sono centri di spesa i dipartimenti, le facoltà e il sistema bibliotecario. 
    E’, inoltre, costituita in centro di spesa l’amministrazione centrale.
  5. Con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, possono essere
    costituiti in centri di spesa strutture didattiche, scientifiche e di servizio, diverse da quelle
    indicate al precedente comma del presente Articolo.
Articolo 5 - Criteri di gestione
  1.  I centri di spesa ed i centri di responsabilità operano, secondo principi di autonomia e responsabilità, in base agli strumenti e ai criteri di gestione per essi rispettivamente stabiliti dalle disposizioni seguenti.
  2.  Responsabili dei centri di spesa sono il rettore, per il centro di spesa dell’amministrazione centrale, i direttori di dipartimento, i presidi di facoltà e il coordinatore del sistema bibliotecario definito con gli strumenti previsti dall’art. 39 dello statuto.
  3.  Responsabili dei centri di responsabilità sono i presidenti dei centri di cui all’art. 4 comma 2 lett. a). Responsabili delle unità di spesa sono i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale dell’amministrazione centrale, il rettore per l’unità di spesa “rettorato” e il direttore amministrativo per l’unità di spesa “direzione amministrativa”.
  4.  Ai responsabili delle unità di spesa è attribuita, con apposito provvedimento del direttore amministrativo, la gestione delle unità previsionali del bilancio di previsione dell’amministrazione centrale. Ai responsabili dei centri di responsabilità può essere attribuita, con apposito provvedimento del responsabile del centro di spesa, la gestione delle unità previsionali del bilancio della struttura.
  5.  Ai titolari dei fondi derivanti da contratti, convenzioni e contributi di ricerca, e comunque ai responsabili scientifici della loro attuazione, il responsabile del centro di spesa, limitatamente ad uno o più fondi, ed entro precisi limiti individuati dal Manuale di amministrazione, può delegare il potere di spesa. È fatto salvo il potere dei consigli delle strutture didattiche scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa di stabilire la quota dei fondi stessi, comunque non superiore alla percentuale fissata dal consiglio di amministrazione, da destinare per le spese generali della struttura. In assenza di delega, gli atti di obbligazione assunti sui fondi di ricerca devono, in ogni caso, essere controfirmati dai titolari dei fondi stessi esclusi quelli inerenti le suddette quote destinate alle spese generali.
  6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fondi destinati al funzionamento, ivi compresi quellidelle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato.
  7.  Le strutture universitarie che non sono costituite né in centri di spesa né in centri di responsabilità , qualora siano assegnatarie di finanziamenti specifici, li affidano per la gestione ad una struttura costituita in centro di spesa. In tal caso, gli atti di obbligazione devono essere controfirmati dal responsabile della struttura assegnataria dei finanziamenti.
Articolo 6 - Strumenti di gestione
  1.  Strumenti per la gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Università sono il bilancio pluriennale e i bilanci annuali dei centri di spesa, formulati sulla base delle previsioni e degli obiettivi indicati nel Piano programmatico pluriennale di ateneo, nonché le rilevazioni per l’analisi e la valutazione dei costi e dei rendimenti dei centri e delle unità di spesa, e di altri oggetti di analisi ritenuti d’interesse, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione. 
  2.  I bilanci si conformano ai principi generali di universalità, integrità, unità, veridicità e dell’equilibrio finanziario.
  3.  E’ vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio. E’ altresì vietato qualsiasi atto di gestione che abbia per oggetto somme eccedenti i limiti degli stanziamenti contenuti nei bilanci annuale e pluriennale.
  4. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
CAPO II -BILANCI
Articolo 7 - Bilancio pluriennale
  1.  Il bilancio pluriennale costituisce il quadro di riferimento programmatico delle risorse finanziarie impiegabili nel periodo considerato, al fine di consentire la valutazione della correlazione tra i flussi di entrata e di spesa certi o prevedibili, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle attività istituzionali che si intendono perseguire.
  2.  Il bilancio pluriennale si riferisce a un periodo di tempo triennale ed è elaborato in conformità al Piano programmatico pluriennale di Ateneo.
  3.  Gli obiettivi da esso indicati sono resi operativi attraverso i bilanci annuali di previsione.
  4.  Il bilancio pluriennale è un bilancio a scorrimento formulato in termini di programmi e il suo primo anno coincide con il bilancio annuale di previsione del centro di spesa.
  5.  Le previsioni dei programmi di entrata e spesa del bilancio pluriennale sono classificate in titoli e categorie in corrispondenza alla struttura del bilancio annuale e, fatta eccezione per il primo anno in cui costituiscono vincolo, non comportano autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese.
  6. Il bilancio pluriennale è presentato, a fini conoscitivi, anche per macrovoci istituite con delibera del consiglio di amministrazione.
Articolo 8 - Il bilancio annuale di previsione
  1.  Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini finanziari ed espone l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell’esercizio finanziario.
  2.  Il bilancio di cui al comma 1, secondo quanto previsto all’art. 7, commi 4 e 5, è accompagnato da un bilancio formulato in termini di programmi di entrata e di spesa.
  3.  Nel bilancio di cui ai commi 1 e 2 le previsioni di entrata debbono essere certe o ragionevolmente attendibili e specificamente motivate, anche in relazione a quote parti di crediti riscuotibili negli esercizi futuri, purché compatibili con i flussi finanziari previsti dal bilancio pluriennale; per le spese le previsioni devono essere formulate in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative con riferimento al periodo considerato.
  4.  Nel bilancio annuale è indicato l’ammontare presunto dell’avanzo/disavanzo finanziario all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
  5.  Nel bilancio dei programmi, nella destinazione delle spese deve comunque essere garantito il rispetto dell’eventuale vincolo derivante dalla finalizzazione delle entrate. Inoltre, gli stanziamenti di spesa con destinazione vincolata, ove non esauriti e ancora disponibili, devono essere iscritti nei bilanci successivi finché ne permanga il vincolo di destinazione.
  6.  Per consentire l’analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti, tutti i centri di spesa condividono lo stesso piano dei conti. L’approvazione e le eventuali modifiche al piano dei conti, che è riportato nel Manuale di amministrazione.
  7.  Il bilancio annuale si suddivide in due sezioni: entrate e spese. Ognuna delle due sezioni si suddivide in titoli, categorie e capitoli, che sono successive articolazioni relative alla provenienza delle entrate e alla destinazione delle spese, in corrispondenza alle attribuzioni funzionali dei diversi centri di spesa. Entrambe le sezioni, a fini conoscitivi, sono inoltre rappresentate per macrovoci di entrata e di spesa.
  8.  L’unità elementare per la gestione e la rendicontazione del bilancio è il capitolo. Ogni capitolo raggruppa entrate e spese omogenee per natura o per destinazione funzionale.
  9.  Il capitolo è suscettibile di una disaggregazione interna a fini conoscitivi per classi trasversali di entrate e di spese che ne individuano la natura.
    9 bis. Le entrate e le spese sono riclassificate secondo il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici SIOPE, di cui alla normativa vigente.
Articolo 9 - Procedimento per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dell’Amministrazione centrale 
  1.  Entro il 10 settembre i responsabili delle unità di spesa e degli eventuali centri di responsabilità trasmettono al direttore amministrativo una proposta motivata di previsione di spesa sulle unità previsionali loro attribuite, indicando anche le entrate che prevedono di realizzare nel corso degli esercizi di riferimento. 
  2.  I progetti di bilancio annuale e pluriennale dell’amministrazione centrale sono presentati anche per macrovoci. In essi sono specificati gli stanziamenti da iscrivere alle categorie per il bilancio pluriennale e ai singoli capitoli per quello annuale.
  3.  I bilanci, unitamente alla relazione illustrativa, sono predisposti, dal direttore amministrativo e presentati al rettore entro il 10 ottobre, che li sottopone, unitamente alla relazione del collegio dei revisori e previo parere del consiglio degli studenti - ai sensi dell’art. 16 comma 1 bis dello Statuto - al consiglio di amministrazione, che li approva entro il 15 dicembre, acquisito il parere del senato accademico.
Articolo 10 - Procedimento per la formazione dei bilanci annuali e pluriennali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio
  1. Sulla base di quanto disposto dagli artt.7 e 8 e degli indirizzi stabiliti dal consiglio del centro di spesa, il responsabile del centro stesso predispone, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, i bilanci annuali pluriennali accompagnati da una apposita relazione illustrativa, e li sottopone al consiglio, che li approva entro il 15 novembre. Entro il successivo 30 novembre il bilancio annuale e pluriennale e i relativi allegati sono trasmessi all’Ateneo per essere consolidati nel bilancio annuale di ateneo.
Articolo 11 - Assegnazione degli stanziamenti del bilancio annuale
  1.  Entro il 31 dicembre il rettore provvede all’assegnazione di una quota-parte del bilancio dell’amministrazione centrale agli eventuali responsabili dei centri di responsabilità e al Direttore amministrativo affinché questi, con provvedimento da emanarsi nei quindici giorni successivi, ripartisca tale quota tra le unità di spesa dell’amministrazione centrale.
  2.  Il direttore amministrativo, con proprio provvedimento, ripartisce fra i responsabili delle unità di spesa le unità previsionali, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvati dal consiglio di amministrazione.
  3.  Entro il 31 dicembre i responsabili dei centri di spesa delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono provvedere a ripartire ai responsabili dei centri di responsabilità le unità previsionali del bilancio di riferimento.
  4.  I responsabili di cui ai commi precedenti esercitano, per quanto di competenza, autonomi poteri di spesa ai sensi dell’art. 37 dello statuto nonché della normativa vigente.
Articolo 12 -Piani di spesa annuali dell’amministrazione centrale
  1.  Sulla base dei decreti di assegnazione di cui all’art. 11 e degli indirizzi in questi contenuti, i responsabili delle unità di spesa e dei centri di responsabilità dell’amministrazione centrale predispongono, entro il 15 febbraio, con appositi piani, una previsione finanziaria di azioni programmate a valere sulle assegnazioni disposte con i suddetti decreti e con riferimento ai singoli capitoli di bilancio ivi indicati.
  2.  Fino all’approvazione dei piani annuali, i responsabili delle unità di spesa di cui al presente Articolo esercitano i propri poteri di spesa nei limiti dei due dodicesimi delle assegnazioni disposte per l’anno precedente per ogni capitolo di bilancio cui facevano riferimento le assegnazioni stesse.
Articolo 13 - Fondi di riserva
  1.  Nei bilanci annuali e pluriennale è iscritto, in apposito capitolo tra le spese diverse, un fondo di riserva, destinato all’aumento dello stanziamento di altri capitoli delle spese nel corso dell’esercizio finanziario ovvero, in via eccezionale, alla creazione di stanziamenti di nuovi capitoli delle spese, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze di maggiori o nuove spese non prevedibili al momento dell’approvazione del bilancio stesso.
  2.  L’ammontare dello stanziamento su tale capitolo non può superare il 10 per cento del totale delle spese previste in bilancio al netto delle partite di giro e deve comunque garantire la copertura degli scostamenti connessi con l’accertamento definitivo dei risultati finanziari dell’anno precedente e con la reale consistenza delle entrate.
  3.  I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal rettore o dai responsabili degli altri centri di spesa con provvedimenti sottoposti all’approvazione, rispettivamente, del consiglio di amministrazione o del consiglio del centro stesso. 
  4.  Sul capitolo di cui al presente Articolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
Articolo 14 - Variazioni e storni di bilancio 
  1.  Di norma le operazioni che modificano gli stanziamenti di programmi e cassa del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione e dai consigli delle strutture costituite in centri di spesa.
  2.  In caso di necessità ed urgenza, provvedono il rettore o i responsabili degli altri centri con atti assoggettati a ratifica dagli organi rispettivamente competenti nella seduta immediatamente successiva. 
  3.  Si può prescindere dalle suddette formalità quando si tratti di una variazione in aumento all’entrata, relativa ad una somma da introitare avente un vincolo di destinazione che ne individua automaticamente il capitolo di iscrizione.
  4.  Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere effettuate solo se esiste la necessaria copertura finanziaria.
  5.  Sono vietati gli storni da capitoli aventi ad oggetto spese connesse a entrate costituite da finanziamenti a destinazione vincolata.
Articolo 15 - Assestamento di bilancio
  1.  Sulla base dei risultati finanziari del conto consuntivo dell’anno precedente, e tenuto conto delle entrate acquisite o annotate, dei pagamenti già effettuati, dei debiti e delle obbligazioni assunte, i responsabili delle unità di spesa e degli eventuali centri di responsabilità, entro il 1° giugno, trasmettono al direttore amministrativo una relazione tecnica sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e sulle esigenze riguardanti il restante periodo dell’esercizio.
  2.  Il direttore amministrativo, anche sulla base delle relazioni dei responsabili suddetti, presenta al rettore entro il 15 giugno un progetto di assestamento del bilancio annuale dell’amministrazione centrale, dopo aver verificato l’attendibilità delle previsioni d’entrata anche al fine di modificare gli stanziamenti di spesa, in relazione alle effettive esigenze riguardanti il restante periodo dell’esercizio e tenuto conto delle concrete capacità operative dei diversi centri di spesa.
  3.  Il rettore, entro il 1 luglio, presenta il bilancio assestato al consiglio di amministrazione, che lo
    approva, sentito il senato accademico, entro il 15 luglio. 
  4. Il bilancio assestato è pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo.
CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 16 -Gestione delle entrate
  1. La gestione delle entrate segue le fasi dell’annotazione del credito e della riscossione.
Articolo 17 - Annotazione del credito
  1. Le entrate sono annotate quando, sulla base di idonea documentazione, sia acquisita l’ identità del debitore, la certezza, l’entità e la ragione del credito.
  2. Le annotazioni del credito sono registrate nei pertinenti capitoli di bilancio con l’indicazione degli estremi del titolo che ne costituisce fonte e della data, anche presuntiva, in cui sarà esigibile.
  3. Ai fini del comma 2 tutti gli atti che comportano l’insorgere di un credito devono essere comunicati all’ufficio finanza e contabilità per l’amministrazione centrale e alla segreteria amministrativa per gli altri centri di spesa.
Articolo 18 - Riscossione delle entrate
  1.  Tutte le entrate dell’università, comprese quelle delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, sono riscosse dal cassiere e imputate al conto dell’ateneo, previa indicazione del codice del centro di spesa interessato.
  2.  Le entrate sono riscosse mediante reversali di incasso emesse a cura dei singoli centri di spesa.
  3.  Le eventuali somme pervenute direttamente ai centri di spesa, vengono registrate,  versate tempestivamente, in relazione anche all’entità della somma, al cassiere e regolarizzate con reversale.
  4.  Non si possono effettuare pagamenti con le somme pervenute direttamente.
  5.  Le erogazioni liberali a favore dell’Università per premi e borse di studio sono gestite dalla specifica fondazione appositamente istituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, salvo diversa disposizione del soggetto erogatore.
  6.  Gli incassi provenienti dai versamenti sui conti correnti postali aperti per la gestione di particolari servizi e disciplinati da apposita convenzione, vengono trasferiti periodicamente al cassiere dell’università.
Articolo 19 -Reversali di incasso
  1. Le reversali sono firmate dal responsabile dell’ufficio finanza e contabilità per l’amministrazione centrale e dal segretario amministrativo, per gli altri centri di spesa, previa delega rispettivamente del direttore amministrativo e del responsabile del centro di spesa.
  2.  Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili di entrata, l’Università adotta tecnologie informatiche per gli incassi mediante ordinativi informatici in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 20 - Gestione delle uscite
  1. La gestione delle uscite segue le fasi dell’annotazione, della liquidazione e del pagamento che corrispondono rispettivamente all’annotazione dell’obbligazione, alla prenotazione di pagamento e all’emissione del mandato e al pagamento da parte dell’istituto cassiere.
Articolo 21- Annotazione dell’obbligazione
  1.  Formano annotazione sugli stanziamenti dei programmi dell’esercizio le somme dovute ai creditori in base alla legge, a contratto, a lettera d’ordine o ad altro titolo che costituisce fonte dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1173 del codice civile.
  2.  Le annotazioni delle obbligazioni sono assunte, per l’amministrazione centrale, dai responsabili delle unità di spesa o dei centri di responsabilità nell’ambito delle risorse loro assegnate ai sensi dell’art. 11, comma 1 ( vedi nota a piè di pagina) e, per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dal responsabile della struttura stessa o dai responsabili dei centri di responsabilità se assegnatari di risorse.
  3.  I bilanci degli esercizi successivi devono garantire la copertura delle spese pluriennali.
  4.  Le annotazioni delle obbligazioni sono registrate nei pertinenti capitoli di bilancio con l’indicazione degli estremi del titolo che costituisce fonte dell’obbligazione.
  5.  Le spese annotate e non completamente pagate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono debiti per la prestazione effettivamente resa.
  6.  La differenza tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e l’ammontare complessivo dei debiti registrati a fine anno, costituisce economia di spesa.
Articolo 22– Liquidazione della spesa
  1.  La liquidazione della spesa consiste nell’individuazione del soggetto creditore e nella
    determinazione dell’esatto importo dovuto. 
  2.  Ad essa si provvede previo accertamento dell’esistenza dell’obbligazione e della regolare
    esecuzione della prestazione, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
    comprovanti il diritto dei creditori.
  3.  La liquidazione è effettuata, per l’amministrazione centrale, dal responsabile dell’unità di
    spesa o centro di responsabilità competente o da un suo delegato; per le strutture didattiche,
    scientifiche e di servizio dal responsabile della struttura o del centro di responsabilità o da un suo
    delegato.
  4. La liquidazione origina il debito che è registrato attraverso la prenotazione di pagamento.
  5. Con la liquidazione i responsabili delle unità di spesa, dei centri di responsabilità e dei centri
    di spesa assumono la responsabilità per gli adempimenti fiscali, previo accertamento della
    regolarità da parte, rispettivamente, del competente ufficio dell’amministrazione centrale e del
    segretario amministrativo.
Articolo 23 Pagamento della spesa
  1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento tratti sul
    cassiere dell’Università.
    E’ consentito il pagamento anticipato nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 5, comma
    3, e dall’art. 7 commi 1 e 3, del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 e dalle normative vigenti.
Articolo 24 - Il mandato di pagamento
  1. I mandati sono firmati dal responsabile  dell’ufficio finanza e contabilità, per l’amministrazione centrale, e dal segretario amministrativo per gli altri centri di spesa.
  2. Con la sottoscrizione il responsabile dell’ufficio finanza e contabilità e il segretario amministrativo della struttura attestano la regolarità contabile della spesa, la disponibilità del capitolo di bilancio, l’avvenuta registrazione nelle scritture finanziarie nonché la regolarità fiscale della liquidazione che, per l’amministrazione centrale, è attestata dal competente ufficio fiscale.
  3. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili di spesa, l’Università adotta tecnologie informatiche per il pagamento mediante ordinativi informatici in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25– Fondi economali
  1.  L’economo e il segretario amministrativo delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sono dotati, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo determinato dal direttore amministrativo e dal responsabile del centro di spesa, per il pagamento di spese minute o urgenti o opportune, in via breve, entro il limite, rispettivamente, di trentamila e di diecimila Euro.
  2.  Con provvedimento del direttore amministrativo o del responsabile del centro di spesa può essere altresì stabilita la costituzione di fondi economali anche presso le unità di spesa e i centri di responsabilità, secondo le modalità disposte dal suddetto provvedimento in conformità alle disposizioni del presente Articolo e di quelle contenute nel manuale.
Articolo 26 - Carte di credito e altri strumenti di pagamento
  1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito e altri strumenti di pagamento nei casi e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
Articolo 27 – Anticipazioni su capitoli finalizzati
  1. Le anticipazioni di cassa su capitoli finalizzati, la cui entrata derivi da contratti e/o convenzioni che prevedono nell’erogazione del finanziamento almeno una quota a rendicontazione, devono essere autorizzate, con modalità e limiti previsti dal manuale di amministrazione dal direttore amministrativo o dal responsabile della struttura, con successiva comunicazione ai rispettivi consigli.
Articolo 28 - Autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento
  1.  Il consiglio di amministrazione autorizza il direttore amministrativo ad effettuare operazioni di finanziamento consentite dalla normativa vigente, precisando le tipologie di spese per cui l’indebitamento viene consentito.
  2.  Ogni operazione di finanziamento deve essere iscritta in bilancio così come il relativo piano di ammortamento.
  3.  L’indebitamento viene contratto per finanziare spese di investimento e alle condizioni previste dalle normative vigenti. 
Articolo 29 - Scritture finanziarie e patrimoniali
  1.  Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi precedenti, la situazione dei crediti e dei debiti a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate, le minori entrate e le economie.
  2.  Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
  3.  Per la tenuta delle scritture di cui al presente Articolo è consentita l’utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati. In tale caso deve comunque essere garantita l’inalterabilità dei dati archiviati.
Articolo 30 - Servizio di cassa
  1.  Il servizio di cassa è affidato, in maniera unitaria per tutti i centri di spesa e mediante apposito contratto, autorizzato dal consiglio di amministrazione e sottoscritto dal direttore amministrativo, ad una banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e scelta a seguito di gara pubblica effettuata a norma dell’art. 53 del presente regolamento.
  2.  Il contratto stabilisce le modalità con le quali il cassiere espleta il servizio per conto dell’Università e dei diversi centri di spesa. Il contratto stabilisce altresì i limiti e le condizioni per l’erogazione di aperture di credito, anche per fronteggiare pagamenti relativi a spese di investimento.
Capo IV - Conti Consuntivi
Articolo 31 – Struttura generale
  1.  Il conto consuntivo annuale si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale.
  2.  Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell’esercizio in funzione degli obiettivi programmati e i profili economici della spesa, la consistenza di cassa, la dimostrazione del risultato di amministrazione e la consistenza patrimoniale, anche con riferimento ai crediti e ai debiti.
Articolo 32 - Il conto consuntivo consolidato
  1.  Il conto consuntivo consolidato si compone del rendiconto finanziario, strutturato per categorie, e della situazione patrimoniale consolidati per la riassunzione delle risultanze delle gestioni di tutti i centri di spesa ed è accompagnato da una relazione che illustra i risultati complessivi della gestione dell’Ateneo.
  2.  Il conto consuntivo consolidato è accompagnato da un allegato che espone i dati della gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 7, comma 6, della legge 168/1989 nonché dal conto annuale delle spese sostenute per il personale, a sua volta corredato da una relazione in cui sono esposti i risultati della gestione del personale stesso.
Articolo 33 –Procedimento per la formazione del conto consuntivo
  1.  La bozza di conto consuntivo dell’amministrazione centrale e lo schema di relazione sono predisposti dal direttore amministrativo e presentati al rettore per essere approvati dal consiglio di amministrazione.
  2.  Lo schema di conto consuntivo annuale delle altre strutture costituite in centri di spesa e lo schema di relazione sono predisposti dal responsabile del centro, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, e approvato dal consiglio del centro stesso, per poi essere trasmesso al direttore amministrativo entro il 28 febbraio.
  3.  I conti consuntivi dei vari centri di spesa, unitamente al conto consuntivo consolidato, sono sottoposti all’esame del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione interna, per le rispettive relazioni da allegare al conto stesso, e sono presentati dal rettore al consiglio di amministrazione che li approva entro il 30 aprile.
  4.  Il conto consuntivo consolidato, corredato dalle relazioni del rettore, del nucleo di valutazione interna e del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso entro quindici giorni dalla approvazione alla corte dei conti ai sensi della normativa vigente 
  5.  Il conto consuntivo di Ateneo è pubblicato sul sito web di ateneo.
Articolo 34 - Rendiconto finanziario
  1.  Il rendiconto finanziario rappresenta i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli.
  2.  A fini conoscitivi può essere presentata una rappresentazione per macrovoci.
  3.  In particolare, dal rendiconto devono risultare:
    1. con riferimento ai programmi dell’esercizio in corso:
      1) le previsioni iniziali;
      2) le variazioni intercorse;
      3) le previsioni definitive;
      4) le somme annotate e prenotate;
      5) le riscossioni e i pagamenti;
      6) i crediti e i debiti;
      7) le minori entrate e le economie di spese;
    2. con riferimento agli esercizi precedenti:
      1) i debiti e crediti iniziali;
      2) le variazioni ai debiti e crediti iniziali;
      3) le riscossioni e i pagamenti;
      4) i crediti e debiti rimasti da riscuotere o da pagare.
    3. con riferimento alla cassa:
      1) le previsioni iniziali;
      2) le variazioni intercorse;
      3) le previsioni definitive;
      4) le somme incassate e pagate;
      5) le minori entrate e gli avanzi di cassa.
    4. il quadro riassuntivo dei punti a) e b).
    Dal rendiconto deve altresì risultare l’ammontare globale dell’eventuale avanzo finanziario e della consistenza di cassa.
  4. Tale risultato dovrà essere raccordato con quello presunto in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo attraverso le opportune scritture finanziarie.
  5. Con l’approvazione del conto consuntivo gli organi competenti deliberano anche in merito alla riduzione o eliminazione dei crediti e debiti relativi agli esercizi precedenti. L’autorizzazione all’effettuazione di tali operazioni può avvenire, tuttavia, anche in corso d’anno. In particolare, la riduzione o eliminazione dei crediti può essere effettuata solo dopo l’esperimento di tutti gli atti idonei per ottenerne la riscossione; da tali atti è possibile prescindere, previa adeguata motivazione, solo quando si tratti di crediti di modesta entità e per i quali non sia economicamente vantaggioso il procedimento di recupero.
Articolo 35 - Situazione patrimoniale
  1.  La situazione patrimoniale indica la effettiva consistenza patrimoniale all’inizio e al termine dell’esercizio, tenuto conto delle rivalutazioni dei singoli cespiti, e le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai crediti e ai debiti nonché agli oneri di ammortamento; essa pone altresì in evidenza l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
  2.  I criteri generali, anche di tipo automatico, per la determinazione degli ammortamenti e delle rivalutazioni, nonché i tempi delle loro applicazioni, sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del nucleo di valutazione interna. La rivalutazione dei beni inventariati è comunque effettuata almeno ogni dieci anni.
  3.  Sono vietate le compensazioni tra partite dell’attivo e partite del passivo del conto patrimoniale.
CAPO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Articolo 36 - Patrimonio
  1. Il patrimonio dell’Università è costituito da immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie.
Articolo 37 - Immobilizzazioni immateriali 
  1.  Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da brevetti, licenze, diritti di privativa, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (software) , marchi registrati ed altri assimiliati.
  2.  Le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad inventariazione.
  3.  Il software applicativo di proprietà dell’Università è inventariato come bene patrimoniale. Il software di base, unitamente all’hardware, deve essere inventariato come immobilizzazione materiale.
Articolo 38 - Immobilizzazioni materiali 
  1.  Le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili e beni mobili secondo le norme del codice civile.
  2.  I beni immobili e i beni mobili sono descritti in separati inventari.
Articolo 39 – Immobilizzazioni finanziarie
  1.  Le immobilizzazioni finanziarie sono costitutite da partecipazioni, crediti e debiti, altri titoli.
  2. I titoli e le partecipazioni sono soggette a inventariazione. I crediti e debiti risultano dalla contabilità finanziaria. Il fondo cassa confluisce nell’attivo dello stato patrimoniale.
Articolo 40-Inventario dei beni immobili
  1.  Il registro inventariale dei beni immobili deve evidenziare:
    a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e i consegnatari che li hanno in
    custodia;
    b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita
    imponibile;
    c) le servitù, i pesi, gli oneri e i vincoli da cui sono gravati;
    d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
    f) la percentuale di ammortamento a cui il bene è assoggettato;
    g) gli eventuali redditi.
  2.  Sono altresì iscritti in apposita categoria del registro inventariale i beni immobili di proprietà
    demaniale concessi in uso perpetuo all’Università.
Articolo 41 - Inventario dei beni mobili
  1.  I beni mobili sono inventariati, presso l’amministrazione centrale e le strutture didattiche,
    scientifiche e di servizio, costituite in centri di spesa, secondo le seguenti categorie:
    a) mobili, arredi, macchine di ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche;
    b) materiale bibliografico;
    c) beni di interesse storico, archeologico e artistico;
    d) automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto;
    e) scorte vive;
    f) altri beni mobili.
  2.  I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere
    descritti anche in separato registro con le indicazioni atte a identificarli secondo la normativa
    vigente.
  3.  Sono altresì descritti in apposito registro i beni in uso per le attività svolte nella struttura, ma di proprietà di terzi.
  4.  Il registro generale e gli altri registri dei beni mobili devono evidenziare:
    a) il luogo in cui si trovano;
    b) la denominazione e la descrizione del bene;
    c) la quantità e il numero;
    d) il valore;
    e) la data di iscrizione
    f) la percentuale di ammortamento a cui il bene è assoggettato.
  5.  I beni mobili che sono soggetti a rapido deterioramento, o di valore esiguo, non sono soggetti ad iscrizione nei registri inventariali.
  6.  I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario; in tale occasione viene stampata una copia del registro generale, costituito dal riepilogo degli inventari dei beni da conservare agli atti. Il direttore amministrativo assicura la regolarità delle procedure e delle operazioni di inventariazione, avvalendosi dei competenti uffici.
Articolo 42 - La ricognizione dei beni
  1. La ricognizione inventariale è effettuata, anche a campione, dai competenti uffici ogni qual volta il consiglio di amministrazione, anche su proposta del direttore amministrativo, lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni dieci anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio stesso, al fine di provvedere al rinnovo dell’inventario. Si procede inoltre alla ricognizione inventariale dei beni della singola struttura sulla base della eventuale richiesta del subentrante nelle funzioni di consegnatario.
Articolo 43 - Criteri di valutazione dei beni
  1.  La valutazione degli immobili viene effettuata al costo d’acquisto ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa dall’acquisto a titolo oneroso, maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria; parimenti i beni acquistati a seguito di contratto di leasing, comunque maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria, sono inventariati al prezzo di stima o di mercato al momento dell’acquisizione in proprietà.
  2.  La valutazione dei mobili e delle macchine viene effettuata al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ovvero al prezzo di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa, ivi comprese le donazioni; parimenti, i beni acquistati a seguito di contratto di leasing sono inventariati al prezzo di stima o di mercato al momento dell’acquisizione della proprietà.
  3.  Il materiale bibliografico è iscritto in separati registri inventariali con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al loro valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all’inizio di raccolta. Nel registro inventariale del materiale bibliografico è iscritto anche il software, in quanto equiparato alle opere dell’ingegno e come tale disciplinato dalle norme sul diritto d’autore. Nel medesimo registro si inscrivono gli abbonamenti a banche dati qualora vi sia un supporto materiale.
  4.  I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l’indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. I loro valori sono rideterminati, al termine dell’anno, al valore di borsa del giorno precedente a quello di chiusura dell’esercizio precedente.
Articolo 44 - Ammortamento delle immobilizzazioni
  1.  Le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo.
  2.  Gli importi complessivi degli ammortamenti delle varie tipologie di beni devono essere dedotti nello stato patrimoniale direttamente dal valore storico dei beni a cui si riferiscono.
  3.  I criteri e le modalità di calcolo dell’ammortamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
Articolo 45 - Consegnatari dei beni immobili
  1.  I responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di serviziocostituite in centri di spesa, all’atto della nomina, diventano consegnatari degli immobili o di parti degli stessi di cui usufruiscono le strutture medesime, anche in comune con altre, fatta salva la possibilità di sub-consegna ai responsabili dei centri di responsabilità.
  2.  Consegnatario dei beni immobili dell’amministrazione centrale è l’economo che prende in consegna i beni immobili destinati ai servizi generali dell’Ateneo, nonché gli altri beni immobili non assegnati alle strutture e inventariati nei registri dell’amministrazione centrale.
Articolo 46 - Consegnatario dei beni mobili
  1.  I responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa, all’atto della nomina, diventano consegnatari dei beni mobili che risultano iscritti nei registri della struttura.
  2.  L’economo, all’atto della nomina, diventa consegnatario dei beni mobili indicati nei registri inventariali presso l’amministrazione centrale.
  3.  I beni mobili possono essere affidati, previa materiale ricognizione dei beni stessi risultante da apposito verbale, ad agenti sub-consegnatari. In particolare, i consegnatari degli autoveicoli ne controllano la correttezza ed economicità dell’uso e riportano in apposite scritture le spese sostenute e i percorsi effettuati, sottoponendo ai soggetti responsabili un riepilogo annuale.
Articolo 47 - Utilizzazione dei beni e procedure di carico e scarico inventariale
  1.  I beni immobili, di proprietà o in uso alla Università, sono assegnati dal consiglio di amministrazione ai responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, costituite in centri di spesa oppure all’economo, che li utilizzano esclusivamente per le finalità istituzionali.
  2.  Qualsiasi cambiamento di destinazione o variazione anche mediante suddivisione, della consistenza dei locali devono essere preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione
  3.  L’eventuale utilizzo per altre attività è disciplinato da disposizioni specifiche.
  4.  I soggetti consegnatari devono segnalare tempestivamente all’ufficio competente dell’amministrazione centrale qualsiasi esigenza di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ristrutturazione sui beni immobili dati in uso; del progetto dei lavori redatto dal suddetto ufficio deve essere data comunicazione ai consegnatari stessi. I responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa possono peraltro ordinare direttamente, previa comunicazione al suddetto ufficio gli interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 25.000 Euro, facendone gravare l’onere sui fondi delle strutture stesse.
  5.  Con apposito disciplinare, approvato dal consiglio di amministrazione, sono determinate le modalità e le condizioni per l’assegnazione degli alloggi di servizio o destinati all’ospitalità e degli altri alloggi di proprietà o in uso all’Università. 
  6.  I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dal consegnatario o da suo delegato e sono utilizzati dai centri di spesa, dalle unità di spesa o dai centri di responsabilità che hanno provveduto al loro acquisto o ai quali sono assegnati in uso. Gli agenti consegnatari e sub­consegnatari hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee alla conservazione del bene.
  7.  Lo scarico dei beni mobili non utilizzati a fini di permuta ai sensi dell’art. 68 e non più idonei all’uso o non più necessari, ma che comunque presentano una residua funzionalità avviene con atto del responsabile del centro di spesa o dell’economo per l’amministrazione centrale, con le seguenti modalità:
    a) inserimento di annuncio sul sito web dell’ateneo al fine di dare un'idonea diffusione nell’ambito dell’Università; nel caso una struttura sia interessata al bene, lo scarico di beni mobili avviene a seguito di trasferimento dei beni stessi, sulla base di delibere dei rispettivi Consigli, con verbale di scarico e carico congiunto dei responsabili dei centri interessati, anche con corrispettivo in danaro;
    b) in assenza di richiesta d’uso da parte di altra struttura, entro dieci giorni dalla comunicazione dello stato di cedibilità del bene, si procede a  verificare le possibilità di alienazione nelle forme che assicurino il massimo ricavo per il centro di spesa di provenienza, costituendo tali proventi entrate da assegnare al centro medesimo;
    c) espletate infruttuosamente le precedenti fasi ed i ogni caso per i beni che non presentano residua funzionalità, si procederà a proporre la cessione a titolo gratuito dei beni alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, e alle istituzioni scolastiche, mediante inserimento delle offerte sul sito web dell’ateneo. I beni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, mediante la sottoscrizione del verbale di cessione, escludendo il sostenimento di spese aggiuntive e prevedendo il trasporto a carico degli enti beneficiari;
    d) in assenza di richieste di cessione da parte degli enti sopra citati, entro dieci giorni dalla comunicazione, si procederà allo smaltimento dei beni con le modalità ritenute più convenienti, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Deve comunque essere richiesta l’autorizzazione allo scarico dei beni al consiglio di amministrazione per quei beni il cui valore d’inventario superi i 50.000 Euro.
  8.  Lo scarico dei beni mobili per perdita, scomparsa o distruzione, comunicata dal consegnatario nei tre giorni successivi all’accertamento dell’evento, è disposto con delibera del consiglio di amministrazione, se il valore di inventario dei beni supera i 10.000 Euro, altrimenti con atto dell’economo per l’amministrazione centrale, controfirmato dal direttore amministrativo e con delibera del consiglio del centro per gli altri centri di spesa.
  9.  Di tutti i provvedimenti di scarico assunti dai centri di spesa a norma del presente articolo è data separata comunicazione all’ufficio patrimonio contemporaneamente all’invio da parte dei centri stessi di copia dei registri inventariali dopo la chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre il 31 gennaio.
Articolo 48 - Magazzini di scorta
  1.  Ove se ne ravvisi l’utilità possono essere istituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione o dei consigli delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa, appositi magazzini per il deposito, la conservazione e la gestione di materiali costituenti scorta.
  2.  All’utilizzo del materiale del magazzino di scorta si provvede con apposito disciplinare deliberato contestualmente al provvedimento di istituzione del magazzino stesso.
CapoVI - Attività negoziale
Articolo 49 - Principi generali 
  1.  L’Università ha piena autonomia negoziale per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
  2.  L’attività contrattuale dell’Università si svolge in conformità ai principi e, ove direttamente applicabili, alle disposizioni in materia dell’ordinamento comunitario, nonché alla legislazione nazionale di recepimento delle stesse e alle disposizioni del presente regolamento, oltre che alle norme legislative di cui all’art. 6, comma 2, della legge 168/1989. 
  3.  L’attività contrattuale dell’Università si svolge altresì nel rispetto di eventuali disposizioni di carattere generale emanate dal consiglio di amministrazione. 
  4.  Tutti i contratti debbono avere durata certa. 
  5.  È vietato il rinnovo tacito dei contratti.
  6.  Tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture di durata superiore all’anno devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione avviene mediante apposita istruttoria condotta, dai responsabili dei centri di spesa o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa, e dai responsabili delle unità di spesa, sulla base dei dati di cui all’ art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e, in mancanza di tali dati, sulla base dei prezzi di mercato, accertati con apposita ricognizione. Di tali clausole deve essere fatta apposita menzione nell’avviso o nella lettera di invito, con la previsione dell’accettazione espressa delle medesime da parte del concorrente nell’offerta presentata all’amministrazione. 
  7.  I contratti per appalto di lavori sono stipulati secondo la specifica disciplina legislativa a corpo o a misura ovvero in forma mista.
  8.  Nei contratti di cui al comma 7 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il disposto di cui all’art. 1664, primo comma, del codice civile salvo quanto disposto dall’art. 133, commi 3, 4, 5 , 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, e dalle norme legislative di cui all’art. 6, comma 2 della legge 168/89. 
  9.  Nei contratti non si può convenire l’esenzione da qualsiasi tipo di imposta o tassa vigente al momento della loro stipulazione, né accordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore dei fornitori e degli appaltatori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l’esecuzione dei contratti medesimi. 
Articolo 50 – Determinazioni in materia contrattuale 
  1.  Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in materia di: 
    a) acquisto, alienazione, locazione attiva e permuta di beni immobili; costituzione di diritti reali su beni immobili;
    contratti di locazione passiva e uso di beni immobili di durata superiore all’anno; contratti di leasing di
    durata superiore a 3 anni;
    b) realizzazione di nuove costruzioni edilizie, ristrutturazione, restauro, risanamento degli
    edifici, manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili per importi superiori a 200.000
    Euro, o comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica; 
    c) contratti di cui all’art. 30;
    d) assicurazioni non obbligatorie per legge e in genere tutte quelle non attinenti a specifiche
    esigenze dei singoli centri di spesa;
    e) contratti di mutuo ed altre operazioni di finanziamento di cui all’ art. 28; 
    f) convenzioni e partecipazione ad organismi consortili o associativi di cui all’art. 72, nei casi e
    secondo le modalità ivi indicate.
  2.  Con esclusione dei contratti di cui al comma precedente deliberati dal Consiglio di amministrazione, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dai responsabili dei centri di spesa o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai
    titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del
    responsabile del relativo centro di spesa, e dai responsabili delle unità di spesa, nell’ambito degli
    indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e dai consigli delle strutture didattiche,
    scientifiche e di servizio anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuale. I
    consigli delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono altresì riservare a sé la
    deliberazione con riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli. 
    2 bis Resta ferma la competenza dei consigli delle strutture prevista dall’art. 68, comma 3 in relazione all’alienazione dei beni mobili. E’ fatta, inoltre, salva la ripartizione di competenze in materia di deliberazione a contrattare, prevista dal Regolamento di ateneo per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione.
  3. La deliberazione deve in ogni caso contenere:
    a) l’oggetto del contratto;
    b) l’eventuale progetto o capitolato speciale e quant’altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti;
    per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto almeno definitivo, salvi i casi in cui lo svolgimento della procedura di scelta del contraente debba essere effettuato sulla base di un livello anteriore di progettazione o di definizione dell’ appalto; per la manutenzione ordinaria e gli scavi archeologici il progetto può essere sostituito da una stima dei lavori da eseguire; per la manutenzione straordinaria nonché per la manutenzione su beni vincolati è necessario aver riguardo ad un progetto preliminare e ad un capitolato prestazionale che fissa gli elementi tecnici inderogabili. 
  4.  È in ogni caso di competenza dei responsabili dei centri di spesa o dei responsabili dei centri di responsabilità o dei titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa, e dei responsabili delle competenti unità di spesa:
    a) l’individuazione della procedura di scelta del contraente, nonché delle eventuali forme di pubblicità;
    b) i capitoli di bilancio cui imputare la spesa;
    c) l’ approvazione del progetto esecutivo, negli appalti di lavori, qualora, rispetto al progetto definitivo, non comporti sostanziali variazioni tecniche e il quadro economico resti invariato.
  5.  Salvo quanto specificato ai commi successivi, spetta al consiglio di amministrazione autorizzare il rettore all’accettazione di donazioni, eredità e legati, fatte salve le donazioni di valore inferiore all’importo determinato dal Manuale di amministrazione, che sono accettate senza nessuna formalità.
  6.  Gli atti di liberalità finalizzati alle attività istituzionali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sono accettati dai responsabili delle strutture stesse, previa autorizzazione dei rispettivi consigli.
  7.  Sono esclusi da ogni adempimento amministrativo diverso dall’inventariazione gli omaggi librari e qualsiasi acquisizione a titolo gratuito di materiale bibliografico e similare, fatta eccezione per le collezioni di cui all’art. 41, comma 2. 
  8.  Spetta al consiglio d'amministrazione autorizzare eventuali atti di liberalità verso terzi, aventi come oggetto la cessione di beni in uso ovvero conferimenti in denaro dell'Università, correlati comunque a finalità istituzionali.
  9.  Spetta al direttore amministrativo sottoscrivere le transazioni. Per le transazioni di importo superiore a sessantamila Euro è necessaria l’ autorizzazione del consiglio di amministrazione.
Articolo 51 – Contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria 
  1.  I contratti per forniture di beni e per appalti di lavori e servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello stabilito per l’ assoggettamento alla normativa comunitaria sono soggetti alle disposizioni comunitarie direttamente applicabili, ovvero alle disposizioni legislative di recepimento della predetta normativa.
  2.  I contratti per gli appalti aventi come esclusivo oggetto l’ affidamento degli incarichi di cui all’ art. 91 del D.lgs. n. 163/2006, qualunque sia l’ importo dei contratti stessi, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II, del D.lgs. n. 163/2006.
  3.  Per quanto non disposto dalle normative di cui ai precedenti commi, si applicano le norme legislative di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 168/89, le norme di cui al Regolamento attuativo del D.lgs. n. 163/2006, limitatamente agli aspetti di cui all’art.4, comma 3, del medesimo D.lgs., e le disposizioni previste nel presente regolamento. 
  4.  Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali.
Articolo 52 -Contratti di importo al di sotto della soglia comunitaria 
  1.  Ai contratti per forniture di beni e per appalti di lavori e servizi il cui valore di stima sia inferiore a quello stabilito per l’assoggettamento alla normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, oltre che le norme legislative di cui all’ art. 6, comma 2, della legge n. 168/89, le norme di cui al Regolamento attuativo del D.lgs. n. 163/2006, limitatamente agli aspetti di cui all’ art. 4, comma 3, del medesimo D.lgs., e le disposizioni di cui al presente Regolamento. 
  2.  Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali.
Articolo 53 - Procedure di scelta del contraente
  1.  I contratti di cui all’art. 51 sono aggiudicati utilizzando le procedure previste dalla normativa di cui allo stesso articolo.
  2.  I contratti di cui all’art. 52, comma 1, sono aggiudicati utilizzando le procedure previste dalla normativa di cui al medesimo comma dello stesso articolo. Per l’acquisto e la locazione di immobili l’Università utilizza la procedura negoziata nell’ambito della quale può negoziare i termini del contratto con un solo contraente. 
Articolo 54 - Svolgimento
  1.  Alle procedure per la scelta del contraente di cui agli artt. 52 e 53 del presente regolamento, e alla relativa fase di prequalifica, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sovrintende un’apposita commissione nominata dal responsabile del centro di spesa o dal responsabile del centro di responsabilità o dal titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del centro di spesa e, per le unità di spesa dell’amministrazione centrale, dal direttore amministrativo.
  2.  La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’ oggetto del contratto.
  3.  Nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa, o in centri di responsabilità, di essa fa sempre parte il segretario amministrativo del centro di spesa, purchè non svolga la funzione di responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell’ affidamento e dell’esecuzione di cui all’ art. 10 del D.lgs. n. 163/2006.
  4.  Il consiglio d'amministrazione determina eventuali compensi da erogare ai componenti della commissione e all’ufficiale rogante. 
  5.  Lo svolgimento delle procedure in economia è disciplinato dall’art. 64 del presente regolamento.
  6.  Il responsabile del centro di spesa o il responsabile del centro di responsabilità o il titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del centro di spesa, e, per le unità di spesa dell’amministrazione centrale, il direttore amministrativo possono altresì procedere alla nomina di una commissione che sovrintenda alle procedure per la scelta del contraente di cui agli artt. 52 e 53 del presente regolamento, anche nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio del prezzo più basso.
  7.  Alla commissione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’ art. 84 del D.lgs. n. 163/2006.
  8.  Nelle procedure espletate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, la commissione è presieduta da un docente universitario o da un dirigente.. 
  9. Le operazioni di aggiudicazione, con esclusione di quelle relative alle procedure in economia di importo inferiore a 50.000 Euro, devono essere verbalizzate con apposito atto, contenente almeno le informazioni di cui all’ art. 78 del D.lgs. n. 163/2006, di cui fanno parte, anche se non materialmente allegate, le offerte pervenute. 
  10.  Nelle operazioni di aggiudicazione relative alle procedure aperte e ristrette interviene il funzionario designato quale ufficiale rogante anche con funzioni di verbalizzante. 
  11.  Tutte le aggiudicazioni sono disposte come segue: 
    a) relativamente alle procedure in cui si è provveduto alla nomina della commissione di cui ai commi precedenti, la commissione medesima effettua l’ aggiudicazione provvisoria, che diviene definitiva a seguito dell’approvazione con provvedimento del responsabile del centro di spesa interessato o del responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa, e, per le unità di spesa dell’ Amministrazione centrale, dal responsabile della competente unità di spesa; l’ approvazione interviene nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento dell’ aggiudicazione provvisoria da parte dell’ organo competente;
    b) negli altri casi l’aggiudicazione è disposta con provvedimento del responsabile del centro di spesa o del responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa, e, per le unità di spesa dell’amministrazione centrale, con provvedimento del responsabile della competente unità di spesa, previa aggiudicazione provvisoria effettuata da un seggio di gara nominato dai medesimi soggetti.  
  12.  Salvo diversa disposizione contenuta nel bando, l’aggiudicazione è disposta anche in presenza di una sola offerta valida.
  13.  Negli avvisi, bandi e lettere di invito sono indicate le modalità di partecipazione alle gare, la documentazione da produrre, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e quant’altro occorrente per la definizione della procedura seguita.
  14.  Le richieste di invito alle gare, le offerte e la documentazione da produrre, salvo diversa disposizione di legge, non sono soggette ad alcun adempimento anche di natura fiscale, o al preventivo pagamento di tasse e tributi. 
  15.  Lo svolgimento delle procedure di gara deve essere improntato su principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo regolamento attuativo con particolare riferimento alla trasparenza, semplificazione e responsabilità. 
Articolo 55 - Criteri di aggiudicazione 
  1. I contratti di cui agli artt. 51 e 52 sono aggiudicati, salvo diversa disposizione di legge, in base ad uno dei seguenti criteri:
    a) prezzo più basso;
    b) offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso il bando di gara o, nel caso di procedura negoziata senza bando e di procedura in economia, la lettera di invito, stabiliscono i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento; in caso di concessioni, altresì, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
Articolo 56 - Pubblicità delle forniture e degli appalti
  1. I bandi e gli avvisi di gara hanno il contenuto stabilito dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e sono pubblicizzati secondo le disposizioni del predetto D.lgs. e le norme di cui all’ art. 6, comma 2, della Leg n. 168/89.
  2.  I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo sono comunque pubblicati all’albo e sul sito web dell’ Università.
  3. Ai fini dell’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, il consiglio di amministrazione può autorizzare, per specifiche categorie di lavori, beni e servizi, la predisposizione di appositi elenchi in cui sono scritti appaltatori di lavori e fornitori di beni e prestatori di servizi di fiducia dell’Università in quanto ritenuti idonei per capacità tecnica economica e finanziaria. L’iscrizione e l’aggiornamento degli elenchi sono effettuati sulla base di criteri e modalità fissati dal consiglio stesso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’ art. 125 del D.lgs. n. 163/2006.
  4. Gli avvisi sui risultati della procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico avente per oggetto lavori, servizi, forniture e le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e la relativa aggiudicazione, sono disciplinati dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e dalle norme di cui all’art. 6, comma 2, della Leg n. 168/89.
  5.  Tutti i contratti e le convenzioni, nonché gli atti dei relativi procedimenti successivamente alla aggiudicazione o alla stipulazione, sono visionabili secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge 241/90 e dal regolamento di ateneo di attuazione, fermo restando quanto previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 163/2006.
Articolo 57 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  1.  Per le unità di spesa di cui all’art. 4, il responsabile o, nei centri di responsabilità dell’amministrazione centrale, il responsabile del centro di responsabilità designa il responsabile del procedimento tra i dipendenti in possesso di titolo di studio e di competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è designato, secondo quanto previsto dall’ art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006; è fatta salva la possibilità di riservare a se stesso tale responsabilità. 
  2.  Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa o in centri di responsabilità, il responsabile del procedimento è il segretario amministrativo del centro di spesa interessato, se in possesso dei requisiti predetti o, su sua designazione, altro dipendente che li possieda, previa accettazione di quest’ ultimo.
  3.  Il responsabile del procedimento è unico per le fasi della progettazione, dell’ affidamento, dell’esecuzione, anche relativamente alle procedure in economia.
  4.  Il responsabile del procedimento, avvalendosi degli uffici e dei mezzi della struttura competente, svolge i compiti previsti dall’art.10 del D.lgs. n.163/2006 e dai vigenti regolamenti di Ateneo. Cura, per quanto di sua competenza, che la formazione del contratto e l’esecuzione avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali, effettuando tutti gli adempimenti non assegnati dal presente regolamento o dal regolamento di Ateneo attuativo della legge n. 241/90 ad altri soggetti. 
  5.  Per i fini di cui al comma 4, il responsabile del procedimento può richiedere l’assistenza degli uffici di supporto gestionale e tecnico dell’Università, per le parti di rispettiva competenza. 
  6.  La responsabilità dell’esecuzione dei contratti e delle convenzioni e il rapporto con i collaudatori e verificatori spettano al responsabile del procedimento, come individuato dai commi precedenti del presente articolo, ovvero per la parte concernente gli aspetti didattici o scientifici, al responsabile della struttura interessata o, per sua delega, al competente professore o ricercatore afferente alla struttura stessa. 
Articolo 58– Stipulazione dei contratti 
  1.  Per i contratti conclusi con procedura diversa da quella in economia, si procede alla stipulazione del contratto, entro sessanta giorni dal momento in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace, vale a dire dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’ invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
  2. Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l’amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di procedere alla scelta di altro contraente o sulla base dell’esito della stessa procedura contrattuale, o mediante rinnovo della procedura di gara; l’ amministrazione potrà in ogni caso disporre l’incameramento dell’eventuale cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all’affidamento della prestazione ad altri soggetti. 
  3.  Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, l’amministrazione provvede a restituire ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti. 
  4.  I contratti sono stipulati dai responsabili dei centri di spesa competenti o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa e, per le unità di spesa dell’ amministrazione centrale, dai responsabili delle unità di spesa, o da loro delegati, in forma scritta, anche mediante atto di ordinativo o scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
  5.  Per le spese per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a 150 Euro, il responsabile del procedimento provvede anche senza autorizzazione scritta del responsabile dell’unità di spesa, o del responsabile del centro di spesa, o del centro di responsabilità, o del titolare del fondo.
  6.  I contratti conclusi a seguito delle procedure aperte e ristrette sono stipulati esclusivamente in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata a cui assiste uno dei funzionari dell’Università, di categoria non inferiore alla D, cui sono attribuite dal direttore amministrativo le funzioni di ufficiale rogante con il compito di ricevere i contratti stipulati a seguito delle procedure aperte e ristrette e di assistere alle gare di cui all’art. 54 comma 10. I funzionari di cui al presente comma provvedono alla tenuta del repertorio dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
  7.  I contratti e le convenzioni di cui agli artt. 66 e 67 sono stipulati dal responsabile della struttura interessata. Qualora i contratti e le convenzioni riguardino una pluralità di strutture, tali contratti e convenzioni sono stipulati da tutti i responsabili delle strutture stesse. Nel caso di prestazioni conto terzi da effettuarsi da parte di strutture dell’amministrazione centrale, i contratti sono stipulati dal direttore amministrativo. 
  8.  Il rettore, salvo delega al direttore amministrativo, stipula tutti i contratti e le convenzioni di interesse generale dell’Università. Il direttore amministrativo stipula tutti i contratti e le convenzioni di interesse generale dell’Università che hanno esclusivamente un contenuto di carattere gestionale.
  9.  Il rettore è altresì competente alla stipulazione delle convenzioni di cooperazione accademica internazionale, che sono disciplinate da apposito regolamento. Nel caso di stipulazione di convenzioni-quadro, che regolino un complesso di attività di ricerca, di formazione e di servizi da parte dell’Università, eventuali contratti o convenzioni attuative che riguardino singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono stipulati dai responsabili delle strutture interessate, previa delibera del consiglio competente. Sono parimenti stipulati dai responsabili delle strutture interessate contratti e convenzioni attuative o nell’ambito di programmi comunitari, fatta salva la competenza del rettore per i casi di interesse generale dell’Università.
Articolo 59 - Commissione tecnico-amministrativa 
  1.  È istituita una commissione tecnico-amministrativa con funzioni consultive nelle materie di cui al presente capo.
  2.  La commissione esprime parere obbligatorio: 
    a) sulla congruità dei prezzi dei contratti relativi all’acquisto, alla permuta, alla vendita o alla
    locazione, se di durata superiore all’anno e se di importo superiore a 10.000 Euro annui, di beni
    immobili;
    b) sulla congruità dei prezzi dei contratti per appalti di lavori di importo pari o superiore a
    917.743,90 Euro;
    c) sulla opportunità dell’accettazione delle donazioni, eredità o legati aventi come oggetto beni
    immobili, con particolare riferimento al valore degli stessi. 
  3. La commissione può, su richiesta del responsabile del procedimento, esprimere pareri sulla congruità dei prezzi dei contratti diversi da quelli di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, fatti salvi i contratti per forniture di beni e appalti di servizi di importo pari o inferiore a 200.000 Euro, per i quali la valutazione di congruità è di esclusiva competenza del responsabile del procedimento. Il consiglio di amministrazione può richiedere alla commissione di esprimere il proprio parere sulla congruità dei prezzi di tipologie di contratti.
  4.  I pareri espressi dalla commissione tecnico-amministrativa sostituiscono ad ogni effetto tutti i pareri, le autorizzazioni o approvazioni di altri organi statali previsti da disposizioni di legge, e l’approvazione dei progetti di lavori di cui all’art. 130 del regolamento generale dell’istruzione universitaria emanato con il R.D. 6 aprile 1924 n. 674 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatti salvi i pareri e le procedure d’intesa che debbono essere rilasciati da organi preposti alla conformità urbanistico-edilizia, alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, nonché il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti di lavori finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a venticinque milioni di Euro. Si applica ai pareri della commissione il disposto dell’ art. 16 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
  5.  La commissione tecnico-amministrativa è nominata con decreto del rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, ed è composta da quattro membri, anche esterni all’Università, esperti nella contabilità e in materia di lavori, forniture e servizi pubblici, in modo tale che sia assicurata l’adeguata qualificazione tecnica delle valutazioni.  La commissione potrà essere integrata, per particolari necessità e per singole attività, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e può richiedere un supporto di natura legale all’ufficio legale dell’Ateneo o all’Avvocatura dello Stato.
  6.  La commissione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che l’ha designata e che ne stabilisce altresì ulteriori disposizioni di organizzazione e di funzionamento, ivi compresa l’eventuale attribuzione di compensi ai suoi componenti. 
  7.  E’ in facoltà del dirigente competente richiedere al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione il parere per quanto concerne la congruità tecnico-economica dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati,quando l’importo dei contratti stessi superi i limiti indicati nell’ art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 60 – Varianti contrattuali
  1.  Qualora le condizioni contrattuali lo prevedano e le circostanze lo richiedano, per gli appalti di lavori o servizi e per le forniture, sono ammesse, in corso d’opera, ad integrazione di quanto stabilito dalla eventuale specifica disciplina in materia, varianti qualitative e quantitative. Le varianti o aggiunte in ogni caso non potranno superare un importo complessivo pari al 30% dell’importo originario del contratto. Le varianti sono autorizzate da chi ha deliberato il contratto originario, previo accertamento della disponibilità finanziaria. 
  2.  Sono approvate dal responsabile unico del procedimento di cui all’ art. 57 le varianti dalle quali non derivi una maggiore spesa, purchè non comportino difformità sostanziali rispetto al progetto approvato.
Articolo 61 - Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture
  1.  L’esattezza tecnico-amministrativa degli adempimenti contrattuali e la qualità dei lavori eseguiti, dei beni, dei servizi e delle prestazioni forniti sono oggetto di appositi controlli, anche in corso d’opera, ove previsto dalla legge o dal capitolato, mediante idonee procedure di collaudo o di verifica.
  2. Il collaudo o la verifica sono eseguiti da personale dell’Università,o di altre Amministrazioni aggiudicatrici, di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, forniture e servizi, alla loro complessità e al loro importo, individuato sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal responsabile del centro di spesa o dal responsabile del centro di responsabilità o dal titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita o delegata con provvedimento del responsabile del relativo centro di spesa e, per le unità di spesa dell’amministrazione centrale, dal competente responsabile, fatto salvo il collaudo dei lavori di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), per il quale l’individuazione del collaudatore spetta al direttore amministrativo. Il provvedimento che affida l'incarico a personale dell’università o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'università.
  3.  Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell’università di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l’università affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 163/2006.
  4.  Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo, fatti salvi i casi di cui ai commi seguenti. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali, fatti salvi i casi di cui ai commi seguenti.
  5.  Per le apparecchiature, gli strumenti e altri materiali o prestazioni destinati alla attività di ricerca scientifica, il collaudo o la verifica sono eseguiti da chi ha richiesto l’acquisto. 
  6.  Qualora l’importo dei beni forniti e dei servizi prestati sia inferiore alla soglia comunitaria, ovvero l’importo dei lavori rientri nei limiti di cui all’art. 141, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica o il collaudo consiste in un’attestazione di esatta e conforme esecuzione della fornitura e del servizio o dei lavori, rilasciata, per le forniture ed i servizi, dal responsabile unico del procedimento, e per i lavori, dal soggetto come individuato dal D.lgs. n. 163/2006. Con le modalità previste dal presente comma, è parimenti eseguita la verifica per i contratti e le convenzioni di cui agli artt. 66 e 67 da chi ha richiesto le corrispondenti prestazioni.
  7.  Quando dal collaudo o verifica emergano fatti di anche parziale inadempimento contrattuale, o comunque comportamenti contrari ai principi di correttezza e buona fede, la relazione di collaudo o verifica è tenuta presente per l’ammissione a successive procedure di gara, nei limiti di cui all’ art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero per l’iscrizione o la cancellazione dagli elenchi di cui all’art. 56, comma 3. 
Articolo 62 - Cauzioni e penalità 
  1.  A garanzia della stipulazione e dell’esecuzione dei contratti, i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie e polizze assicurative, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
  2.  Per i contratti di fornitura di beni e di appalto di servizi si può prescindere dalle cauzioni sia provvisorie che definitive, qualora i contratti medesimi abbiano un importo inferiore a quello fissato dal consiglio di amministrazione.
  3.  Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso; nei contratti di cui all’art. 66 non sono previste le penalità. 
  4.  Al fine della partecipazione a procedure di gara o concorsuali per attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’Università, i responsabili dei centri di spesa, o i responsabili dei centri di responsabilità, ove tale competenza sia loro attribuita dal responsabile del relativo centro di spesa, ovvero il rettore nel caso di attività di interesse generale dell’Università medesima, sono autorizzati a prestare le cauzioni eventualmente richieste. 
Articolo 63 – Acquisti e programmi comuni
  1. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa e in centri di responsabilità, qualora siano loro assegnate risorse finanziarie, possono procedere, con apposito atto concordato, all’acquisto in comune di beni o servizi, attraverso l’individuazione di una struttura capofila incaricata di porre in essere le procedure necessarie ai sensi del presente regolamento. Il pagamento è effettuato nella misura stabilita dal suddetto atto dalla struttura capofila, previo accredito da parte degli altri centri di spesa e di responsabilità delle somme necessarie di rispettiva spettanza, ovvero direttamente da ciascuna struttura. Nel caso di acquisto in comune di beni, la relativa iscrizione nei registri inventariali tenuti da ciascun centro di spesa deve essere effettuata per l’importo corrispondente alla spesa singolarmente sostenuta. 
  2.  I centri di spesa e di responsabilità, qualora siano loro assegnate risorse finanziarie, possono procedere alla realizzazione di iniziative e programmi comuni, anche disponendo mediante apertura di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, individuato nell'atto concordato, che determina altresì l’importo dell’apertura entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e la durata della gestione. Ogni semestre, e comunque al termine della gestione, il funzionario delegato presenta ai centri di spesa e di responsabilità partecipanti apposito rendiconto. 
  3.  Tutti i centri di spesa e di responsabilità dell’ Ateneo, qualora a questi ultimi siano assegnate risorse finanziarie, possono procedere agli acquisti di beni e servizi di propria competenza, singolarmente o in comune, anche attraverso la competente struttura dell’amministrazione centrale dell’Università. Nel caso dei centri di cui al comma 1, la delibera a contrattare è adottata dal responsabile del centro medesimo di concerto con il responsabile della competente unità di spesa dell’Amministrazione centrale.
Articolo 64 - Lavori, provviste di beni e servizi in economia 
  1.  È consentita, nei limiti e con le modalità previsti dal D.lgs. n. 163/2006, anche in conformità alle disposizioni del presente articolo, la realizzazione di lavori in economia. 
  2.  I lavori in economia possono essere eseguiti: 
    a) direttamente con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell’Università; 
    b) mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità e idoneità, previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata esecuzione o ritardata consegna e ogni altra condizione ritenuta utile. 
  3.  È consentita l’acquisizione di provviste di beni e servizi in economia nei limiti e con le modalità previste dall’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni, contenute nel manuale di amministrazione, per importi inferiori a 206.000 Euro, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall’art. 125, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006. Dette disposizioni dovranno garantire economicità gestionale e procedimenti improntati a criteri di snellezza operativa, con particolare riferimento alle utenze e alle ipotesi in cui si proceda ad affidamenti diretti.
  4.  Per i contratti di cui al presente articolo di importo inferiore a 40.000 Euro, non è necessaria la deliberazione prevista dall’ art. 50 e i preventivi possono essere richiesti anche via fax o tramite posta elettronica. In caso di affidamento diretto il preventivo può essere acquisito anche via fax.
  5.  Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’ art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto dall’ art. 253, comma 22, del D.lgs. n. 163/2006. 
Articolo 65 - Contratti di leasing e di mutuo
  1.  E’ consentita la stipulazione di contratti di leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle tradizionali tipologie di contratto ai fini della immediata acquisizione di beni strumentali per il conseguimento dei fini istituzionali. Di essa deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione di cui all’art. 50, anche con riferimento alla disponibilità di risorse nell’arco temporale di validità del bilancio pluriennale. 
  2.  La programmazione e le risultanze dell’attività di leasing sono evidenziate nelle relazioni illustrative al bilancio annuale di previsione e al conto consuntivo. 
  3. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie, il cui onere complessivo di ammortamento annuo non superi il limite delle vigenti disposizioni di legge. Entro gli stessi limiti e per spese della medesima specie, si può procedere ad anticipazioni di bilancio a valere sulle disponibilità degli esercizi futuri, applicando, ove si renda necessario, quanto disposto dall’art. 30, comma 2, del presente regolamento. 
  4.  Si applicano, per la scelta del contraente, le disposizioni contenute negli artt. 51 e 52. 
Articolo 66 - Contratti per prestazioni d’opera
  1.  Ferma restando, in ogni caso, l’utilizzazione prioritaria del personale universitario e secondo
    le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento, per lo
    svolgimento di attività temporanee e determinate nell’oggetto, possono essere conclusi contratti
    d’opera ed essere affidati incarichi professionali: 
    a) di supporto alle attività didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative, quando il personale
    con adeguata qualifica non sia sufficiente ovvero l’oggetto della prestazione non rientri nelle
    mansioni del personale in servizio nella struttura stessa; 
    b) di consulenza tecnica, scientifica, legale e fiscale che richiedano iscrizioni ad albi o comunque
    specifiche competenze. 
  2.  Secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 1, possono essere altresì
    stipulati contratti di lavoro autonomo di durata determinata:
    a) di collaborazione a progetti di ricerca con personale di comprovata esperienza;
    b) di collaborazione scientifica con personale di alta qualificazione scientifica o professionale.
Articolo 67 - Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi 
  1.  Le strutture didattiche, scientifiche, di servizio e le strutture dell’amministrazione centrale possono effettuare, di norma a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, garantendo comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali. 
  2.  Le strutture di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di formazione non avente carattere istituzionale, a cui ammettere soggetti che ne facciano richiesta.
  3.  Le attività di cui ai comma 1 e 2 sono svolte in conformità alle norme stabilite dall’apposito regolamento e riguardanti le modalità di introito e i criteri di ripartizione dei relativi proventi, le modalità di pagamento del corrispettivo, le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati, ivi compresi le invenzioni e i brevetti. 
  4.  Per le prestazioni a pagamento per le quali occorre fissare una tariffa o una tassa di ammissione, i tariffari sono approvati dal consiglio della struttura interessata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 3.
  5.  I contratti e le prestazioni di cui al presente articolo, qualora siano svolti da strutture dell’amministrazione centrale dell’Ateneo, sono approvati secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3.
  6.  Nel caso in cui i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo comportino la costituzione di organismi consortili o associativi, si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’art. 72.
Articolo 68 - Alienazioni, permute e locazioni 
  1. L’alienazione e la permuta di beni immobili nonchè dei beni mobili di valore inventariale superiore a
    60.000 Euro sono effettuate mediante procedura aperta, adeguatamente pubblicizzata, alla quale ogni interessato può presentare la propria offerta, salvo casi eccezionali di particolare convenienza da motivare nella deliberazione prevista dall’art.50. La gara avviene mediante offerte in aumento sul prezzo a base d’asta costituito dalla valutazione economica del bene che, nel caso di bene immobile, è formulata ai sensi dell’art. 59. 
  2.  Gli atti per la procedura di vendita di beni immobili possono prevedere un diritto di prelazione per i locatari o assegnatari degli immobili che siano in regola con la corresponsione dei canoni e che abbiano idoneo titolo per la detenzione dell’immobile.
  3.  L’alienazione di beni mobili di valore inventariale pari o inferiore a 60.000 Euro è effettuata mediante procedura informale alla quale chiunque può partecipare. Delle predette alienazioni deve in ogni caso essere data pubblicità sul sito web dell’Ateneo. Per le alienazioni effettuate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa di cui all’art. 4, comma 4, di importo compreso tra 30.000 e 60.000 Euro, a deliberazione prevista dall’ art. 50 è assunta dal consiglio del centro di spesa interessato. 
  4.  La permuta di beni mobili è effettuata nell’ambito della stessa procedura prevista per il corrispondente acquisto; per la determinazione del valore del contratto si fa esclusivo riferimento al bene da acquistare.
  5.  La locazione passiva di beni immobili è effettuata mediante procedure negoziate.  La locazione attiva è affidata mediante procedure competitive.
  6.  Alla stipulazione dei contratti di alienazione e permuta devono seguire, entro quindici giorni, le conseguenti operazioni di scarico inventariale dei beni. 
Articolo 69 - Costituzione di concessioni e servitù sul patrimonio immobiliare dell’ Università di Pisa
  1. La costituzione di concessioni e servitù sul patrimonio immobiliare di Ateneo è disciplinata da apposito regolamento, sul quale esprime parere il senato accademico, approvato dal consiglio di amministrazione.
Articolo 70 - Altri contratti attivi
  1.  Tutti i contratti dai quali derivi un’entrata per l’Università, i quali non siano disciplinati da altre disposizioni di legge o dal presente regolamento, sono affidati mediante procedura aperta, qualora l’importo stimato complessivo del contratto, da porre a base di gara, sia superiore ad Euro 60.000.
  2.  I contratti di cui al comma 1 del presente articolo, il cui importo stimato complessivo sia pari o inferiore a 60.000 Euro, sono affidati previa gara informale, a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
  3. Per i contratti di cui al comma 1, il responsabile della competente struttura didattica, scientifica e di servizio e, per l’amministrazione centrale, il responsabile dell’unità di spesa competente, determinano le forme di pubblicità del bando di gara e dell’esito di gara. Tali forme di pubblicità devono in ogni caso comprendere la pubblicazione del bando di gara e dell’ esito di gara sul sito web e all’albo ufficiale dell’Ateneo. 
Articolo 71 - Pubblicazioni
  1.  I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche e lavori svolti nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università, sono assoggettati alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente regolamento e da eventuali disposizioni attuative contenute nel manuale di amministrazione. 
  2.  Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, il senato accademico, con apposita delibera, può stabilire i criteri idonei a garantire l’interesse generale dell’Università e a salvaguardare i diritti dell’autore e dell’organismo finanziatore. Tutte le pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione dell’Università e del centro di spesa interessato. 
  3.  Nel caso di stampa di volume, dieci copie sono destinate al centro di spesa interessato, che provvede alla iscrizione di una copia nel proprio registro inventariale e al trasferimento delle rimanenti ad altri centri interessati e alla Biblioteca universitaria; nel caso di stampa di periodico, il numero di copie di cui sopra è stabilito in cinque. Le residue copie non riservate all’editore sono destinate dall’autore e dal direttore del periodico per esclusivi scopi scientifici. 
Articolo 72 - Convenzioni e organismi associativi per lo svolgimento di attività istituzionali 
  1.  L’Università di Pisa e le singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa possono stipulare convenzioni con altre università e loro strutture e con altri enti pubblici o privati per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto o comunque collegate ad esse di interesse comune, ovvero per la costituzione o la adesione a centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico.
    1bis.I responsabili dei centri di responsabilità possono stipulare gli atti di cui al precedente comma nei limiti dell’assegnazione delle unità previsionali del bilancio a loro attribuite.
  2.  Per le medesime finalità l’Università e le strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa possono inoltre stipulare contratti associativi per la costituzione o l’acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita, in base alla legge o a valido patto sociale, la responsabilità limitata dell’ Università o della struttura interessata. 
  3.  La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi precedenti spetta al rettore, previa deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, nei casi di convenzioni e di contratti che il rettore consideri di interesse generale dell’Università.
  4.  Nei casi in cui le convenzioni di cui al presente articolo presentino interesse limitatamente ad una o più strutture, la stipulazione spetta ai responsabili della strutture stesse, previa delibera dei rispettivi consigli.
  5.  Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono esporre i motivi dell'adesione all'organismo e le ragioni che giustificano la scelta dei soci. 
  6.  L’Università è rappresentata nelle assemblee consortili o sociali dal rettore o dal responsabile della struttura interessata, o da loro delegati. Eventuali ulteriori rappresentanti sono designati dal senato accademico o dal consiglio della struttura stessa.
  7.  I rappresentanti dell’Università negli organi consortili o sociali esercitano i poteri ad essi spettanti in conformità alle direttive che il rettore o il responsabile della struttura interessata rivolgono loro annualmente prima dell’approvazione del bilancio consortile o sociale e in ogni altra occasione in cui le circostanze, tempestivamente segnalate dagli interessati, lo richiedano.
  8.  Il rettore o i responsabili delle strutture, nonché gli altri eventuali rappresentanti dell’Università, riferiscono al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ovvero ai consigli delle strutture interessate, almeno una volta l’anno, e in ogni altra occasione in cui ne siano richiesti, sull’attività svolta e sui programmi del consorzio o dell’organismo associativo. 
Capo VII -Procedure di controllo e valutazione
Articolo 73 - Compiti del Collegio dei revisori
  1. In attuazione dell’ art. 37 dello Statuto, il collegio dei revisori partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e in particolare sull’attendibilità delle previsioni di entrata nel bilancio preventivo di Ateneo, sull’assestamento, sugli storni e sulle variazioni di bilancio, sulla corrispondenza delle risultanze del conto consuntivo con le scritture finanziarie e patrimoniali, sulla dichiarazione di inesigibilità dei crediti a norma dell’art. 34, comma 5 del presente regolamento; svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell’ Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture finanziarie e patrimoniali; effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull’ esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
Articolo 74 - Verifica della attività amministrativa e contabile
  1. Il nucleo di ateneo di cui all’art. 37 bis dello Statuto esegue altresì rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell’ attività amministrativa e contabile, anche ai fini di cui all’ art. 83 del presente regolamento.
  2. abrogato.
  3. Il nucleo di valutazione può proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell’azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo dell’Università, ivi compreso il consiglio degli studenti per la parte riguardante i servizi amministrativi connessi alle attività didattiche, i parametri di riferimento del controllo.
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di spesa relativi all’esercizio trascorso. Il nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo, nella quale è riepilogato l’esito dei controlli effettuati. La relazione del nucleo è comunicata al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. A decorrere dalla data prevista dalle pertinenti disposizioni, la relazione sarà comunicata all’Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario, anziché al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
  5. Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa in sede di formazione del bilancio annuale di Ateneo devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo.
  6. Delle suddette verifiche si deve altresì tener conto ai fini della eventuale adozione nei confronti del direttore amministrativo e dei dirigenti amministrativi dei provvedimenti di cui all’art. 37 dello Statuto e all’art. 21 del D.lgs. 165/2001.
  7. abrogato.

Articolo 75 - Obbligo di denuncia
  1.  Salvo ogni altro obbligo previsto dalla legge, i dirigenti degli uffici dell’amministrazione centrale, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché i segretari amministrativi per la parte di loro competenza, ove nell’esercizio delle rispettive funzioni vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità amministrative e contabili, sono tenuti a darne tempestiva notizia al rettore e al direttore amministrativo per l’esercizio delle azioni previste dalla legge. A tali fini, inoltre, la competenza è del rettore, se il fatto sia imputabile al direttore amministrativo; del consiglio di amministrazione, se il fatto sia imputabile al rettore. 
  2.  Qualora dalle verifiche del nucleo di valutazione interna o del collegio dei revisori, ovvero al momento della presentazione del conto consuntivo, si evidenzi uno scoperto di cassa ovvero uno squilibrio tra assegnazioni o entrate e spese nella gestione di un centro di spesa, il rettore procede alla diffida nei confronti del responsabile del centro stesso, affinchè vengano adottati, entro i successivi tre mesi, gli opportuni provvedimenti per sovvenire a tale situazione, in mancanza dei quali il rettore provvede a effettuare apposita comunicazione al consiglio di amministrazione o al consiglio del centro interessato per i provvedimenti conseguenti e a trasmettere altresì denuncia alla procura regionale della Corte dei conti per l’avvio dell’ azione di responsabilità a carico dei soggetti responsabili dello squilibrio finanziario.
Capo VIII -Disposizioni transitorie e finali
Articolo 76 - Sede legale
  1. La sede legale dell’Università è fissata in Lungarno Pacinotti, 43, Pisa.
Articolo 77- Limiti di valore
  1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi al netto delle imposte e, fatti salvi quelli fissati da disposizioni comunitarie e da disposizioni contenute nelle leggi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 168/1989, possono essere aggiornati con delibere del consiglio di amministrazione. Tali importi sono comunque sottoposti ogni tre anni a verifica di congruità.
Articolo 78 - Compensi
  1.  Il consiglio di amministrazione determina la misura degli eventuali compensi per le attività svolte negli organismi di gestione, di controllo e consultivi dell’Università. Possono inoltre essere assegnati a singoli docenti impegnati in progetti, consulenze o altre attività di interesse dell’Ateneo specifici finanziamenti per la loro attività di ricerca, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
  2.  Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì determinati i servizi e i beni strumentali necessari per il funzionamento degli organi di governo dell’Università e l’espletamento delle loro funzioni istituzionali, le cui spese di gestione, debitamente motivate, sono a carico del bilancio di Ateneo.
Articolo 79 - Incarichi di missione
  1.  Per gli incarichi di missione le trasferte e i rimborsi spese relativi ad attività svolte per conto dell’Università, sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia. 
  2.  abrogato
  3.  abrogato
Articolo 80 - Attività culturali, ricreative, sociali
  1.  Fermo restando quanto previsto dall’ art. 9, commi 1 e 2, della legge 537/1993, l’Università, ai sensi dell’ art. 9 dello Statuto, favorisce le attività culturali, ricreative e sociali in favore del personale universitario attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e di risorse.
  2.  Nell’ambito della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, l’assegnazione a favore del personale assoggettato alla disciplina di cui al D.lgs. 165/2001 di buoni pasto o di equivalenti indennità.
Articolo 81 - Spese di rappresentanza e spese per convegni
  1.  Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta e obiettiva esigenza dell’Università, in rapporto alle proprie finalità istituzionali, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei e devono corrispondere all’intento di richiamare sull’attività dell’Università l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati.
  2.  Le spese di rappresentanza ammissibili, nonché i limiti e i criteri di erogazione delle stesse, sono individuate con regolamento del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e sono disposte dal rettore. Nelle attività di rappresentanza il rettore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualificazione.
  3.  Con il regolamento di cui al comma 2, sono altresì individuate le spese ammissibili che possono essere disposte dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
  4.  In occasione di convegni, congressi e manifestazioni similari organizzati dall’Università o dalle singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, anche in forma forfetaria e con rimborso diretto agli interessati, degli ospiti invitati, nonché il pagamento per conferenze, seminari, interventi e attività similari tenuti dagli stessi, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
Articolo 82- Rappresentanza e difesa in giudizio
  1.  Nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e sempre che non si tratti di controversie con lo Stato, l’Università è rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, salvi i casi in cui la rappresentanza e la difesa sono demandate direttamente all’Università dalla normativa vigente.
  2.  Per particolari questioni, comunque attinenti alla propria autonomia gestionale, l’Università, sulla base di una apposita e motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal consiglio di amministrazione, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro.
Articolo 83 - Disposizioni di rinvio
  1.  Le modalità di svolgimento e i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, fatta salva ogni eventuale diversa prescrizione stabilita nelle disposizioni precedenti, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con D.R. 133/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Il nucleo di valutazione interna compie annualmente rilevazioni sul rispetto dei termini di cui al comma 1; l’inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell’ applicazione delle misure previste dagli artt. 21 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001.
Articolo 84 - Disposizioni transitorie
  1. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all’atto di avvio delle procedure medesime.
Articolo 85 - Disposizioni di attuazione
  1.  Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio provvedono all’ adeguamento dei propri regolamenti, inviandoli al senato accademico per il controllo di legittimità.
  2.  Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione approva le altre disposizioni necessarie per l’attuazione ad esso specificamente demandate dal regolamento stesso, anche mediante la modifica e l’integrazione di quelle eventualmente già vigenti nelle singole materie.
  3.  Ai sensi degli artt. 9 e 10, il primo bilancio annuale formato secondo le disposizioni del presente regolamento sarà quello relativo all’esercizio finanziario 2009.
Articolo 86 - Entrata in vigore e abrogazione di norme
  1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’ art. 7, commi da 7 a 11, della legge 168/1989 ed è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo. Esso entra in vigore, ove non altrimenti disposto, il 1° gennaio 2009, ovvero quindici giorni dopo la sua pubblicazione, qualora sia successiva a quella data. Eventuali modifiche possono essere apportate al regolamento con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
  2.  Fino all’emanazione del manuale di amministrazione di cui all’art. 3 del presente regolamento, restano in vigore le norme dal Capo I al Capo V del regolamento per l’amministrazione finanza e contabilità previgente, in quanto applicabili.
  3.  Con l’entrata in vigore del presente regolamento e, per la parte in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione previste dall’ art. 85, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili.

Consulta le slides del seminario del 14 ottobre sul regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

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Nota all'articolo 21: Per mero errore materiale nella precedente pubblicazione compariva il rinvio all'articolo 3 comma 4 anziché all'art. 11 comma 1 (torna all'articolo 21)

Ultimo aggiornamento documento: 28-Jan-2011

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