Congedo di Maternità (astensione obbligatoria D. Lgs 151/01)

La lavoratrice madre ha diritto un periodo di 5 mesi di congedo di maternità (astensione obbligatoria): può scegliere se prendere 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo.

2 mesi prima e 3 dopo il parto

La dipendente deve presentare all'Ufficio del Personale il certificato medico del ginecologo con la data presunta del parto, entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza.

1 mese prima e 4 dopo il parto

La dipendente deve presentare entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza:

  • Il certificato del ginecologo con la data presunta del parto
  • Una relazione firmata dal responsabile di struttura con indicate le mansioni svolte.
  • L'autorizzazione del medico competente di Ateneo a trattenersi al lavoro fino al compimento dell'ottavo mese.

0 mesi prima e 5 dopo il parto

La dipendente deve presentare all'Ufficio del Personale entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza.

  • Il certificato del ginecologo con la data presunta del parto
  • Una relazione firmata dal responsabile di struttura con indicate le mansioni svolte.
  • L'autorizzazione del medico competente di Ateneo a trattenersi al lavoro fino alla data presunta del parto.

 

 

Astensione obbligatoria per il padre

L'astensione obbligatoria spetta al padre nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre.

 

Congedo di maternità e paternità 

  • Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi;
  • in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni;
  • la fruizione del congedo deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta con un anticipo non minore di cinque giorni;
  • il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • il periodo di congedo è retribuito con un’indennità pari al 100 % della retribuzione e deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
  • il congedo spetta anche al padre affidatario o adottivo.

Informazioni e contatti

L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Allegati:

Ultima modifica: Mar 16 Mag 2023 - 11:58

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