Congedo straordinario per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità – art.42, comma 5 del D. Lgs. n.151 del 26/03/01.

I dipendenti possono richiedere un congedo straordinario, intero o frazionato, per assistere persone in situazione di handicap grave per un limite massimo di 2 anni lavorativi.

Il congedo spetta, rispettando un preciso ordine di priorità, ai seguenti soggetti:

  1.  coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;
  2.  genitori;
  3.  figli conviventi della persona in situazione di handicap grave;
  4.  fratelli e sorelle conviventi della persona in situazione di handicap grave;
  5. parenti o affini entro il 3° grado conviventi della persona in situazione di handicap grave.

Ad esempio, i genitori non possono richiedere il congedo se l'assistito ha un coniuge, e così via a seguire.

La fruizione del congedo necessita della convivenza con l'assistito. Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell'unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il III grado. Non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave.

Il congedo spetta se l'assistito ha la residenza allo stesso indirizzo (numero civico) del dipendente.

E' necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo.

Per ottenere il congedo bisogna fare richiesta alla Direzione del Personale, allegando la documentazione medica se non è stata presentata in precedenza per i permessi retribuiti.

(scarica modulo)

Informazioni e contatti

L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Ultima modifica: Mar 20 Feb 2024 - 08:10

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