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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Commissione Statuto / Archivio con i documenti della vecchia commissione (anni 2007-2009) / Modalità di funzionamento della Commissione

Archivio con i documenti della vecchia commissione (anni 2007-2009)

Funzioni utili

Modalità di funzionamento della Commissione istituita per formulare proposte di modifica dello Statuto di Ateneo

Art.1. Presidenza della Commissione

1. Il Rettore, o il suo delegato, presiede la Commissione, svolge le funzioni di coordinatore dei lavori, convoca e presiede le sedute.

2. La Commissione elegge un Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

3. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Vicepresidente spetta agli aventi diritto al voto deliberativo.

Art.2. Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige la discussione, assicurandone il regolare svolgimento nel rispetto delle prerogative dei singoli componenti e garantendone l’esercizio effettivo delle funzioni. Dà e toglie la parola.

2. Il Presidente ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di mozioni, emendamenti e richieste che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

3. Il Presidente stabilisce l’ordine e la modalità delle votazioni,  chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

4. Il Presidente fissa il numero massimo di persone che possono assistere alle sedute in qualità di uditori, compatibilmente con  le esigenze di funzionamento della commissione.

Art.3. Programmazione e organizzazione dei lavori

1. La Commissione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, la quale sarà  aggiornata a seconda dello sviluppo dei lavori.

2. La Commissione approva un programma iniziale che individua le fasi dei lavori e contiene l’elenco degli argomenti che prevede di esaminare, organizzati in modo che siano assicurate coerenza ed omogeneità di trattazione.

4. La Commissione può deliberare l’audizione di esperti e di portatori di interessi, anche esterni all’Università di Pisa

5. La Commissione può nominare sottocommissioni istruttorie in cui siano rappresentate tutte le categorie presenti all’interno della Commissione stessa.

Art.4. Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca la Commissione in via ordinaria. La convocazione, inoltrata per via telematica almeno cinque giorni prima della data stabilita della seduta, deve contenere l’ordine del giorno della stessa. A tale scopo i componenti della Commissione comunicheranno al Segretario l’indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica di riferimento.

2. Il Presidente convoca la Commissione in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione con diritto di voto deliberativo. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno della seduta e deve essere fatta pervenire al Presidente in forma cartacea sottoscritta da tutti i richiedenti. La seduta dovrà tenersi non prima del decimo e non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

3. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente, tenendo conto della programmazione dei lavori di cui all’art.3, comunica i punti che intende inserire all’ordine del giorno della seduta successiva.

4. Nell’ordine del giorno devono essere inseriti quali punti di discussione quelli richiesti per iscritto da almeno un quinto dei componenti con diritto di voto. La richiesta, presentata in forma cartacea e sottoscritta da tutti i richiedenti, ovvero per via telematica distintamente da ciascuno di essi, dovrà pervenire al Presidente entro 6 giorni dalla data della seduta.

5. All’inizio della seduta chiunque può chiedere modifiche all’ordine del giorno riguardanti unicamente l’ordine di trattazione degli argomenti. Sulla richiesta di inversione  dell’ordine del giorno la Commissione decide per alzata di mano.

6. Il materiale istruttorio relativo alla seduta viene inviato per posta elettronica ai membri della Commissione unitamente alla convocazione. Qualora si tratti di materiale non informatizzato, esso viene messo a disposizione presso la Segreteria della Commissione con la stessa decorrenza.

Art.5. Validità delle sedute e delle decisioni

1. La seduta è valida quando sono presenti contemporaneamente la maggioranza dei componenti della Commissione e la maggioranza dei componenti della Commissione con diritto di voto deliberativo.

2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta la presenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta.

3. Ogni componente l’assemblea può comunque chiedere la verifica del numero legale prima di ogni votazione.

4. Le decisioni sono approvate quando partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto al voto deliberativo e quando vota a favore la metà più uno dei presenti sempre aventi diritto al voto deliberativo. Il voto degli astenuti concorre alla determinazione del numero legale e del numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Del risultato numerico della votazione si dà atto nel verbale della seduta.

Art. 6. Verbale delle sedute

1. Delle sedute della Commissione è redatto processo verbale, nel quale vengono riportate le sintesi degli interventi, i testi dei documenti posti in votazione, le dichiarazioni di voto e l’esito delle votazioni.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario nominato dalla commissione.

3. La registrazione integrale audio della seduta è allegata al verbale e ne costituisce parte integrante.

4. Il verbale è inviato ai componenti della Commissione unitamente alla convocazione della seduta successiva. La registrazione viene contemporaneamente resa disponibile per i componenti sull’apposita pagina web della Commissione.

5. Il verbale è approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Dopo l’approvazione il verbale è pubblico e nella sua versione sintetica viene pubblicato sul sito della Commissione.

Art.7. Svolgimento della seduta e modalità di discussione

1. I componenti della Commissione che intendano intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno devono chiedere la parola presso la presidenza.

2. Ogni commissario ha comunque diritto, per ogni punto all’ordine del giorno, di effettuare almeno due interventi della durata massima di dieci minuti e ad  una replica di uguale durata.

3. La presentazione delle questioni pregiudiziali o sospensive deve precedere l’inizio della discussione.

Art.8. Modifiche dello Statuto

1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche allo Statuto vigente.

2. Le proposte di modifica dello Statuto vigente devono essere formulate con riferimento all’articolato dello Statuto stesso nella forma di emendamenti e sub-emendamenti, come pure di articoli e titoli aggiuntivi.

3. Qualora le proposte di modifica siano state elaborate da una apposita sottocommissione, esse costituiscono il testo base di discussione in Commissione. All’atto dell’esame di tali proposte da parte della Commissione possono comunque essere presentati emendamenti e sub-emendamenti, nonché articoli e titoli aggiuntivi.

4. La votazione si fa sugli emendamenti e sull’intero articolo.

5. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

6. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, il Presidente li pone in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo base e, in caso di rigetto, proseguendo con quelli che progressivamente più vi si avvicinano: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art.9. Modi di votazione

1. Le votazioni della Commissione avvengono a scrutinio palese, di norma per alzata di mano ovvero, nei casi espressamente previsti o comunque su richiesta di ciascun avente diritto al voto deliberativo, per appello nominale. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti che hanno diritto al voto deliberativo, la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Nel concorso di richieste diverse, prevale quella di votazione a scrutinio segreto.

Art.10. Approvazione della proposta di modifiche statutarie

1. La proposta complessiva di modifica dello Statuto, nella forma di articolato, è approvata dalla Commissione per appello nominale nella seduta finale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto deliberativo.

2. Nel caso in cui nessuna proposta raggiunga il quorum previsto dal comma precedente, vengono trasmesse al Senato accademico le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto deliberativo.

Ultimo aggiornamento documento: 11-May-2007