Il riscatto

Il riscatto consente di valutare periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell’ambito di una gestione previdenziale ed è sempre oneroso, ovvero a pagamento.
Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:

  • servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
  • durata legale dei corsi universitari
  • diploma universitario
  • diploma di laurea;
  • diploma di specializzazione
  • dottorato di ricerca;
  • lauree brevi;
  • corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
  • periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
  • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
  • periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
  • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
  • periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
  • i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.

Presentazione della domanda

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN ( vai alla sezione Servizi on line INPS).

 

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