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Corrispondenza tra classe di laurea e classe di concorso

I requisiti di accesso alle classi di concorso per insegnare nella Scuola secondaria di I e II grado possono essere verificati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e nelle Tabelle allegate al DPR 19/2016, al DM 259/2017, al DM 221/2023, al DM 255/2023.

Gli uffici didattici di Unipi non eseguono le pratiche di controllo dei requisiti di accesso, per le quali gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio scolastico (ente di competenza).

Le informazioni seguenti non hanno carattere di ufficialità.

Nuove classi di concorso per l’accesso all’insegnamento

Nella GU n. 12 del 16 gennaio 2024 (che recepisce il DM n. 221 del 20 novembre 2023) e nella GU n. 34 del 10 febbraio 2024 (che recepisce il DM n. 255 del 22 dicembre 2023) sono state revisionate alcune classi di concorso per l’accesso all’insegnamento nella scuola di I e II grado. In specifici casi la revisione prevede l’accorpamento di alcune classi di concorso, l’introduzione di nuovi requisiti (l’aggiunta di diplomi di laurea prima non previsti che consentono di accedere all’insegnamento) e di nuovi vincoli (tot numero di crediti in tot settori scientifico-disciplinari) ed è consultabile nella Tabella A allegata ai rispettivi DM e GU (come segnalato di seguito per ogni classe oggetto di revisione).

Di seguito si riportano le indicazioni principali, che non hanno carattere di ufficialità. Per informazioni più dettagliate relative ai requisiti di accesso all’insegnamento gli interessati possono consultare la normativa di riferimento o rivolgersi all’ente di competenza che è l’Ufficio scolastico. L’Ateneo di Pisa fornisce solo informazioni generali per facilitare l’orientamento, informazioni che, da parte degli interessati, devono essere sottoposte alla verifica dell’Ufficio scolastico.

  • A-01 (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e di II grado) accorpa la ex A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e la ex A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e di II grado) accorpa la ex A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la ex A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-20 (Fisica). Sono stati modificati i vincoli (tot numero di crediti in tot settori scientifico-disciplinari). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-22 (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado) accorpa la ex A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la ex A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-26 (Matematica). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 221/2023 e alla GU 12/2024.
  • A-27 (Matematica e fisica). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-28 (Matematica e Scienze). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 221/2023 e alla GU 12/2024.
  • A-30 (Musica nell’istruzione secondaria di I e di II grado) accorpa la ex A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la ex A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-48 (Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa la ex A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la ex A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-53 (Storia della musica e della danza) nuova denominazione della ex A-53 (Storia della musica). I requisiti richiesti nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-70 (Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa la ex A-70 (Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia) e la ex A-72 (Lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.
  • A-71 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa la ex A-71 (Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento sloveno o bilingue del Friuli Venezia Giulia) e la ex A-73 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friulia Venezia Giulia). I requisiti richiesti sono indicati nella Tabella A allegata al DM 255/2023 e alla GU 34/2024.

Per le classi di concorso A-01, A-12, A-20, A-22, A-27, A-30, A-48, A-53, A-70, A-71 si evidenziano alcune indicazioni presenti nel DM 255/2023 e nella GU 34/2024:

Art. 2 (Classi di concorso), c. 1: “...Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado... Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze”.

Art. 5 (Norme transitorie e finali), c. 1: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Il comma specifica che le norme relative alla revisione delle classi di concorso valgono solo per coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dall’11 febbraio 2024), non possedevano ancora il titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze. Pertanto, se interessati all’insegnamento, dovranno assolvere i nuovi requisiti ministeriali.

Viceversa, coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dall’11 febbraio 2024), erano in possesso del titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze mantengono valido il titolo posseduto, a cui non si applica la revisione in oggetto.

 

Per le classi di concorso A-26 e A-28 si evidenziano alcune indicazioni presenti nel DM 221/2023 e nella GU 12/2024:

Art. 5 (Norme transitorie e finali), c. 1: “Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259”.

Il comma specifica che le norme relative alla revisione delle classi di concorso valgono solo per coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 gennaio 2024), non possedevano ancora il titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze. Pertanto, se interessati all’insegnamento, dovranno assolvere i nuovi requisiti ministeriali.

Viceversa, coloro che, all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 gennaio 2024), erano in possesso del titolo di studio (cioè il diploma di laurea) valido per l’accesso ai concorsi di immissione in ruolo, ai nuovi percorsi abilitanti, ai corsi di specializzazione per il Sostegno, alle graduatorie per le supplenze mantengono valido il titolo posseduto, a cui non si applica la revisione in oggetto.

Contenuti in lingua straniera CLIL

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

  1. a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER;
  2. b) attestazione di competenza metodologica CLIL;

Per ulteriori indicazioni si veda le Nota introduttiva alla Tabella A allegata al DM 255/2023 e nella GU 34/2024.

Normativa

Ultima modifica: Lun 04 Mar 2024 - 07:37

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