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Pensione anticipata

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti minimi richiesti devono essere maturati mentre si è ancora iscritti all'ente previdenziale. Chi è cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto può decidere di mantenere l'iscrizione all'Istituto con la prosecuzione volontaria dei contributi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
AnnoAnzianità contributiva uominiAnzianità contributiva donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi


N.B. queste anzianità contributive sono sottoposte ad eventuali aumenti in base alla c.d. "speranza di vita" che sarà determinata con apposito DPCM per il triennio 2016/2019.
Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Le suddette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria.

Requisiti fino al 31 dicembre 2011

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto sia ai fini della relativa decorrenza. I requisiti precedenti per l'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità prevedevano il raggiungimento della "quota 96" come somma di età anagrafica e anzianità contributiva: si poteva cioè andare in pensione a 60 di età con 36 anni di contribuzione, oppure a 61 anni con 35 anni di contribuzione.

Ultima modifica: Lun 05 Gen 2015 - 16:23

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