Contenuto principale della pagina Menu di navigazione Modulo di ricerca su uniPi Modulo di ricerca su uniPi

Sono un dipendente UNIPI, quando e come posso brevettare?

La proprietà di un diritto di PI è regolata dal tipo di ricerca che un professore universitario o ricercatore conduce.

Ricerca istituzionale o “libera”
Il personale docente dell'Università di Pisa (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti del ruolo a esaurimento) che abbia conseguito risultati brevettabili nell’ambito della sua “istituzionale” attività di ricerca condotta nell’Università/Ente di appartenenza ha diverse possibilità di sfruttare la propria invenzione.
Se escludiamo l’utilizzo in regime di segreto, che però offre scarsa tutela in caso di contraffazione, le modalità di deposito di una domanda di brevetto sono diverse e schematicamente riportate di seguito:
a) Depositare a nome proprio e a proprie spese (individuando tutti coloro che hanno contribuito significativamente all’invenzione) e decidere come sfruttarlo (utilizzandolo personalmente, vendendolo, concedendo ad altri di utilizzarlo in licenza...). L’inventore è tenuto a comunicare all’Università l’avvenuto deposito ex. 65 del Codice della Proprietà Industriale. Per i docenti inventori dell’Università di Pisa è disponibile on line il Modulo A, da compilare e trasmettere all’USTT.
Per legge, in caso di sfruttamento economico del brevetto depositato a suo nome, l’inventore dovrà riconoscere all’Ateneo una percentuale dei proventi ottenuti (royalties), definita dal Regolamento di Ateneo in materia di Invenzioni all’art. 13.
b) Richiedere un contributo all’Ateneo per anticipare le spese (Modulo B). In questo caso l’Ateneo anticipa la spesa e il brevetto viene depositato a nome dell’inventore che quindi diventa titolare oltre che autore. Le percentuali e obblighi vengono stabiliti di volta in volta.
c) Cedere il diritto al brevetto all’Università. Il ricercatore presenta all’USTT l’offerta di cessione del diritto all’invenzione con Il Modulo C, disponibile on line. L’Università al termine di una procedura di valutazione e approvazione prevista dal Regolamento di Ateneo, assume la titolarità economica del brevetto e si farà carico della redazione, del deposito, del rinnovo a livello nazionale e, in una determinata percentuale di una parte delle fasi all’estero. In caso di avvenuto sfruttamento commerciale del brevetto (vale a dire che questo viene dato in licenza o ceduto anche per una quota) una percentuale dei proventi, definita per legge, sarà attribuita al ricercatore.

Ricerca vincolata o “finanziata”
Tuttavia, auspicabilmente, la ricerca infatti può essere finanziata da enti terzi (sia pubblici che privati); in questo caso la titolarità del brevetto è regolata da un contratto che definisce obblighi e diritti delle parti. L’esito può essere la contitolarità del brevetto tra le Parti (finanziato e finanziatore), oppure, come più spesso accade, specialmente con finanziamenti aziendali significativi, la titolarità viene attribuita a chi finanzia la ricerca.
All’inventore può essere riconosciuto un compenso, specialmente se il risultato brevettabile non era previsto dall’attività di ricerca commissionata e, in ogni caso l’inventore mantiene il diritto ad essere sempre riconosciuto tale, anche sulla domanda di brevetto depositata dall’azienda.

Consultare anche le seguenti FAQ:
Qual è l’iter tipico di brevettazione con UNIPI e quanto tempo richiede?
In cosa mi aiuta l’Unità di Servizi per il Trasferimento Tecnologico (USTT)?

Ultima modifica: Mar 28 Apr 2020 - 09:09

Questo sito utilizza solo cookie tecnici, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più, consulta l'informativa