Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari diversi

 

Ciascun studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore come previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022, con le modalità disciplinate nel successivo Decreto Ministeriale n. 933 del 29 luglio 2022.

Cosa è possibile fare

È possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di due corsi di istruzione superiore di uno stesso Ateneo oppure appartenenti ad Atenei, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, anche esteri, come di seguito specificato.

 

Possibilità di doppia iscrizione consentite 

  • due corsi di laurea triennale non appartenenti alla stessa classe di laurea

  • due corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico non appartenenti alla stessa classe di laurea

  • un corso di laurea triennale e uno di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico

  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di dottorato di ricerca o di master o di specializzazione non di area medica

  • due corsi di master, purché diversi

  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione medica – per questo caso si applica l’art. 7 del DM 226/2021

  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione non medica

  • un corso di master e uno di specializzazione (di area medica e non)

  • un corso di dottorato di ricerca e un corso di master

 

Norme generali

  • Nel caso di iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, questi non devono appartenere alla stessa classe di laurea e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative.

  • Per l’iscrizione a due diversi corsi di studio è obbligatorio essere in possesso per ciascuno dei corsi dei titoli di studio e dei requisiti d’accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti didattici, di Ateneo e dei singoli corsi di studio.

  • Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita esclusivamente l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, fatta eccezione per le attività di laboratorio e di tirocinio.

  • Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

 

 

Dichiarazioni per iscrizioni a due corsi

  • Lo studente che intende usufruire della doppia iscrizione deve presentare annualmente una dichiarazione in cui esprime l’intenzione di iscriversi ad un secondo corso di studio e autocertifica il possesso dei requisiti necessari.

  • La dichiarazione di doppia iscrizione deve essere presentata nel processo di immatricolazione ad un secondo corso di studio, secondo le modalità previste per ogni tipologia di corso. Consulta le pagine dedicate all’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea magistrale, ai master universitari, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato e ai corsi per la formazione insegnanti per maggiori informazioni sulle rispettive procedure di immatricolazione.

  • Lo studente è tenuto a presentare la dichiarazione per ogni anno accademico di doppia iscrizione al momento del rinnovo iscrizione accedendo all’area riservata del portale Alice www.studenti.unipi.it nella sezione “Segreteria” – “Doppia iscrizione/PA 110 e lode".

  • In caso di iscrizione a corsi di studio presso due Atenei diversi, tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni.

  • La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.

È consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio dell’Università di Pisa solo a condizione che lo studente sia in regola con la posizione contributiva relativa alla prima iscrizione.

Le dichiarazioni inerenti i requisiti di compatibilità tra i due corsi di studio previsti dal DM n. 930 del 29 luglio 2022 saranno soggette ad accertamenti: qualora emerga l’iscrizione a due corsi tra loro incompatibili alla luce della normativa vigente, e in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione, la carriera con la data di immatricolazione più recente è chiusa di ufficio per irregolarità amministrativa.

 

Diritto allo studio

  • I benefici per il diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione.

  • Lo studente con iscrizione contemporanea a due corsi di studio individua solo uno dei due come riferimento per accedere ai benefici previsti per il diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione, in una sola delle sedi amministrative, qualora fossero diverse. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

  • Ai fine della maggiorazione del 20% dell’importo della borsa, prevista dalla normativa per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi, lo studente dovrà mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

 

Contribuzione onnicomprensiva annuale

La contribuzione onnicomprensiva è dovuta per entrambi i corsi di studio di contemporanea iscrizione e verrà determinata separatamente in funzione del tipo di corso e del numero di anni di iscrizione al corso, sulla base del Regolamento per la contribuzione degli studenti.

In presenza dei requisiti previsti dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti, lo studente può richiedere l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni.

In caso di doppia iscrizione a due corsi di studio attivati da atenei con sede in Regione Toscana, la tassa regionale annuale sarà versata una sola volta. Al contrario, lo studente è tenuto al pagamento di due tasse regionali distinte se iscritto contemporaneamente a un corso di studio dell’Università di Pisa e a un corso di studio attivato da un ateneo fuori regione. In caso di esonero dal versamento della tassa regionale per godimento della borsa per diritto allo studio, l’esonero si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa DSU.

 

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Allegati:

Ultima modifica: Mer 25 Ott 2023 - 12:29

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