Il 29 marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.75 il Testo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n.26, con cui sono state apportate alcune positive modifiche al testo originario, non significative per quanto attiene ai requisiti di accesso alla pensione cd. “Quota 100”.
Con la Legge di conversione il legislatore è intervenuto in particolare per fornire alle amministrazioni pubbliche le opportune linee guida in materia di reclutamento di nuovo personale al fine di uno snellimento delle procedure da porre in atto per evitare criticità operative conseguenti alle notevoli richieste di pensionamento.
Le novità di rilievo per i dipendenti pubblici
Art. 14 - “pensione quota 100” – interamente confermato
Nel triennio 2019-2021 il dipendente pubblico potrà accedere alla cd. “pensione quota 100” al momento in cui potrà far valere almeno 62 anni di età anagrafica e almeno 38 di anzianità contributiva (ivi compresi riscatti o ricongiunzioni) e ciò sia in presenza di un’unica iscrizione in una delle casse pubbliche, sia cumulando periodi contributivi non coincidenti, nel caso che nella vita lavorativa sia stato iscritto a casse diverse gestite attualmente, comunque, dall’INPS.
Se tale requisito è stato raggiunto entro la data di entrata in vigore della norma (29 gennaio 2019), il diritto alla “pensione quota 100” potrà essere esercitato già dal 1 agosto prossimo, mentre, se è raggiunto dopo il 30 gennaio 2019 la decorrenza della pensione avverrà trascorsi sei mesi dalla maturazione.
Secondo le indicazioni dell’INPS, per le gestioni “esclusive” (quelle dei dipendenti pubblici ex INPDAP) la decorrenza sarà dal giorno successivo a quello in cui la cd. Finestra si apre; ad esempio, se si maturano i requisiti al 25 di maggio, la pensione avrà decorrenza dal 26 novembre o successivamente, ma non prima di tale data.
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non iscritti alle casse esclusive sopra richiamate, invece, la decorrenza della pensione sarà dal primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”; sempre INPS, con la circolare citata, porta ad esempio un dipendente che matura i requisiti il 25 maggio 2019 e che avrà decorrenza della pensione quota 100 dal 1 dicembre.
In caso di raggiungimento dei requisiti in cumulo tra casse INPS, infine, la decorrenza della “pensione quota 100” sarà sempre il primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
In tutti i casi sussiste l’obbligo per il dipendente pubblico di richiedere all’amministrazione di appartenenza il collocamento a riposo con un preavviso di almeno sei mesi.
Casistica particolare è quella relativa al personale della Scuola e dell’AFAM, che potrà ottenere la decorrenza della pensione dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, o 1° novembre).
Il diritto alla “pensione quota 100” acquisito nel triennio 2019-2021 potrà essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e l’età anagrafica dei 62 anni non sarà “indicizzata” alla cd. “speranza di vita”.
L’amministrazione di appartenenza non potrà collocare a riposo il dipendente al raggiungimento di tale diritto a “pensione quota 100”, ma dovrà risolvere il rapporto di lavoro al limite ordinamentale, o successivamente, solo al momento in cui il dipendente raggiunga un diritto a pensione o di vecchiaia o anticipata secondo la previgente normativa.
E’ opportuno sottolineare che tale reddito da “pensione quota 100” è incumulabile con altri redditi da lavoro dipendente od autonomo, ad eccezione di reddito derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale regime di incumulabilità è applicabile nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della “pensione quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2020) indicizzabili alla cd. “speranza di vita” (cfr. esemplificazioni esaustive al punto 1.4 della Circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11).
Da evidenziare, inoltre, che le disposizioni di cui all’art.14 non si applicano al personale soggetto a particolare disciplina previdenziale (forze armate, polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza).
La legge di conversione introduce il comma 7-bis per fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico ed i commi da 10-bis a 10-decies per l’amministrazione giudiziaria, dettando linee guida e snellimento di procedure per il reclutamento di nuovo personale.
Con l’art. 14 bis la legge introduce la nuova disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali e conclude con l’art.14-ter per quanto attiene alla possibilità di utilizzo di graduatorie concorsuali già definite per ricoprire posti che si rendono disponibili entro i limiti temporali di efficacia delle stesse.
Art. 15 - Pensione anticipata indipendente dall’età anagrafica – interamente confermato
A partire dall’1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 è “cristallizzato” il requisito contributivo vigente al 2018 per il conseguimento della pensione anticipata che per gli uomini rimane 42 anni e 10 mesi e per le donne 41 anni e 10 mesi; il relativo trattamento di pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di tali requisiti.
Pertanto nel periodo suddetto non troveranno applicazione inasprimenti dell’anzianità contributiva derivanti dall’indicizzazione alla cd. “speranza di vita”.
Art. 16 - pensione “opzione donna” – interamente confermato
E’ data facoltà alle donne lavoratrici, che hanno maturato entro il 2018 un’anzianità contributiva di 35 anni ed un’età anagrafica di 58 anni, di ottenere una “pensione anticipata” calcolata secondo le regole del sistema contributivo. Tale requisito anagrafico non è soggetto all’adeguamento degli incrementi alla cd. “speranza di vita”.
Per la decorrenza della pensione, però, si dovrà aspettare la finestra dei 12 mesi dalla maturazione dei requisiti; anche in questo caso il personale della Scuola e dell’AFAM dovrà rispettare obbligatoriamente la finestra dell’1 settembre o dell’1 novembre.
Art. 17 – lavoratori “precoci” – interamente confermato
Anche per i lavoratori precoci, (coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione derivante da lavoro effettivo e si trovano in una delle condizioni di assistere un convivente con handicap grave oppure abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%) il requisito contributivo ridotto a 41 anni troverà applicazione fino al 31 dicembre 2026, senza subire alcun adeguamento alla speranza di vita.
Art. 18 - ape sociale – interamente confermato
La possibilità di accedere a questa prestazione è stata prorogata per tutto il 2019; pertanto l’INPS ha posticipato il termine di scadenza della sperimentazione APE sociale, fornendo istruzioni con propria Circolare 1° febbraio 2019, n.15.
Inserito articolo 18-bis – Sospensione dei trattamenti previdenziali ai condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, i quali si siano sottratti all’esecuzione della pena, compresi gli evasi e latitanti.
Art. 20 - riscatto periodi non coperti da contribuzione e riscatto “light” dei corsi di studio- interamente confermato – variazione su età anagrafica
Nel triennio 2019-2021 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sarà possibile riscattare i periodi antecedenti l’entrata in vigore del Dl. N. 4 (non soggetti ad obbligo contributivo), purché si collochino tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle casse gestite dall’INPS. Detti periodi potranno essere riscattati nella misura massima di cinque anni, su domanda del lavoratore, e il relativo onere sarà detraibile dall’imposta lorda al 50% e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Inoltre, importante novità introdotta al comma 6, è la facoltà per i lavoratori di presentare, a qualsiasi età anagrafica (non più entro i 45 anni), domanda di riscatto per periodi corrispondenti a corsi di studio collocabili post 1995 nel sistema contributivo. Il calcolo dell’onere di riscatto avviene tramite una modalità più economica del precedente, in quanto si basa sul versamento di un contributo annuale commisurato all’aliquota contributiva (generalmente il 33%) applicata ad un minimale imponibile INPS prestabilito (per il 2019 15.580 euro).
A conti fatti, il costo annuale corrisponde a circa 5.242 euro per ogni anno da riscattare e, considerato un reddito annuo intorno ai 30.000 euro, con il recupero fiscale della rateizzazione in 120 rate, la spesa effettiva sarebbe di circa 13.000 euro a fronte di un rendimento pensionistico netto mensile di circa 90 euro. Per approfondimenti vedi circolare INPS del 5 marzo 2019 n.36 e relativi allegati, avendo cura di trascurare l’età massima dei 45 per la presentazione delle domande, età “cancellata” in fase di conversione.
Art. 23 - differimento del TFS ed anticipazione – alcune variazioni
Nel caso in cui il dipendente acceda alla “pensione quota 100”, potrà ottenere il TFS solo al momento in cui maturerà i previgenti requisiti di accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia, e nei termini temporali ad essi riferibili; quindi, trascorsi 12 mesi dalla cessazione per vecchiaia, o 24 mesi dalla cessazione per anticipata per quanto attiene alla prima rata di TFS (50.000 lordi), dopo 12 mesi dalla prima la seconda rata (50.000 lordi) ed eventuale residuo alla terza, trascorsi 12 mesi dalla seconda.
Per tutti coloro che accedono alla pensione, avendo maturato qualsiasi requisito (compresa la “quota 100”) sarà possibile ottenere una anticipazione del TFS. L’eventuale anticipazione prevista è di 45.000 euro (aumentata in fase di conversione rispetto agli iniziali 30.000) e potrà essere pagata sulla base di una certificazione emessa dall’ente responsabile dell’erogazione del trattamento, che il richiedente presenterà per il finanziamento alle banche o intermediari finanziari che aderiranno ad apposito accordo quadro; detto accordo sarà da stipulare entro 60 giorni dalla conversione in legge tra i Ministeri del lavoro, delle Finanze e della Pubblica amministrazione e l’ABI (associazione bancaria italiana). Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi l’INPS tratterrà il relativo importo dal trattamento di fine servizio spettante, fino alla concorrenza dello stesso.
Art. 24 - detassazione del TFS – interamente confermato
Infine, da non sottovalutare è anche l’impatto positivo della percentuale di detassazione del TFS fino ad un imponibile di 50.000 euro; la riduzione vale dal 1,5% al 7,5% a seconda che la quota di TFS sia erogata dopo 12, 24, 36, 48 o 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e trova applicazione anche per cessazioni avvenute prima del 1° gennaio 2019 per le quote TFS ancora da percepire.
Info: Staff Pensioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.