La risoluzione per inadempimento
Si riferisce all’ipotesi in cui una parte è inadempiente. Vi sono due modi con cui si può attuare la risoluzione, a seconda che sia o non sia necessaria una sentenza: risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto.

  1. La risoluzione giudiziale è disciplinata dall’art. 1453 c.c., e si ha quando la parte che non riceve la prestazione, per ottenere la risoluzione, propone una domanda giudiziale e spetta poi al giudice dichiarare con sentenza risolto il contratto una volta accertato che vi sia stato inadempimento “non di scarsa importanza”.
  2. Alla risoluzione di diritto si perviene in tre casi distinti, autonomamente ed espressamente disciplinati dal codice civile:
    • diffida ad adempiere: in presenza di un inadempimento, la parte interessata può intimare all’inadempiente di adempiere, con dichiarazione scritta (da trasmettere con racc. a.r.) nella quale sia fissato un termine di almeno 15 giorni, e con l’indicazione che in caso di mancato adempimento entro il termine indicato, il contratto si intenderà risolto.
    • clausola risolutiva espressa: come abbiamo visto sopra, tale clausola prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta affatto o non venga eseguita secondo le modalità stabilite.
    • termine essenziale: come abbiamo visto sopra, quando le parti hanno previsto un termine essenziale, l'inadempimento comporta la risoluzione automatica del contratto, senza la necessità di alcuna dichiarazione della parte non inadempiente.





Ultimo aggionamento documento: 27-Jul-2017