Ci sono regole per la brevettazione di materiale biologico?

Se da una parte le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse non sono brevettabili, è tuttavia ritenuto lecito brevettare “parti” di organismi viventi opportunamente isolate e riprodotte sinteticamente, delle quali sia stata descritta l'utilità tecnica.
E’ brevettabile, sempre che sussistano novità, attività inventiva ed industrialità:
- un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;
- un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’essere umano, non la natura, è capace di realizzare;
- un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.
NON è brevettabile:
- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’essere umano e dell’ambiente;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le invenzioni, il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:
- ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità della clonazione;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
- una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione;
- le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;
- le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altre varietà vegetali, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.
È comunque escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
Per il deposito brevettuale di microorganismi, virus, plasmidi ed altre entità microbiologiche il deposito di colture del microorganismo presso istituzioni riconosciute ha lo stesso effetto della descrizione. In Italia tale deposito è consentito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” di Brescia, il Centro di Biotecnologie Avanzate (CBA)/Interlab Cell Line Collection (ICLC) di Genova e l’Istituto Collezione di lieviti industriali (DBVPG) di Perugia.

Ultima modifica: Mar 10 Ott 2017 - 08:27

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