Incontro di verifica sulla ricognizione inventariale 2011 – Aula III Sapienza, 15 aprile 2011

Problematiche affrontate:

1) beni rinvenuti senza bollino di inventario per i quali sussiste il dubbio se siano o meno presenti nell’inventario dal 2001: si deve cercare, per quanto possibile, di ricondurre i beni ai numeri di inventario presenti negli elenchi. Il suggerimento dato è di iniziare la “spuntatura” dei beni con attaccato il bollino e, successivamente, effettuare la “riconduzione” del bene a un numero di inventario avvalendosi, per quanto possibile, della descrizione e della ubicazione del bene stesso. Per i bollini mancanti la soluzione potrebbe essere quella di acquistare un certo numero di bollini in “bianco” scrivendoci il numero di “riconduzione” con pennarello indelebile;

2) beni presenti nelle strutture, acquistati (e inventariati) dall’Amministrazione centrale (o da altra struttura). Va evitato il rischio di una doppia re-inventariazione. In tal caso la struttura che rinviene il bene di un’altra struttura in propri locali deve segnalarne la presenza a quest’ultima. Per quanto riguarda in particolare i beni inventariati presso l’Amministrazione centrale (A.C.), soprattutto se si tratta di beni di interesse storico/artistico e culturale, deve essere data comunicazione all’A.C. stessa del loro rinvenimento mediante invio di mail a inventario@unipi.it;

3) beni non rinvenuti acquisiti dal 2001 in poi: in caso di mancato rinvenimento (e ovviamente se i beni non sono già stati nel frattempo scaricati inventarialmente per obsolescenza o altri motivi) devono essere effettuati gli adempimenti per la denuncia di smarrimento e per lo scarico conseguente ai sensi dell’art. 47.8 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

4) smaltimento di beni: si richiama l’art. 47.7, lett. d), del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti;

5) i beni con bollino CNR non sono di proprietà universitaria e quindi non sono oggetto della ricognizione;

6) i beni di proprietà universitaria presenti in aree mediche e non trasferiti all’AOUP vanno assoggettati alla ricognizione;

7) Nel caso di strutture risultanti dall’aggregazione di più strutture disattivate, la ricognizione si estende, ovviamente, anche ai beni delle strutture cessate, anche recuperando –se questi ultimi non sono presenti nell’inventario della struttura attuale- i registri delle strutture cessate.

Il prossimo incontro di verifica dell’andamento della ricognizione si terrà a fine maggio/primi di giugno.


Ultimo aggionamento documento: 22-Apr-2011