Come posso tutelare il Software, se non con un brevetto?

Pur non essendo tutelabile con lo strumento del brevetto, il software può essere protetto in Italia come diritto d’autore, secondo una disciplina particolare che protegge la forma di espressione di creazioni intellettuali nel campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e del cinema. La particolarità del diritto d’autore si riflette anche nella durata del titolo che è molto maggiore di quella del brevetto.
La brevettabilità dei programmi in quanto tali è esclusa, ma le invenzioni collegate al software sono brevettabili purché dall’attuazione del software derivi un “effetto tecnico”.

Ultima modifica: Lun 09 Ott 2017 - 14:22

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