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Maggiorazioni di servizio agli invalidi

Ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l' anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni.
La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento.
Il beneficio non esclude l'applicazione della penalizzazione prevista per la pensione anticipata in caso di accesso al trattamento pensionistico con età inferiore a 62 anni.

Destinatari

I destinatari del beneficio sono:

  • i sordi (minorati sensoriali dell' udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l' età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
  • gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un' invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Periodi riconosciuti

L' anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:

  • di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
  • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario.
In caso di ricongiunzione il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.
Non è previsto l' accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.

Liquidazione della pensione

La maggiorazione è utile per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.

Sistema retributivo

Per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo la maggiorazione, nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni, è riconosciuta entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni: ciò consente al dipendente di ricevere una pensione più alta.

Sistema contributivo o misto

La maggiorazione convenzionale non assume invece rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto né in quello della pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo. La maggiorazione consente quindi di andare in pensione prima, ma non influisce sull'importo della pensione a cui il dipendente ha diritto.

Ultima modifica: Ven 03 Apr 2015 - 13:59

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