All’Università chi può firmare un contratto?

Nell’ambito dell’Università, per individuare i soggetti dotati del potere di firma, occorre far riferimento:

a) allo Statuto, ed in particolare:
all’art. 12 che disciplina i poteri del Rettore, quale rappresentante dell’Università;
all’art. 12, comma 2, lettera h), che attribuisce al Rettore la competenza a stipulare tutte le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
all’art.17 comma 2 lett. h) che prevede che il Direttore Generale stipula i contratti dell’Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all’organizzazione dei servizi previsti nello statuto o nei regolamenti di Ateneo;
all’art. 22 c. 11 che prevede che il dipartimento ha autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità;
all’art. 24 c. 2 lett. e) che prevede che il direttore di dipartimento dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento;
all’art. 25 c. 2 lett. n) che dispone che il consiglio di dipartimento approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento

b) al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare:

- all’art. 3 che individua i centri di gestione.
I centri di gestione sono strutture dotate di autonomia gestionale, amministrativa e negoziale e la loro responsabilità è affidata al Responsabile del Centro.
I centri di gestione sono i seguenti:

  • strutture dirigenziali dell’amministrazione centrale;
  • dipartimenti;
  • Sistemi di Ateneo;
  • Centri di Ateneo con autonomia gestionale e amministrativa, costituiti ai sensi dell’art. 39 comma 5 dello Statuto.

- all’ art. 63 che individua espressamente i soggetti dotati del potere di firma e precisamente:

  • il Rettore per la stipula dei contratti e convenzioni di interesse generale;
  • il Direttore Generale per la stipula di tutti i contratti e le convenzioni di interesse generale dell’Università che hanno esclusivamente un contenuto di carattere gestionale;
  • i Responsabili dei centri di gestione per la stipula di contratti e convenzioni che riguardano le relative strutture; un’eccezione è prevista per le prestazioni conto terzi effettuate dai Centri di gestione dell’ amministrazione centrale per le quali i relativi contratti sono stipulati dal Direttore Generale.

Occorre poi tenere presente che per i contratti indicati nell’art. 54, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deve essere acquisita la previa delibera a contrattare da parte del Consiglio di Amministrazione, eventualmente accompagnata dai pareri che siano richiesti di volta in volta.
Per i contratti diversi da quelli indicati nell’art. 54 comma 1 sopra citato, la deliberazione a contrattare è adottata dai responsabili dei centri di gestione, fatta eccezione per le ipotesi in cui i consigli delle strutture costituite in centri di gestione abbiano riservato a sé la deliberazione, con riferimento a tipi di contratti o a contratti singoli.
Con riferimento ai contratti di transazione, l’art. 54 comma 3 dello stesso Regolamento prevede che la loro sottoscrizione spetta al Direttore Generale. Per i contratti di transazione di importo superiore a centomila euro è necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.


Ultimo aggionamento documento: 07-Jul-2017