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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Archivio dei regolamenti / Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione

Archivio dei regolamenti

Funzioni utili

Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione

D.R. 5 dicembre 1997 n. 01/2100 Emanazione
D.R. 8 ottobre 1998 n. 01/1436 Modifiche
D.R. 23 agosto 2001 n. 01/965 Modifiche
D.R. 28 dicembre 2001 n. 01/1599 Conversione importi in Euro
D.R. 13 marzo 2002, n. 01/334 Modifiche
D.R. 21 ottobre 2002 n. 01/1370 Modifiche
D.R. 26 aprile 2005, n. 01/7436 Modifiche
D.R. 13 aprile 2006, n. 01/6848 Modifiche
D.R. 1 giugno 2006, n. 01/9620 Modifiche
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica Art. 6
D.R. 28 marzo 2008, n. 01/4625 Modifiche (relative anche alla denominazione del regolamento)
D.R. 9 dicembre 2008, n. 01/17452 Modifica art. 1

Capo I
Oggetto del Regolamento
Articolo 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 29 aprile 1996 n. 59 e successive modificazioni, le attività di formazione, gli studi, le ricerche, le consulenze, le analisi, i controlli, le tarature, le prove, le esperienze e le prestazioni consimili, che le strutture didattiche, scientifiche e di servizio e le strutture di livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale possono effettuare in collaborazione o per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono quelle effettuate con l'impiego prevalente di risorse e locali delle strutture interessate. Esse devono essere svolte in via primaria da personale afferente alle strutture stesse, con preferenza per il personale a tempo pieno, e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali. Il personale che intenda partecipare a prestazioni assoggettate alla disciplina del presente regolamento in base a contratti o convenzioni stipulati da strutture diverse da quella di appartenenza è tenuto a darne preventiva comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza, fatta salva l'autorizzazione prevista dal comma 4, lett. d), dell'art. 2. Possono partecipare alle prestazioni di cui al presente regolamento anche: a) i ricercatori in formazione; b) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio di dottorato; c) gli assegnisti di ricerca.
3. Sono assoggettate al presente regolamento anche le prestazioni che le strutture, sia didattiche, scientifiche e di servizio, che dell'Amministrazione centrale, effettuano in collaborazione o per conto di altre strutture dell'Università stessa.
4. Non sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento le prestazioni svolte in collaborazione e per conto di amministrazioni statali e di altri enti pubblici sulla base di finanziamenti finalizzati alla ricerca scientifica e collegate con le finalità istituzionali dell' Università, nonché tutte le attività compatibili con il regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni e integrazioni; non sono altresì assoggettate a tale disciplina tutte le prestazioni svolte per conto del Servizio sanitario nazionale e ricomprese nel protocollo d'intesa Regione-Università.
5. I professori, i ricercatori e i tecnici che effettuano prestazioni non assoggettate alla disciplina del presente regolamento ai sensi del comma 4 devono comunque garantire il rimborso alla struttura di afferenza dei costi dei materiali e delle risorse di appartenenza della struttura stessa eventualmente utilizzati.
6. Nel caso di prestazioni svolte in collaborazione e per conto di organismi comunitari, è fatta salva l'applicazione di disposizioni comunitarie aventi contenuto diverso da quello stabilito nel presente regolamento.
6 bis. E' altresì fatta salva l'applicazione delle clausole inserite in atti concernenti corsi di formazione commissionati da enti pubblici che impongano proprie normative, nonché l'applicazione delle clausole relative alla proprietà ed allo sfruttamento delle invenzioni eventualmente concordate con i soggetti finanziatori.

Capo II
Contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza e di formazione da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati
Articolo 1bis - Classificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni che possono essere svolte a favore di committenti pubblici e privati sono le seguenti:
A) ricerca; consulenze concernenti studi anche a carattere monografico, la formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica o scientifica, coordinamento o supervisione; attività di formazione, concernente la progettazione, l'organizzazio-ne e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico, partecipazione a progetti di formazione ad eccezione di quelli rientranti nell'attività istituzionale (quali, ad esempio, FSE, IFTS ecc.); vendita di prodotti; sponsorizzazioni
B) analisi, controlli, prove, tarature, e tutte le altre prestazioni che siano disciplinate da appositi tariffari.

Articolo 2- Approvazione e stipulazione dei contratti

1. Le prestazioni di cui alla lettera A) del precedente art. 1bis sono assunte mediante contratti stipulati dal responsabile della struttura didattica, scientifica e di servizio interessata, previa deliberazione del consiglio della struttura stessa fatto salvo quanto previsto al comma 6. Nel caso di prestazioni da effettuarsi da parte di strutture dell'Amministrazione centrale, i contratti sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Direttore amministrativo, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
2. Nei casi di contratti riguardanti più strutture tali contratti sono stipulati da tutti i responsabili delle strutture stesse. Il rettore, salvo delega al direttore amministrativo, stipula tutti i contratti di interesse generale dell'Università.
3. Abrogato
4. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono in particolare contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) il responsabile della prestazione, da individuare tra i professori ed i ricercatori afferenti alla struttura, o tra il personale di livello dirigenziale o appartenente alla categoria EP o tra i collaboratori ed esperti linguistici, con l'indicazione espressa della sua accettazione;
c) i nominativi del personale dichiaratosi disponibile a partecipare all' effettuazione della prestazione e, per il personale tecnico-amministrativo, l'impegno temporale complessivo, in termini orari, previsto per il personale medesimo, nonché, per il solo personale tecnico-amministrativo a tempo pieno, la parte destinata ad essere assolta al di fuori dell'orario di lavoro;
d) i nominativi del personale afferente ad altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio dichiaratosi disponibile a partecipare a titolo individuale all'effettuazione della prestazione; ove trattasi di personale tecnico-amministrativo, questo deve essere munito di apposita autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza, comunicata al relativo consiglio;
e) l'analisi degli elementi di costo, di cui all'art. 3, da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nel contratto o convenzione.
5. Nei contratti devono essere disciplinati, oltre agli elementi di cui alle lett. a), b) del comma 4:
a) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
b) il corrispettivo complessivo, determinato in misura tale da garantire comunque la copertura degli elementi di costo come sopra previsti, i termini e le modalità del relativo pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo per l' amministrazione, la finanza e la contabilità;
c) le condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni e i brevetti, nonché, in caso di attività didattiche assoggettate al presente regolamento, il contenuto degli eventuali attestati finali di frequenza e di profitto;
d) le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell'ambito del contratto o convenzione.
6. I contratti possono essere stipulati dal responsabile della struttura interessata senza la preventiva deliberazione del consiglio della struttura stessa, salva successiva ratifica, quando riguardino prestazioni di importo non superiore complessivamente a Euro 51.000. Nel caso di prestazioni da effettuarsi da parte di strutture dell'Amministrazione centrale, i contratti di cui al presente comma sono stipulati dal Direttore amministrativo, salva successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.
7. Abrogato

Articolo 3 - Composizione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Capo deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti elementi di costo:
a) costo per l'acquisto di beni e servizi;
b) l'eventuale costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella prestazione;
c) costi generali calcolati come segue:
- una quota del 7% come contributo ai costi generali sostenuti dall'Ateneo, da considerarsi inclusiva della quota prevista dall'art. 5.9 dello Statuto;
- una quota non superiore al 15% relativa ai costi sostenuti dalla struttura interessata.
Tali quote si intendono applicate all'importo complessivo del contratto o convenzione, fatta salva la facoltà per le strutture di deliberare una diversa applicazione per la quota di propria spettanza;
d) costo del personale tecnico-amministrativo, che svolge attività di diretto supporto alla prestazione in misura pari all'impegno temporale complessivo del personale medesimo calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, agli stipendi tabellari per la parte destinata ad essere assolta durante l'orario di lavoro e ai compensi per lavoro straordinario per la parte restante. Non si tiene conto dei costi dei collaboratori ed esperti linguistici e del personale di livello dirigenziale e di categoria EP;
e) costo del personale assunto a tempo determinato e delle collaborazioni per attività svolte da personale estraneo alla struttura per conto della quale il contratto è stato stipulato, sia universitario, sia esterno all'Ateneo;
f) costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;
g) costi per eventuali borse di studio. Non si tiene conto dei costi delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca a meno che essi non gravino su fondi inerenti alla specifica attività prevista nel contratto.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le eventuali entrate derivanti dai contratti e dalle convenzioni per la parte eccedente i costi di cui al comma 1, costituiscono il corrispettivo relativo all'attività svolta dal responsabile della prestazione e dal personale docente (professori, ricercatori), dai collaboratori ed esperti linguistici, dal personale di livello dirigenziale e di categoria EP, dai ricercatori in formazione, dai dottorandi e dagli assegnisti di ricerca che hanno effettivamente collaborato alla prestazione. Per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca non si procede alla remunerazione secondo le modalità del presente comma qualora la borsa sia attribuita sul contratto oggetto di ripartizione.

Articolo 3bis - Prestazioni a tariffa

1. Per le prestazioni di cui alla lettera B) dell'art. 1bis, per le quali occorre fissare una tariffa, questa è stabilita dal consiglio della struttura interessata e, per l'Amministrazione centrale, dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla base degli elementi di cui all'art. 3, comma 1, e del tipo e della complessità della prestazione.
2. Per le eventuali entrate derivanti dalle prestazioni a tariffa si applica l'art. 3, comma 4.

Capo III
Convenzioni di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica
Art. 3ter - Approvazione e stipulazione delle convenzioni

1. Le convenzioni per lo svolgimento, in collaborazione con organismi comunitari, enti pubblici o privati, di attività istituzionali o di attività di supporto o comunque collegate ad esse di interesse comune, sono approvate e stipulate secondo quanto disposto al precedente art. 2, commi 1 e 6.
2. Per eventuali prestazioni svolte nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente alla responsabilità delle stesse, al personale coinvolto e alla determinazione degli elementi di costo, si applicano le disposizioni di cui al Capo II.
3. Si applica al presente Capo la disposizione di cui all'art. 3, comma 1.

Capo IV
Disposizioni comuni
Articolo 4 - Rendicontazione delle prestazioni

1. Al termine della prestazione il responsabile indicato nel contratto o convenzione redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti, nonché il consuntivo, controfirmato dal responsabile della struttura interessata e -per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio- dal segretario amministrativo, delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione e il consuntivo sono redatti annualmente dal responsabile stesso della struttura o da suo delegato, fermo restando l'assoggettamento a controfirma del consuntivo.
2. Gli atti autorizzativi dei contratti e delle convenzioni di cui al presente regolamento possono stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l'effettuazione della prestazione, che il responsabile della stessa presenti al responsabile della struttura una relazione periodica, che viene comunicata all'organo che ha autorizzato tale prestazione.
3. Il responsabile della struttura e, per l'Amministrazione centrale, il Direttore amministrativo, approvano con apposita disposizione scritta, anche sulla base della relazione di cui al comma 1, il consuntivo e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti di destinazione, al personale docente (professori e ricercatori), ai collaboratori ed esperti linguistici, al personale di livello dirigenziale e di categoria EP, ai ricercatori in formazione, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca che hanno effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell'entità della collaborazione fornita. E' fatto salvo il riparto, da calcolarsi sulla differenza tra il corrispettivo complessivo del contratto ed i costi di cui al comma 1 dell'art. 3, di una quota riservata al compenso specifico per l'esercizio delle funzioni di responsabile, che il consiglio della struttura stessa o il Consiglio di amministrazione -per le prestazioni effettuate dalle strutture dell'Amministrazione centrale- determinano previamente, con apposita deliberazione riguardante tutte le prestazioni assoggettate alla disciplina del presente regolamento. In ogni caso i soggetti predetti possono essere compensati per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente regolamento fino ad una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva lordo dipendente. La somma così erogata a tali soggetti non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni al netto dell'IVA. In caso di contratti di durata eccedente l'anno e il cui pagamento è previsto in un'unica soluzione, ai fini della determinazione delle percentuali predette si fa riferimento ai compensi che deriverebbero dalla ripartizione, in parti uguali, della quota spettante su tutti gli anni di partecipazione all'esecuzione dei contratti stessi. Le somme che eccedono tali percentuali rientrano nella disponibilità della struttura.
3bis. Il limite ai compensi deve intendersi riferito non solo al residuo ripartibile, ma a tutti gli emolumenti corrisposti in relazione alla prestazione.
4. Con la stessa disposizione di cui al comma 3 si provvede altresì al riconoscimento delle quote corrispondenti ai costi di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3.
5. La parte di corrispettivo corrispondente ai costi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 3 è ripartita, con la disposizione di cui al comma 3, nel modo seguente: l'ammontare per prestazioni lavorative svolte durante l'orario di lavoro, corrispondente al trattamento economico tabellare, viene suddiviso in tre quote, di cui la prima (40%) spetta al personale che ha partecipato alla prestazione, la seconda (30%) viene suddivisa, con criteri stabiliti dal Consiglio di ciascuna Struttura -e dal Consiglio di amministrazione per l'Amministrazione centrale-, tra il personale tecnico-amministrativo che ne fa parte e la terza (30%) confluisce in apposito fondo del bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità della prestazione individuale; l'ammontare per attività svolte fuori dall'ordinario orario di lavoro, purché la presenza in servizio risulti dagli appositi sistemi di rilevazione -eccezion fatta per le attività espletate fuori dalla sede di servizio- e sia stata preventivamente autorizzata dal responsabile della struttura, è suddiviso in due quote di pari importo, di cui la prima spetta al personale che ha effettuato la prestazione, mentre la seconda confluisce in apposito fondo del bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità della prestazione individuale.
Le quote di cui al presente comma possono essere ripartite anche tra il personale di categoria D, beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 3 del CCNL, secondo i criteri specificati nel presente articolo.
6. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione sia svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all'oggetto della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e contabili, la disposizione di cui al comma 3 può essere adottata al termine di ciascuna fase purché successivamente al pagamento alla Università da parte dell'ente committente del corrispettivo relativo all' attività svolta nella singola fase.
7. Anche precedentemente alla approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione, il responsabile della struttura e, per l'Amministrazione centrale, il Direttore amministrativo, su proposta del responsabile della prestazione stessa corredata da specifica approvazione dei risultati dell' attività svolta, possono provvedere alla liquidazione del compenso previsto nelle deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4, per le collaborazioni esterne e per le prestazioni del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. d).

Articolo 5 - Norme transitorie e finali

1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente regolamento sia affidata congiuntamente a più strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ovvero uno o più professori e ricercatori partecipino in rappresentanza della struttura alla quale afferiscono all'effettuazione di prestazioni affidate ad altra struttura, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati da apposite intese stipulate dai responsabili delle strutture medesime, previa deliberazione dei rispettivi consigli se necessaria ai sensi del presente regolamento.
2. Nel caso in cui i contratti e le convenzioni di cui al presente regolamento comportino la costituzione o la partecipazione a organismi consortili o associativi si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'art. 59 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Nel caso in cui le disposizioni del presente regolamento si applichino ai centri di spesa costituiti presso l'amministrazione centrale dell' Università di Pisa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l' amministrazione, la finanza e la contabilità, i responsabili delle prestazioni possono essere il direttore amministrativo e i responsabili degli altri centri di spesa, o il personale di categoria non inferiore alla EP; la parte di corrispettivo corrispondente ai costi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 3 è suddivisa con le modalità previste all'art. 4, comma 5.
6. Ai contratti e alle convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento o alle sue successive modifiche si applicano le disposizioni vigenti al momento della loro stipulazione.
6bis. L'utilizzo dei proventi derivanti da sfruttamento di brevetti e invenzioni dell'Università, nonché dalla partecipazione a spin-off universitari è disciplinato dagli appositi regolamenti di Ateneo, fermo restando che, per quanto riguarda la determinazione dei costi e la rendicontazione delle spese sostenute, si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo e sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Da tale data cessano altresì di avere efficacia nell'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'art. 73 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili. *
1 bis. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

 

 

* Le modifiche ultime al presente regolamento sono state emanate con DR n. 4625 del 28.3.2008, sono entrate in vigore, ai sensi del relativo articolo 2, il 28.3.2008, data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università di Pisa, e si applicano ai contratti e alle convenzioni stipulati a decorrere dalla data suddetta.

 

 

Ultimo aggiornamento documento: 12-Nov-2009